Sequestro veicoli
Il Prefetto dispone il sequestro del veicolo per mancanza della copertura assicurativa e/o mancanza della carta di circolazione
Sequestri, confische e fermi amministrativi di veicoli
ATTENZIONE:
Per la presentazione di istanze, documentazione utilizzare
unicamente l'indirizzo di posta elettronica certificata
area3ter.prefpa(at)pec.interno.it
.
Dirigente Dell'Area:
Personale addetto
dr.ssa Linda Dell'Utri tel. 091338484
dr.ssa Aurora De Frede tel. 091338471
sig. Paolo Luca tel.
091338446
sig. Salvo Salamone tel. 091338471
Orari di ricevimento:
- Lunedì dalle 9,00 alle 12,00
- Mercoledì dalle 9,00 alle 12,00
Ubicazione dell'Ufficio:
Via Sampolo n. 69 Palermo , piano terra
SEQUESTRO E FERMO AMMINISTRATIVO DI VEICOLI
Vi sono violazioni a disposizioni del Codice della strada ovvero ad
altre normative (ad esempio, la legge n. 298/1974 s.m.i. in tema di
trasporto di cose in proprio o per conto terzi) che comportano non
solo l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
(somma di danaro) ma anche conseguenze sul veicolo utilizzato.
All'atto della contestazione della violazione, pertanto, l'organo
di polizia stradale procede a redigere due atti: il verbale di
accertamento e il verbale di fermo o di sequestro amministrativo
del veicolo.
Il
sequestro
amministrativo del veicolo è disciplinato dall'art. 213 C.d.S. ed
è una misura cautelare con la quale si sottrae la disponibilità del
bene all'avente diritto e lo si pone a disposizione dell'Autorità
amministrativa per i provvedimenti di propria competenza (ad
esempio, confisca amministrativa). Il sequestro può essere connesso
a violazioni aventi carattere amministrativo ovvero penale.
Il
fermo
amministrativo del veicolo è disciplinato dall'art. 214 C.d.S.: è
una sanzione accessoria con la quale si sottrae la disponibilità
del bene all'avente diritto; la durata del fermo è prevista dalla
norma di legge che lo stabilisce e che si assume violata. Nelle
ipotesi in cui il codice della strada prevede la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'organo di
Polizia provvede a far ricoverare il medesimo in apposito luogo di
custodia. Al termine del periodo di fermo amministrativo, il
veicolo è restituito direttamente all'avente titolo (non è
necessaria alcuna istanza di restituzione)
previo pagamento delle spese di trasporto e custodia se dovute
.
Nel caso in cui il sequestro o il fermo siano previsti da
disposizioni aventi carattere penale la disciplina è dettata
anche
dall'art. 224 ter del codice della strada.
Sequestro o fermo amministrativo in conseguenza di violazioni
amministrative (artt. 213 e 214 C.d.S.)
Le principali disposizioni che comportano il sequestro/fermo
amministrativo sono le seguenti:
- circolazione con veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione (art. 93 C.d.S.);
- fabbricazione, produzione, commercializzazione o vendita di ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 C.d.S. (45 km/h) oppure con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, se previsto (art. 97 C.d.S.);
- circolazione con ciclomotore o motociclo in violazione delle norme comportamentali previste (art. 170 C.d.S. - art.171 C.d.S.);
- circolazione con veicolo sprovvisto di idonea copertura assicurativa (art. 193 C.d.S.);
- circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo (art.214 C.d.S.);
- circolazione con patente ritirata o sospesa (artt. 216 e 218C.d.S.);
Sequestro o fermo amministrativo in conseguenza di violazioni
aventi natura penale (art. 224ter C.d.S.)
Le principali disposizioni che comportano il sequestro/fermo
amministrativo sono le seguenti:
- guida senza patente o con patente revocata (art. 116 C.d.S.);
- guida sotto l'effetto di alcool (art. 186 C.d.S.);
- guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.).
Cosa succede al veicolo sequestrato o sottoposto a fermo
(disciplina applicabile sia per le violazioni penali sia per le
violazioni amministrative)?
