Vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata
A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono previsti benefici economici e non economici
E' considerato vittima del terrorismo e della criminalità
organizzata di tipo mafioso chiunque, cittadino italiano, straniero
o apolide, sia deceduto o abbia subito un'invalidità permanente per
effetto di ferite o lesioni causate da tali atti.
A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata sono previsti benefici economici e non economici (ad
esempio di natura sanitaria ed assistenziale, di natura processuale
ecc.)
Il Prefetto
cura l'istruttoria delle domande volte ad ottenere i
benefici economici
(speciale elargizione e assegno vitalizio) in favore delle vittime
di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e dei loro
familiari superstiti.
Il Prefetto
rilascia, altresì, su richiesta degli aventi diritto - vittime di
atti di terrorismo e di criminalità organizzata e familiari
superstiti - la certificazione attestante la condizione di caduto a
causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata necessaria
per ottenere i benefici non economici previsti dalla legislazione
vigente (ad esempio collocamento obbligatorio al lavoro con
precedenza e preferenza a parità di titoli, riserva di posti per
l'assunzione ad ogni livello e qualifica, esenzione dal pagamento
del ticket sanitario ecc.).
L'Ufficio è contattabile ai seguenti riferimenti:
Dirigente in posizione di
staff
: Dr.ssa Giuseppina Addelfio - Viceprefetto Aggiunto
Funzionario istruttore: Dott.ssa Simona La Monica
Telefono: 091 338386
E-mail:
simona.lamonica(at)interno.it
Si riceve previo appuntamento
Chi può fare la richiesta:
Chiunque abbia subito un'invalidità permanente per effetto di
lesioni, di qualsiasi entità o grado, in conseguenza di azioni di
eversione dell'ordine democratico, di atti di terrorismo e di
stragi di tale matrice o di atti di criminalità organizzata di tipo
mafioso, verificatisi nel territorio dello Stato nonché i loro
familiari superstiti.
Per familiari della vittima si intendono:
1) coniuge e figli se a carico all'epoca dell'evento;
2) figli anche non a carico all'epoca dell'evento in mancanza del
coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico all'epoca dell'evento;
5) in assenza dei soggetti sopraindicati competono nell'ordine ai
seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o
sorelle, ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a
carico ed i conviventi more uxorio
.
I benefici sono corrisposti ai familiari delle vittime secondo
l'ordine sopra indicato (L.466/1980, art. 6 e L. 388/2000, art.
82).
Si informa che
, con circolare n. 8519 dell'11 novembre 2020 e n.274 del 31 marzo
2022, il Ministero dell'Interno ha reso noto che è stato
posto in esercizio per la gestione e l'istruttoria delle nuove
domande, il nuovo sistema applicativo denominato GSEV - Gestione
Speciali Elargizioni per le Vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata di tipo mafioso e del relativo fascicolo
elettronico.
Pertanto,
i richiedenti devono presentare le nuove istanze - a far
tempo dal 14 dicembre 2020 ( per le vittime della criminalità
organizzata) e dal 1° marzo 2022 ( per le vittime civili del
terrorismo) - solamente in modalità telematica ,
tramite il Portale Servizi del Dipartimento, disponibile
all'indirizzo
oppure tramite il Portale del Dipartimento alla voce "Servizi on
line" disponibile all'indirizzo
è possibile accedere ad entrambi i predetti portali attraverso
la propria identità digitale (SPID) e
per ulteriori informazioni possono essere consultate le pagine del
sito del Dipartimento all'indirizzo sopraindicato.
Riferimenti normativi:
- Legge 13.8.1980, n. 466 (G.U. n. 230 del 22.8.80)
- Legge 20.10.1990, n. 302 (G.U. n. 250 del 25.10.90)
- Legge 23.12.2000 n. 388 art. 82
- Legge 3.8. 2004 n. 206
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 15/02/2024 alle 08:07
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