Disposizioni e Visualizzazione
White List - disposizioni
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
La richiesta di iscrizione nell'elenco suindicato può essere
presentata
solo per i sottoelencati settori di attività
individuati dall'art. 1, comma 53, L. 190/2012,
così come modificato dall'art. 4-bis, comma 2, legge 5 giugno 2020,
n. 40
:
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporto per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
L'indicazione delle attività di cui al comma 53 potrà essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con i Ministri della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 54, L. 190/2012.
PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE
Per l'iscrizione è necessario presentare istanza alla Prefettura di
Perugia utilizzando gli appositi moduli, specificando per quali
attività si richiede l'iscrizione, da inoltrare alla casella
P.E.C.:
protocollo.prefpg(at)pec.interno.it
Si prega di compilare anche l'Allegato B, al fine di rendere più
spedita l'attività di controllo.
La richiesta, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, deve essere
presentata dal titolare dell'impresa individuale o dal legale
rappresentante per le imprese organizzate in forma di società,
all'indirizzo di posta elettronica certificata della Prefettura
della provincia in cui ha sede l'impresa richiedente (Allegato A).
Nell'istanza
deve essere specificato il settore o i settori di attività
per i quali si richiede l'iscrizione. (art. 3 D.P.C.M. del
18.04.2013). Al riguardo, si fa presente che
non è prevista la possibilità di aggiungere altre, diverse attività
imprenditoriali oltre quelle indicate ed individuate
dal citato art. 1, comma 53, L. 190/2012
.
Il Prefetto di Perugia, esperite con esito negativo le verifiche
volte ad accertare l'insussistenza di condizioni ostative di cui
agli artt. 67, 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011, dispone l'iscrizione
dell'impresa nell'elenco, dandone contestuale comunicazione
all'interessato.
L'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per un periodo di
dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta (art. 2,
comma 3, D.P.C.M. 18.04.2013).
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano
situazioni controindicanti, il Prefetto rigetta l'istanza di
iscrizione dandone notizia all'interessato, previa attivazione
degli istituti di partecipazione al procedimento amministrativo
previsti dalla L. 241/90 e successive integrazioni.
La cancellazione dell'iscrizione è disposta, altresì, quando
l'interessato abbia violato gli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari.
E' fatto
obbligo
all'interessato di segnalare tempestivamente eventuali
variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali
dell'impresa, ovvero nell'incarico di direttore tecnico
(se previsto), pena la cancellazione dell'iscrizione dell'impresa
dall'elenco.
L'iscrizione dell'impresa nell'elenco è soggetta a revisione in
qualsiasi momento da parte della Prefettura in relazione alla
verifica del permanere dell'insussistenza degli elementi di rischio
di inquinamento mafioso.
Quando dalle verifiche svolte emergano situazioni controindicanti
ai sensi degli artt. 67, 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011, il Prefetto
dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
Almeno trenta giorni prima della scadenza della validità
dell'iscrizione
, l'impresa comunica (trasmettendo l'Allegato E) alla Prefettura
competente l'interesse a permanere nell'elenco, anche per settori
di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali è iscritta.
(art. 5, comma 3, D.P.C.M. 18.04.2013). Qualora entro tale termine
l'impresa non trasmetta alla Prefettura il citato allegato E
(interesse a permanere nell'elenco), si procederà alla
cancellazione dell'impresa dall'elenco.
Ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 6 novembre 2012, n. 190, la
documentazione antimafia (informazione e comunicazione) non è
richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per
l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione.
MODIFICA DELL'ASSETTO SOCIETARIO
L'impresa iscritta nell'elenco suindicato comunica alla prefettura
competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei
propri organi sociali,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della
modifica
.
La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'impresa
dall'elenco
.
Anche le società che possiedono quote nella misura superiore al 2%
di altre società di capitali quotate in mercati regolamentati
devono comunicare le variazioni rilevanti secondo quanto previsto
dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
Anche in tale caso la mancata comunicazione comporta la
cancellazione dell'iscrizione
.
DOCUMENTI SCARICABILI
ELENCO delle Imprese richiedenti l'iscrizione al 16 Settembre 2024
Allegato A - Modello di domanda
Allegato B - Modello dichiarazione sostitutiva atto di notorietà conviventi
Allegato C - Elenco soggetti art. 85 del D. Lgs. n. 159 del 2011
Allegato D - Modello comunicazione modifiche
Allegato E - Modello comunicazione interesse permanenza iscrizione
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013
Circolare n. 44774 del 31 luglio 2014. Modifiche alla normativa in materia di documentazione antimafia e di "whithe lists".
Data pubblicazione il 04/09/2013
Ultima modifica il 16/09/2024 alle 11:34
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