Il veicolo sequestrato o sottoposto a fermo viene generalmente
affidato al proprietario o conducente o obbligato in solido, che ha
l'obbligo di depositare e custodire il veicolo in luogo non
soggetto a pubblico passaggio e di provvedere a proprie spese al
trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.
Ogni variazione del luogo di custodia deve essere formalmente
autorizzata dall'Ufficio o Comando che ha provveduto al sequestro.
Solo nel caso in cui i soggetti obbligati si rifiutino o non
abbiano i requisiti per assumerne la custodia, il veicolo viene
affidato al custode inserito nell'elenco prefettizio ai sensi
dell'art. 8 del D.P.R. 571/1982
Nelle ipotesi di mancato ritiro del veicolo sottoposto a fermo o
sequestro amministrativo ovvero nelle ipotesi di confisca, le spese
di recupero, trasporto e custodia del veicolo sono anticipate al
custode dall'Autorità Amministrativa che successivamente provvede
al recupero delle stesse tramite ingiunzione di pagamento nei
confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido (D.P.R. 22
luglio 1982 n. 571).
La confisca del veicolo è disposta obbligatoriamente nell'ipotesi
di circolazione con veicolo non immatricolato (
art. 93/7 C.d.S
.), nell'ipotesi di circolazione con ciclomotore alterato (
art.
97/5-14 C.d.S
.), nell'ipotesi di circolazione con veicolo già sottoposto a fermo
amministrativo (
art.214/8 C.d.S
.) e nelle ipotesi di reiterazione/recidiva delle violazioni a cui
consegue il fermo amministrativo (es.
art. 100/11-12 C.d.S.
circolazione con targa non propria o contraffatta;
art. 116/15° C.d.S
. guida senza patente
in caso di recidiva
;
art. 216 C.d.S.
guida con carta di circolazione o patente ritirata;
art. 218/6 C.d.S.
guida con patente sospesa etc.) e, altresì, per violazione di cui
all'art.193 C.d.S. in caso di mancato pagamento in misura ridotta o
mancata stipula di polizza assicurativa obbligatoria R.C.A. valida
per almeno sei mesi.
Avverso i
verbali di accertamento
di violazioni amministrative per le quali è ammesso il pagamento
in misura ridotta (es. art. 193 C.d.S.) può essere presentato
ricorso dal conducente o dal proprietario del veicolo, al Prefetto,
per il tramite dell'organo accertatore, entro il termine di giorni
60 dalla notifica del verbale medesimo.
In alternativa, è previsto il ricorso, entro il termine di 30
giorni, al Giudice di Pace competente per territorio.
Nel caso in cui sia accertata, invece, una violazione per la quale
non è ammesso il pagamento in misura ridotta, può essere presentato
ricorso dal conducente o dal proprietario del veicolo al solo
Prefetto, per il tramite dell'organo accertatore, entro il termine
di giorni 60 dalla notifica del verbale medesimo.
Nel caso di accoglimento del ricorso, viene disposta
l'archiviazione del verbale ed il conseguente dissequestro del
veicolo. Nelle ipotesi di rigetto del ricorso, con ordinanza
ingiunzione si ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel
limite non inferiore al doppio del minimo edittale, da effettuarsi
entro trenta giorni dalla notifica sotto pena della promozione
della procedura esecutiva e della confisca del veicolo sottoposto a
sequestro.
N.B.
Qualora nei termini previsti il proprietario o uno dei soggetti
indicati nell'art. 196 del C.d.S., non si avvalga delle suddette
possibilità ovvero non proponga ricorso, secondo le modalità
indicate nel verbale di contestazione, il verbale di contestazione
stesso costituirà
TITOLO ESECUTIVO
ai sensi dell'art. 203/c.3 del C.d.S. ed il veicolo verrà
CONFISCATO
ai sensi dell'art. 213 della stessa legge.
La difesa dovrà avvenire davanti all'Autorità Giudiziaria (penale)
competente in ordine al reato contestato.
Inoltre, in caso di sequestro amministrativo a seguito di
violazioni di articoli del C.d.S. aventi rilevanza penale - come ad
esempio l'art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) e l'art. 187
(guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di
sostanze stupefacenti) - il dissequestro del veicolo potrà avvenire
solo in caso di assoluzione o estinzione del reato pronunciata
dall'A.G. competente. Qualora la sentenza sia invece di condanna,
la Prefettura procederà alla confisca obbligatoria del veicolo.
