Vittime dei reati di tipo mafioso
Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso
Presso il Ministero dell'Interno è istituito il Fondo di rotazione
per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso per
assicurare a chiunque abbia subito danni derivanti da fatti di
criminalità organizzata di tipo mafioso il pagamento delle somme
liquidate in giudizio con sentenza a titolo di risarcimento danni,
di provvisionale e di rimborso delle spese di giudizio attraverso
l'intervento diretto dello Stato.
Il Prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
per la liquidazione delle somme richieste e, ove necessario,
integra la documentazione istruttoria. Il Prefetto esprime un
parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo e
trasmette tutta la documentazione al Comitato di solidarietà
per le vittime dei reati di tipo mafioso.
Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo
mafioso, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle
iniziative di solidarietà, delibera sulle domande.
L'Ufficio è contattabile ai seguenti riferimenti:
Dirigente in posizione di
staff
: Dr.ssa Giuseppina Addelfio - Viceprefetto Aggiunto
Funzionario istruttore: Dott.ssa Simona La Monica
Telefono: 091 338386
E-mail:
simona.lamonica(at)interno.it
Si riceve previo appuntamento
Chi può fare la richiesta
Tutti coloro che hanno subito danni in conseguenza di reati di tipo
mafioso, siano essi persone fisiche (o i loro eredi) o enti
(pubblici o privati).
Presupposti e i requisiti dell'istante per l'accesso al
Fondo:
1.
avere ottenuto in proprio favore, successivamente al 30 settembre
1982, una sentenza definitiva di condanna al risarcimento e/o alla
rifusione delle spese di costituzione e difesa nei confronti di
soggetti imputati dei reati indicati all'art. 4, comma 1 (delitto
di cui all'art. 416-bis c.p.; delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'art. 416-bis; delitti commessi al fine di
agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso), ovvero
una sentenza, anche non definitiva, di condanna al pagamento di una
provvisionale per i medesimi reati, ovvero sentenza civile di
liquidazione del danno derivato dalla consumazione dei predetti
reati, accertati in giudizio penale;
2.
non aver riportato condanne, con sentenza definitiva, per uno dei
reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) del codice di procedura
penale, né essere destinatario di una misura di prevenzione, ai
sensi della legge 31.5.1965, n. 575, applicata in via definitiva o
avere in corso procedimenti relativi all'applicazione della stessa.
Cosa fare
La domanda di accesso al Fondo, in carta semplice, unitamente alla
documentazione richiesta deve essere presentata direttamente o
inviata con plico raccomandato con avviso di ricevimento al
Prefetto della provincia di residenza del richiedente, ovvero in
quella in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha emesso la
sentenza.
Documentazione richiesta
1. Domanda per l'accesso al fondo di solidarietà
2. Copia autentica dell'estratto della sentenza
mod. 1 - domanda di accesso al fondo
Mod. 1 “a” – autocertificazione relativa alla qualità di rappresentante legale, curatore o tutore del richiedente
Riferimenti normativi
- Legge n. 512 del 22.12.1999
- D.P.R. 28 maggio 2001, n. 284
Per ulteriori informazioni, chiarimenti e assistenza ai fini
dell'accesso al Fondo:
chiama il
Numero Verde
800 191 000 attivo presso l'Ufficio del Commissario dalle ore 9.00
alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì;
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 15/02/2024 alle 08:05
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