Vittime usura
Il fenomeno dell'usura viene contrastato con l'istituzione di due fondi: di prevenzione e di solidarietà
VITTIME USURA
Area I - Ordine e sicurezza pubblica
Per combattere efficacemente il fenomeno, sono previsti due fondi:
di prevenzione e di solidarietà.
Il Fondo di prevenzione
, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e
cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle
categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni antiusura
somme di denaro con le quali fornire alle banche garanzie sui
prestiti concessi ai soggetti in difficoltà: operatori economici da
una parte, singoli e famiglie dall'altra. In particolare, gli
operatori
economici
(artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, ecc...) possono
rivolgersi ai Confidi che abbiano costituito i fondi speciali
antiusura. Le
famiglie ed i singoli
possono, invece, indirizzarsi alle Fondazioni antiusura,
riconosciute ed iscritte in un appositi elenco del Ministero
dell'Economia e delle Finanze.
Il Fondo di solidarietà
offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani,
ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai,
l'occasione di reinserirsi nell'economia legale: un
mutuo senza interessi
da restituire in dieci anni, il cui importo è commisurato
agli interessi usurari effettivamente pagati e, in casi di
particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni
subiti.
L'Ufficio è contattabile ai seguenti riferimenti:
Dirigente in posizione di
staff
:
Dr.ssa Giuseppina Addelfio
- Viceprefetto Aggiunto
Funzionario istruttore:
Dott. Vincenzo Vincifora
Telefono: 091 338507
E-mail:
vincenzo.vincifora(at)interno.it
Si riceve previo appuntamento
Chi può fare la richiesta
la persona offesa per il tramite del Prefetto della Provincia ove
si è consumato il delitto ovvero si è verificato l'evento lesivo.
Requisiti per ottenere il mutuo senza interessi:
- esercitare attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica ovvero libera arte o professione;
- essere vittime del delitto di usura, con lo status di parte offesa nel relativo procedimento penale;
- assenza di condanne per il reato d'usura o di misure di prevenzione personale;
- non essere indagato o imputato per il reato d'usura ovvero essere stato proposto per detta misura.
Concessione mutuo:
la concessione del mutuo è deliberata dal Comitato di solidarietà
con il successivo decreto commissariale. Il fondo
procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo,
nonché al recupero delle somme già erogate nei seguenti casi:
- se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione;
- se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo;
- se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo.
Cosa fare
la domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo
di Solidarietà per le vittime dell'usura, per il tramite della
Prefettura-U.T.G. della Provincia ove è avvenuto il reato, nel
termine di 180 giorni dalla data della denuncia dell'usuraio o
dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle
indagini.
La presentazione dell'istanza ai sensi della Legge n. 108/96. Dal
13 giugno 2016,deve avvenire utilizzando esclusivamente il
portale per la compilazione e l'invio online delle domande
per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione
ed usura, collegandosi al seguente indirizzo:
https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php
ed attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la
trasmissione della domanda contenute nel " Manuale utente " e nel
Manuale multimediale
.
Ivi è anche reperibile la normativa fondamentale di
riferimento.
Si seguano le istruzioni del manuale utente.
Deve essere corredata da un piano di investimento per il
reinserimento dell'usurato nell'economia legale e di un piano di
restituzione dell'importo del mutuo.
La concessione del mutuo è deliberata dal Comitato di solidarietà
con il successivo decreto commissariale.
A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione del
mutuo, è prevista la sospensione- fino a un massimo di 300 giorni -
dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei
ratei e mutui bancari ed ipotecari nonché ogni altro atto avente
efficacia esecutiva, con scadenza entro un anno dalla data
dell'evento lesivo.
Documentazione richiesta:
La documentazione necessaria per la presentazione della domanda è
indicata nella piattaforma informatica, nel corso dell'espletamento
della procedura on line di presentazione dell'istanza.
Si seguano le istruzioni del Manuale utente.
NOTA
Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione di
mutuo e della provvisionale, nonché al recupero delle somme già
erogate nei seguenti casi:
- se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione;
- se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo;
- se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo.
Riferimenti normativi:
- Legge 7 marzo 1996, n. 108, pubblicata sulla G.U. n. 58 del 9 marzo 1996
- D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 15/02/2024 alle 08:09
Torna ad Accesso veloce alle sezioni