La confisca del veicolo sarà adottata dal Prefetto, alla
definizione del procedimento penale, a seguito di trasmissione, da
parte della cancelleria del Giudice, della sentenza o del decreto
penale di condanna divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648
del codice di procedura penale.
Avverso il verbale di
sequestro amministrativo in ipotesi di violazione amministrativa,
come previsto dall'art. 213, comma 3, C.d.S., è ammesso ricorso al
Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo di Palermo ai sensi
dell'art. 203 comma 1 del C.d.S., entro 60 giorni dalla
notificazione del verbale.
In alternativa, è previsto il ricorso, entro il termine di 30
giorni, al Giudice di Pace competente per territorio.
Avverso il verbale di
sequestro amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato
(sequestro ai sensi dell'art.224-ter, comma 1, C.d.S.),
è
ammesso ricorso
, entro 60 giorni, al Prefetto/Ufficio Territoriale del Governo di
Palermo, ai sensi dell'art. 203 comma 1 del C.d.S., come previsto
dall'art. 213 comma 3 dello stesso codice,
o opposizione
ai sensi art. 205 del C.d.S., entro 30 giorni al Giudice di Pace,
come previsto dal comma 5 dell'art. 224-ter dello stesso codice.
Quando il ricorso proposto al Prefetto è accolto ed è dichiarato
infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza prefettizia
estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del
veicolo all'avente diritto da parte dell'organo accertatore.
Quando, invece, è stata presentata opposizione, ai sensi
dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il
provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
Di seguito si riporta più in dettaglio la disciplina del sequestro
ai sensi dell'art. 193 C.d.S., violazione che costituisce il caso
più frequente di applicazione della sanzione del sequestro
amministrativo del veicolo.
L'art. 193 del Codice della Strada prevede che i veicoli a motore
non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la
copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge
sulla responsabilità civile verso terzi. I trasgressori sono
soggetti ad una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento
della somma riportata sul verbale di contestazione e ad una
sanzione accessoria che prevede il sequestro del veicolo.
In caso di sequestro amministrativo, come sopra evidenziato, il
veicolo deve essere affidato in custodia al proprietario, al
trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che
l'affidatario abbia un luogo idoneo dove tenerlo. Per luogo idoneo
si intende un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
L'affidatario del veicolo, nel caso venga scelta per la custodia un
custode iscritto nell'elenco prefettizio di cui all'art. 8 del D.P.R.
571/1982 si assumerà gli obblighi del pagamento delle spese di
trasporto e custodia del veicolo.
Il dissequestro
del veicolo deve essere richiesto dal trasgressore (intestatario
del verbale di contestazione) oppure dal proprietario del veicolo.
L'istanza va formulata, in caso di sequestro conseguente alla
violazione dell'art.193 del C.d.S., al comando che ha disposto il
sequestro e può essere presentata solo dopo aver effettuato i
seguenti pagamenti:
- pagamento della sanzione indicata dal verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta); se il rinnovo della polizza assicurativa (vedi punto seguente) viene effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta ad un quarto. Inoltre, nel caso di pagamento entro cinque giorni dalla contestazione/notifica del verbale la sanzione viene ridotta del 30%* (vedere sotto N.B.).
- pagamento del premio assicurativo con periodo di copertura assicurativa di almeno sei mesi
- pagamento delle eventuali spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo;
- Demolizione
- N.B. * Il pagamento con la riduzione del 30 per cento ha effetto estintivo dell'obbligazione pecuniaria solo nel caso in cui, entro il termine di 60 giorni, il trasgressore dimostri di aver stipulato una valida polizza assicurativa. In caso contrario, invece, poiché il veicolo è oggetto di confisca amministrativa, la sanzione pagata con la riduzione non ha effetto sull'estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria. In tale ipotesi, la somma pagata è trattenuta a titolo di acconto. Il restante ammontare verrà recuperato con le ordinarie procedure di riscossione coattiva.
