Vittime estorsione
Il fenomeno dell'estorsione è contrastato con l'istituzione di un fondo di solidarietà
Area I - Ordine e sicurezza pubblica
Per combattere efficacemente il fenomeno dell'estorsione è previsto
un fondo di solidarietà.
Il Fondo di solidarietà
viene offerto agli operatori economici, ai commercianti, agli
artigiani, ai liberi professionisti vittime di estorsione.
L'elargizione è concessa ai soggetti vittime di richieste
estorsive:
- allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione alla mancata adesione
- in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale
L'Ufficio è contattabile ai seguenti riferimenti:
Dirigente in posizione di
staff
: Dr.ssa Giuseppina Addelfio - Viceprefetto Aggiunto
Funzionario istruttore: Dott. Vincenzo Vincifora
Telefono: 091 338507
E-mail:
vincenzo.vincifora(at)interno.it
Si riceve previo appuntamento
Chi può fare la richiesta
Colui che ha assunto la veste di
parte offesa,
per il tramite del Prefetto della Provincia, ove si è consumato il
delitto ovvero si è verificato l'evento lesivo.
Soggetto esercente un'attività economica e/o professionale
appartenenti ad associazioni di solidarietà l'elargizione è altresì
concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati nei punti
precedenti, che, in conseguenza dei delitti previsti dalla legge,
subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o
immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di
godimento. L'elargizione è concessa alle medesime condizioni
stabilite per l'esercente l'attività.
Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del
solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni
personali se, in conseguenza dei delitti previsti dai precedenti
punti, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione è
concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione
che la utilizzino in un'attività economica, ovvero in una libera
arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza:
a)
coniuge e figli;
b)
genitori;
c)
fratelli e sorelle;
d)
convivente
more uxorio
e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere
a), b)
e
c),
conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona
Fermo restando l'ordine indicato dal punto precedente, nell'ambito
delle categorie previste dalle lettere
a), b)
e
c),
l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti,
secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal
codice civile.
L'elargizione è concessa alle medesime condizioni stabilite per la
persona deceduta.
I beneficiari entro 12 mesi devono produrre idonea documentazione
comprovante che le somme corrisposte siano state destinate ad
attività economiche di tipo imprenditoriale.
Requisiti per l'elargizione del fondo
- La domanda deve essere presentata entro il termine di 120 giorni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari siano emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue ad un delitto commesso per finalità estorsive
- in caso di intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine di 1 anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia
- i termini di cui ai precedenti punti sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di ritorsione, il P.M. abbia disposto le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive
Condizioni per la concessione del fondo
La concessione del fondo è deliberata dal Comitato di solidarietà
con successivo decreto commissariale.
1) L'elargizione è concessa a condizione che l'istante:
- non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive
- non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del c.p.p.
- non risulti sottoposto a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione né destinatario di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze
- abbia riferito all'Autorità Giudiziaria tutti i particolari di cui era a conoscenza
2) l'elargizione è, altresì, concessa a condizione che
l'istante non sia condannato per un delitto al
quale consegua l'inabilità all'esercizio dell'attività economica
e/o professionale
3) l'elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi successivamente al 1° gennaio 1990
Tipologia del danno:
Le vittime di richieste estorsive possono beneficiare del ristoro
relativo ai danni a beni mobili o immobili, mancato guadagno e
lesioni personali.
Nel caso in cui l'istante abbia aderito alle richieste estorsive, viene ristorato il danno successivo alla denuncia ed a quello relativo a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia gli appartenenti ad associazioni di solidarietà beneficiano del ristoro del danno a beni mobili o immobili ovvero lesioni personali.
Se esercenti attività economica anche il danno da mancato guadagno i soggetti non previsti dai due casi sopracitati beneficiano del ristoro del danno per lesioni personali ovvero a beni mobili o immobili per i seguenti soggetti superstiti ( coniuge e figli; genitori; fratelli e sorelle; convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati prima, conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona) vengono applicate le stesse previsioni di cui ai precedenti punti.
Nel caso in cui l'istante abbia aderito alle richieste estorsive, viene ristorato il danno successivo alla denuncia ed a quello relativo a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia gli appartenenti ad associazioni di solidarietà beneficiano del ristoro del danno a beni mobili o immobili ovvero lesioni personali.
Se esercenti attività economica anche il danno da mancato guadagno i soggetti non previsti dai due casi sopracitati beneficiano del ristoro del danno per lesioni personali ovvero a beni mobili o immobili per i seguenti soggetti superstiti ( coniuge e figli; genitori; fratelli e sorelle; convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati prima, conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona) vengono applicate le stesse previsioni di cui ai precedenti punti.
L'elargizione è corrisposta in misura dell'intero ammontare del
danno e comunque non superiore ad euro 1.549.370,70.
Cosa fare
La domanda è presentata al Prefetto della Provincia nella quale si
è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto. La
data di presentazione della domanda è immediatamente comunicata al
Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed
antiusura - unitamente alle generalità del richiedente ed al tipo
di beneficio richiesto, ai fini della loro annotazione, in ordine
cronologico, in un apposito elenco informatico l'istante può
chiedere l'intero importo e/o provvisionale fino alla misura
massima del 70%
La presentazione dell'istanza ai sensi della Legge n. 44/99, dal 13
giugno 2016,deve avvenire utilizzando esclusivamente il
portale per la compilazione e l'invio online delle domande
per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione
ed usura, collegandosi al seguente indirizzo:
https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php
ed attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la
trasmissione della domanda contenute nel " Manuale utente " e nel
Manuale multimediale.
Ivi è anche reperibile la normativa fondamentale di riferimento.
Si seguano le istruzioni del manuale utente.
Si seguano le istruzioni del manuale utente.
Documentazione richiesta:
L'istanza deve contenere:
- le generalità dell'istante
- il tipo di beneficio richiesto
- la data di presentazione della denuncia
- la determinazione del danno
- la destinazione della somma richiesta, corredata da tutta la documentazione prevista dall'art. 9 del D.P.R. 455/99
Revoca dell'elargizione:
La concessione dell'elargizione è revocata:
- se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte
- se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima
- se la condizione che la vittima abbia aderito o cessato di aderire alle richieste estorsive non permane nel triennio successivo al decreto di concessione
- ai terzi danneggiati non si applicano le previsioni di cui ai punti 1) e 3)
Riferimenti normativi
- Legge 23 febbraio 1999 n. 44 " Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura"
- D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455
Data pubblicazione il 18/01/2007
Ultima modifica il 15/02/2024 alle 08:08
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