Segnalazioni all'Arbitro Bancario Finanziario
Accesso al Credito - Segnalazioni all'Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione delle controversie tra clienti e sistema bancario e
finanziario
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), istituito nel 2009, è
un sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche che
riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari.
Con il decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con
modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, è stata attribuita
al Prefetto la possibilità di segnalare all’Arbitro Bancario
Finanziario specifiche problematiche relative alle valutazioni
sull’affidabilità della clientela nell’ambito di
operazioni di finanziamento.
La procedura di ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è
avviata dal Prefetto su istanza riservata dell’interessato,
prodotta per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo
alle spese di procedura, e si articola attraverso le seguenti fasi:
- invito rivolto dal Prefetto alla banca di fornire una risposta
argomentata sulla meritevolezza del credito, entro 30 giorni,
ovvero entro altro termine fissato dallo stesso Prefetto;
- risposta della banca contenente le proprie osservazioni, anche
sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;
- il Prefetto, ove lo ritenga necessario e motivato, invia alla segreteria tecnica ABF del collegio competente (Napoli, per i cittadini domiciliati nella provincia di Palermo) e, contestualmente, anche all'interessato e alla banca, una relazione contenente l'oggetto del ricorso e l'esposizione delle ragioni per le quali sottopone la controversia all'Arbitro Bancario Finanziario. L'invio di detta relazione all'Arbitro dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, anche in caso di mancata risposta della banca.
La segreteria tecnica ABF porta la segnalazione all’esame del
collegio per la decisione, entro 30 giorni dalla ricezione.
Tale termine potrà essere sospeso dall’Arbitro Bancario
Finanziario una o più volte, ma per un periodo che,
complessivamente, non potrà superare i 30 giorni dall’avvio
dell’esame.
La decisione sarà, infine, comunicata alle parti e, per conoscenza,
al Prefetto.
Gli interessati potranno trasmettere istanza, esclusivamente al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.prefpa(at)pec.interno.it
, utilizzando la modulistica presente nella sezione dedicata sul
sito di questa Prefettura.
Palermo, 11 dicembre 2012
Data pubblicazione il 11/12/2012
Ultima modifica il 04/04/2013 alle 10:51
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