Droga
Il Prefetto applica sanzioni amministrative a colui che è trovato in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale
Il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni
amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di
sostanze stupefacenti per uso personale.
La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami
tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.
Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito
di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che
hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito
amministrativo.
Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione
della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o
memorie difensive.
Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla
tutela della riservatezza e al segreto professionale.
Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati
solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla
legge (art.75 comma 13 del D.P.R. 309/90).
Email:
Ufficio NOT
Nucleo Operativo TossicodipendenzaRestituzione patenti ritirate ai sensi dell’art. 75 DPR n. 309/1990
Signori Geraci e Piazza
Mercoledì 9:00 - 12:00
EVENTUALI ULTERIORI RICHIESTE POSSONO ESSERE SEGNALATE VIA MAIL O PEC, PER CONCORDARE EVENTUALE APPUNTAMENTO
MAIL not.prefpa@pec.interno.it
RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO :
Dr.ssa Gioacchina CASTRO
MAIL: gioacchina.castro@interno.it
Dr.ssa Marina CURRERI
MAIL: marina.curreri@interno.it
Addetto: Dott.ssa Castro e Dott.ssa Curreri
Dott. Ramondelli e Dott.ssa Piazza
Solo per colloqui In presenza, previa convocazione da esibire
Orari di ricevimento:
- Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
- Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00
Telefoni:
Responsabile procedimento/Addetto: G. Castro; M.
Curreri, S. Garofalo;
Telefono 091/338111
Indirizzo di posta elettronica
gioacchina.castro(at)interno.it
A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO
La persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti è
convocata presso il
Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura-U.T.G.
per un colloquio
che si svolgerà con l'ausilio dell'esperienza professionale di
un'assistente sociale.
Se il soggetto è minorenne sono inviati al colloquio anche i
genitori, al fine di fornire loro una corretta informazione sulle
sostanze stupefacenti e sulle strutture pubbliche e private a cui
rivolgersi per ottenere informazioni e consulenza.
Il soggetto, residente in provincia diversa da quella dove è
avvenuto il sequestro della sostanza stupefacente, può essere
autorizzato a svolgere il previsto colloquio presso la Prefettura
di residenza o di domicilio, a seguito di istanza da inviare al
Prefetto del luogo ove è stato commesso l'illecito amministrativo.
Il colloquio ha lo scopo di accertare le ragioni della violazione
ed individuare azioni di prevenzione, riabilitazione e recupero del
soggetto.
Iter del procedimento a carico del detentore di sostanze
stupefacenti
Il procedimento amministrativo può avere diversi sviluppi:
- Nel caso di prima segnalazione e solo per uso di sostanze di tipo leggero (hashish, marijuana) se ricorrono i presupposti che per il futuro il soggetto si astenga dal farne uso, il Prefetto può archiviare il procedimento con un formale invito a non fare più uso di sostanze in luogo delle previste sanzioni.
- Nel caso di seconda segnalazione per sostanze di tipo leggero, o di prima segnalazione per sostanze di tipo pesante (eroina, cocaina, anfetamine, ecstasy, LSD, ecc.), e in particolari casi anche solo per uso di sostanze leggere se ricorrono situazioni di disagio e comunque a rischio, nel corso del colloquio si propone al trasgressore l'affidamento al Servizio per le Tossicodipendenze dell'A.S.L. di residenza (Ser.T.) per l'effettuazione di programmi terapeutici socio-riabilitativi.
I predetti programmi prevedono oltre a controlli periodici dei
cataboliti urinari, colloqui psicologici e/o sociali, se necessario
interventi farmacologici e, nei casi particolarmente gravi, anche
l'inserimento presso comunità terapeutiche.
Il N.O.T. verifica periodicamente con gli operatori del Ser.T.
l'andamento del programma terapeutico. Una volta comunicata
la conclusione del programma il procedimento amministrativo a
carico del soggetto verrà archiviato.
- Se il soggetto non si presenta al colloquio previsto , o rifiuta di effettuare il programma terapeutico, o lo interrompe senza giustificate motivazioni vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 75 del D.P.R.309/90 che prevedono la sospensione, da 1 a 4 mesi, della patente di guida, carta d'identità ai fini della validità per l'espatrio, passaporto e porto d'armi.
In tutti i casi in cui il N.O.T. viene a conoscenza dell'uso di
sostanze stupefacenti ne da comunicazione al Ser.T. competente per
territorio. (art.121 D.P.R. 309/90) .
I dati relativi alle varie fasi del procedimento amministrativo ai
sensi dell'art.75 del D.P.R. 309/90 a seguito delle segnalazioni al
Prefetto da parte delle Forze dell'Ordine concernente i soggetti
segnalati per consumo personale di sostanze stupefacenti vengono
trasmessi, per fini statistici, alla Direzione Centrale per la
Documentazione del Ministero dell'Interno che gestisce
: l'
archivio storico per l'inserimento nel programma Statistico
Nazionale (SISTAN) sul monitoraggio della popolazione
tossicodipendente
co
n informazioni anagrafiche, stato civile, titolo di studio,
professione, sostanza stupefacente sequestrata, esito colloqui,
sanzioni applicate, provvedimenti di sospensione e archiviazione,
segnalazioni ai Ser.T.).
L'accesso è riservato ai soli operatori addetti ed è coperto dalla tutela della privacy.
L'accesso è riservato ai soli operatori addetti ed è coperto dalla tutela della privacy.
ATTIVITA' DEL N.O.T.
Le sanzioni amministrative, previste dall'art. 75 del D.P.R. 309/90
in caso di uso personale di sostanze stupefacenti, sono le
seguenti:
- sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
- sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
- sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
Riferimenti normativi
- Legge 24/11/81 n.689
- Legge 26 giugno 1990 n.162
- D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (ART.75 - ART.105 - ART.121 - ART.122 - ART.127)
- Decreto 12 luglio 1990 n.186
- D.P.R. 5 giugno n.171
- Legge 18 febbraio 1999 n.45
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 17/07/2020 alle 15:35
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