Entro trenta giorni dalla data di contestazione/notificazione del
verbale
è prevista la riduzione ad un quarto della sanzione, qualora il
proprietario esprima la volontà e provveda ad avviare a demolizione
il veicolo.
L'interessato che decide di rottamare il veicolo sequestrato dovrà
farne richiesta al comando che ha riscontrato l'infrazione appunto
entro trenta giorni dalla data della contestazione/notifica del
verbale
. L'interessato, per rottamare il veicolo, dovrà quindi versare una
cauzione pari all'importo indicato sul verbale. Ad avvenuta
dimostrazione della demolizione certificata a norma di legge,
l'organo accertatore restituirà i tre quarti della cauzione e
tratterrà solamente un quarto, a titolo di definizione del verbale.
La sanzione amministrativa, ridotta ad un quarto, viene ridotta di
un ulteriore 30% se pagata entro 5 giorni
dalla contestazione e se si procede a quanto indicato ai punti che
precedono.
N.B.
Le spese di rottamazione e di custodia sono a carico
dell'interessato. In caso di demolizione non è richiesto il
pagamento del premio assicurativo.
Avverso il provvedimento di confisca può essere proposto ricorso al
Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
Si precisa che entro 30 giorni dal momento in cui il provvedimento
di confisca è divenuto definitivo, il
proprietario e/o il conducente, in qualità di custode
deve trasferire il veicolo a proprie spese presso una depositeria
autorizzata dalla Prefettura
, individuata dall'Organo accertatore e, ove possibile, quella più
vicina al luogo di custodia.
La normativa vigente (art. 202 bis C.d.S.) ammette la rateizzazione
della sanzione a beneficio di soggetti che versino in condizioni di
disagio economico, a condizione che l'importo complessivo delle
sanzioni indicate nello stesso verbale sia superiore a 200 euro.
L'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura può concedere il
pagamento rateale di una sanzione solo nel caso si tratti di una
violazione accertata dalla Polizia Stradale, dall'Arma dei
Carabinieri, o da altro organo statale (pertanto non per violazioni
accertate da funzionari, ufficiali agenti delle Regioni, delle
Province o dei Comuni, in relazione alle quali occorrerà rivolgersi
rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale, Provinciale o
al Sindaco).
Non può venir concessa la rateazione in caso di reddito familiare
imponibile ai fini IRPEF, secondo l'ultima dichiarazione, superiore
all'importo di 10.628,16 euro, elevato di 1.032,91 euro per ogni
familiare convivente con l'interessato.
L'interessato deve documentare la propria situazione reddituale
familiare compilando in ogni sua parte l'istanza di rateazione
(vedi modulistica in basso).
L'istanza di rateazione (vedi modulistica in basso) deve essere
presentata
in carta semplice
,
a mani o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
entro 30 giorni
dalla contestazione o notificazione, e
vale come rinuncia al ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace
.
Se si tratta di più verbali, occorre compilare distinte istanze di
rateazione.
Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza è adottato il
provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso tale termine,
l'istanza si intende respinta.
Qualora la rateazione venga concessa, vengono applicati gli
interessi stabiliti dalla legge.
Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e
dell'entità della somma da pagare, può disporsi la ripartizione del
pagamento:
- fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000;
- fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000;
- fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000; In caso di violazioni amministrative per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, è inoltre possibile richiedere la rateazione della sanzione dovuta ingiunta con ordinanza prefettizia ai sensi dell'art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Si riportano di seguito le tariffe di recupero e custodia del
veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo a carico
dell'interessato e da pagare al termine del periodo di fermo
amministrativo (se dovute) o in seguito a cambio di custodia (da
custodia presso il custode-acquirente a custodia presso
l'interessato).
Tariffe previste per il recupero e la custodia dei veicoli
- Legge 24.11.1981 n. 689
- D.P.R. 29.7.1982 n. 571
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, art.97 6° comma e art.193 (Nuovo codice della strada)
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495
- I testi di legge sopra citati, nella loro versione aggiornata, sono consultabili liberamente e gratuitamente al seguente link http://www.normattiva.it/
Data pubblicazione il 01/01/2001
Ultima modifica il 08/04/2024 alle 11:04
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