Legalizzazione documenti
Attestazione qualità legale Pubblico Ufficiale che appone la firma su un documento
Legalizzazione documenti
Si informa l'utenza che la
consegna
dei documenti da legalizzare/apostillare deve essere effettuata,
personalmente o tramite persona munita di delega,
presso l'U.R.P. della sede centrale della Prefettura di Palermo -
via Cavour n. 6 - 90133 Palermo
, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00
.
In alternativa la documentazione da legalizzare può essere spedita
per posta al medesimo indirizzo. I documenti devono essere
corredati da apposita istanza su carta semplice, in cui occorre
specificare nome, cognome, indirizzo e numero di telefono/indirizzo
mail del richiedente e il Paese estero dove fare valere il
documento italiano.
Le marche da bollo, se richieste, devono prodursi esclusivamente al
ritiro, che avverrà presso la Sede di via Sampolo n. 69.
Gli interessati, al momento dell presentazione dell'istanza e della
documentazione completa presso l'U.R.P., saranno informati circa le
modalità del
ritiro
(già indicate nel modulo dell'istanza), che potrà essere
effettuato decorsi 5 giorni lavorativi - decorrenti dall'avvenuta
consegna all'U.R.P. dei documenti da legalizzare/apostillare -
nella mattina di
giovedì presso la sede di via Sampolo, n. 69
.
E' possibile ricevere per posta il documento legalizzato avendo
cura di indicare l'indirizzo al quale il documento dovrà essere
restituito.
La legalizzazione del documento su richiesta "urgente" sarà
garantita esclusivamente per il nulla osta al trasporto di salma
all'estero.
Si comunica inoltre che nei mesi di luglio e agosto si richiede la
consegna/spedizione dei documenti almeno 15 gg. prima del
ritiro.
La "Legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale
del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un
documento (atti, copie ed estratti), nonché dell'autenticità
della firma stessa (artt. 30 e ss del D.P.R. n. 445/2000).
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo provvede, per
delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle
firme su documenti da e per l'estero.
Proprio per tale ragione, verranno rifiutati i documenti che non
riportano alcuna firma autografa da parte del pubblico ufficiale
incaricato nei casi in cui la stessa risulti omessa ai sensi del
D. Lgs. n. 82/2005.
La Prefettura-U.T.G. legalizza:
- atti e documenti da produrre esclusivamente in modello originale o copia conforme all'originale, formati in Provincia di Palermo affinché abbiano valore all'estero;
- atti e documenti da produrre esclusivamente in modello originale formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia - competente sulla circoscrizione territoriale del sud Italia - affinché abbiano valore in Italia.
ATTENZIONE
Atti firmati da Notai e Funzionari di cancelleria:
La legalizzazione degli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di
Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della
Procura della Repubblica.
Documenti scolastici:
Gli atti e documenti scolastici di qualsiasi tipo e data,
rilasciati dalle scuole elementari, medie e superiori, pubbliche e
private (sono esclusi i documenti rilasciati dalle Università), con
sede nella provincia di Palermo, devono essere preventivamente
autenticati dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con
sede in via San Lorenzo n. 312/g - Palermo, avendo cura di
avvertire il personale di quell'ufficio che gli atti e documenti
sono poi destinati alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo
per il successivo utilizzo all'estero.
Documenti rilasciati dai Comuni:
La Circolare n. 5/12 del 23 maggio 2012 del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione ha previsto che sui
certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni italiane da
valere all'estero venga apposta la dicitura "ai sensi dell'art.40,
D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è
rilasciato solo per l'estero". Verranno rifiutati i documenti che
riportano la dicitura '
documento non valido ai fini della presentazione ad altra pubblica
amministrazione
' o che risultino privi della dicitura di cui all'art. 40
cit
.
Si raccomanda, pertanto, di precisare al funzionario comunale che
l'atto deve essere utilizzato all'estero. Diversamente,
Atti formati all'estero:
La legalizzazione di atti e documenti formati all'estero e da
valere in Italia deve essere effettuata dalla rappresentanza
diplomatica o consolare italiana all'estero ( presente nel Paese
che ha redatto il documento), senza la necessità di ulteriori
legalizzazioni.
La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i
documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati
aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968:
Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda,
Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi
Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia,
Spagna, Estonia, Moldavia e Romania, dal 09/03/2021 Federazione
Russa e Ucraina.
I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti
alla formalità della postilla c.d. "Apostille" (prevede un timbro
speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale
dell''Autorità rilasciante), in luogo della legalizzazione.
Ubicazione dell'Ufficio:
via Sampolo, 69 Primo Piano
Responsabile/Addetto del Servizio: Sig.ra Carmela BUSÀ
Telefoni:
Indirizzo di posta elettronica ordinaria:
legalizzazioni.pref_palermo(at)interno.it
Indirizzo non abilitato a ricevere pec. Eventuali P.E.C. alla
suddetta casella non riceveranno risposta e non verranno
acquisite.
Viceprefetto Aggiunto:
Dott.ssa Giuseppina ADDELFIO
Email:
giuseppina.addelfio(at)interno.it
Chi può fare la richiesta:
Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un
documento italiano all'estero.
Tutti i cittadini italiani o stranieri che devono far valere un
documento consolare estero in Italia.
Documentazione richiesta:
La legalizzazione si effettua sull'atto originale o sulla copia
conforme all'originale, non si legalizzano fotocopie.
Gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentanza
diplomatica o consolare presente in Italia, che devono valere in
Italia, sono soggetti all'imposta di bollo (€ 16,00), salvo i
casi previsti dalle convenzioni internazionali vigenti o formati da
ambasciate e consolati di Paesi appartenenti all'Unione
Europea.
Riferimenti normativi:
D.P.R. 28/12/2000, n. 445
D.P.R. 3/11/2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e
semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile)
Convenzione di Atene del 15 settembre 1977
Convenzione dell' Aja del 5 ottobre 1961
Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 08/08/2023 alle 13:23
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