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Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Perugia
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F.A.Q.

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  • [25/02/2009 12:46] Se si è autori di un libro o tesi è possibile registrare l'opera presso la prefettura per tutelarsi dalle eventuali copie non consentite? Che differenza c'è rispetto alla registrazione presso la SIAE?
    Dal 2 settembre 2006 è cessata ogni competenza della Prefettura alla ricezione delle copie d'obbligo ed alla tenuta dell'albo degli editori e stampatori. Infatti, da quella data è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006 n. 252, regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, che attua una nuova disciplina destinando direttamente alle biblioteche il deposito delle "copie d'obbligo" delle pubblicazoni italiane, di qualsiasi natura esse siano. Il nuovo regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2006, prevede che siano gli editori a dover mandare direttamente quattro esemplari d'obbligo con quattro spedizioni distinte alle biblioteche: 2 per l'archivio nazionale della produzione editoriale (Biblioteca nazionale centrale di Firenze e Biblioteca nazionale centrale di Roma), e 2 per l'archivio della produzione editoriale regionale in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale. Per Perugia è la "Biblioteca Augusta", per Terni la "Biblioteca Comunale". Tutte le informazioni relative al deposito delle opere inedite presso la SIAE sono disponibili sul relativo sito al seguente indirizzo: http://www.siae.it/Olaf_doi.asp?link_page=Olaf_DOI_ComeDepositare.htm&open_menu=yes

 
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