Ricorsi per violazioni al codice della strada
Contro le "contravvenzioni" è possibile presentare ricorso al Prefetto
Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del
Codice della Strada e sia stato notificato il verbale di
contestazione, l'interessato può scegliere tra la
conciliazione amministrativa (pagamento della sanzione
amministrativa nella misura indicata sul verbale di accertamento
della violazione) - quando è consentita - ed il ricorso al Prefetto
del luogo in cui è stata commessa, da presentarsi all'Organo
accertatore o da inviare a mezzo raccomandata A/R alla Prefettura.
Il ricorso
è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un
veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del
Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene
ingiusta o errata la contravvenzione.
Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed
alle prove in esso contenute.
- Ricorso non accolto: il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (la multa raddoppia);
- Ricorso accolto: il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida.
Email:
Ricorsi per violazione al Codice della Strada
Orari di ricevimento:- Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
- Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00
Email dell'ufficio:
I ricorsi e le istanze di rateizzazione devono essere inoltrate
esclusivamente al seguente indirizzo:
Prefettura di Palermo - Via Cavour 6 - 90133 Palermo
Telefono: 091/339398 - 091338484
Chi può fare la richiesta:
Il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata
contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, che
ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.
Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che
assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della
rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di
contestazione immediata o di notificazione del verbale di
accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo).
Cosa fare:
Nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere
la decisione del Prefetto.
Preavviso di violazione
: Nei confronti del cd. preavviso di violazione (cioè l'atto
lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso subito il
ricorso al Prefetto. L'interessato deve attendere la notifica del
verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale
ricorso al Prefetto.
Quando può essere presentato il ricorso
: Il ricorso può essere, ad esempio, proposto perché:
- i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
- notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 150 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione.
A seconda dei casi anche perché:
- manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
- manca l'indicazione della norma violata;
- manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;
Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere
anche motivi sostanziali:
- mancanza di un segnale;
- fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
- errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt' altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove).
E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal
verbale è protetta dalla "fiducia preferenziale" che le norme
stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.
Facoltatività
.
Il ricorso al Giudice di Pace competente per Territorio contro i
verbali di accertamento di violazioni del Codice della strada è
immediatamente azionabile ed è alternativa alla proposizione del
ricorso al Prefetto.
Termini:
Il verbale di contravvenzione può essere impugnato
dall'interessato (ricorso) entro sessanta giorni dalla
contestazione (si ricorda che per "contestazione" - notifica - si
intende sia la consegna immediata del verbale da parte dell'agente,
sia l'invio per posta dello stesso verbale).
I termini entro i quali il Prefetto deve emettere ordinanza di
ingiunzione di pagamento è di 120 giorni dalla data in cui
pervengono dall'organo accertatore il verbale gli atti e le
informazioni utili alla decisione salvo eventuale interruzione
dovuta alla richiesta di audizione dell'interessato.
Decorso tale termine senza che sia stato adottata ordinanza il
ricorso si intende accolto.
Il provvedimento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua
adozione.
Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'interessato può
proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del
provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al
Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.
Riassumendo si può chiedere l'intervento del Giudice di Pace o
subito in alternativa al ricorso al Prefetto o dopo il decreto
ingiuntivo del Prefetto. Nel primo caso si contesta il verbale di
violazione nel secondo caso si contesta il decreto del Prefetto.
Sottoscrizione del ricorso
. Il ricorso sottoscritto da persona che non risulti destinatario
di contestazione immediata o di notificazione del verbale di
accertamento è dichiarato inammissibile.
Si ammette il ricorso presentato da procuratore legale se vi è
allegato il relativo mandato.
Presentazione da parte di chi assuma la qualità di conducente al
tempo della rilevazione dell'illecito.
Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto
che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della
rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di
contestazione immediata o di notificazione del verbale di
accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo)
Rateizzazione.
La normativa vigente non ammette in alcun caso la rateizzazione
della sanzione prevista per l'oblazione del Codice della strada a
beneficio di soggetti che, chiedendo di effettuare il pagamento in
misura ridotta, assumano di versare in condizioni di disagio
economico. Potrebbe concludersi diversamente solo in caso di
ordinanza ingiunzione.
L'art. 26 della legge n. 689/81 ammette infatti, previa istanza
dell'interessato, il frazionamento in rate mensili delle somme di
cui l'autorità amministrativa ingiunge il pagamento con la
ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio (la quale, come
è noto, irroga una sanzione determinata dal Prefetto almeno per il
doppio del minimo edittale).
Quando e' possibile il ricorso al giudice di pace.
E' sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il
ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la
violazione al Codice della Strada.
Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione su
strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.
Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo
l'esito negativo del ricorso al Prefetto, ma in questo caso il
termine è di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
Come si presenta il ricorso al giudice di pace.
Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la
cancelleria del Giudice di pace, allegando la multa o copia
dell'ordinanza-ingiunzione.
Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un
avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della
notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza
o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.
Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata
dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far
valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza
di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali
sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità
che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita
da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per
l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per
la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella
causa.
Come si conclude il procedimento del giudice di pace.
Il Giudice di pace
accoglie
il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in
parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione;
oppure
respinge
il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal
caso sono a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il
giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla
legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di
avvocato della controparte.
La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di
Cassazione.
Attenzione:
Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri
al momento della violazione, in base a quanto previsto all'art. 386
del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile
inviare (consigliamo con raccomandata con ricevuta di ritorno)
all'autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia
della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della
visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico
dell'avvenuta trascrizione.
In questo caso l'autorità deve infatti provvedere
all'autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il
procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo
proprietario.
Poiché tuttavia l'esito favorevole di tale procedura non può essere
garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare - anche in
questa ipotesi - un regolare ricorso al Prefetto o al Giudice di
Documentazione richiesta:
Scritti difensivi e documenti sono presentati in carta semplice.
Riferimenti normativi:
- Legge 24.11.1981, n. 689
- Nuovo Codice della Strada
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 08/04/2024 alle 11:09
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