Diritto di accesso
Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss. mm.
La legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm., agli artt. 22 e ss. e il
Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi
(D.P.R.12.04.2006 n° 184)
riconoscono il diritto di accesso agli atti amministrativi
agli interessati che abbiano un interesse diretto, concreto ed
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento di cui si chiede l'accesso.
L'art. 24 della legge 241/90 disciplina i limiti del diritto di
accesso, sia prevedendone l'espresso divieto per i documenti
coperti da segreto di Stato, sia individuando specifici ambiti
rispetto ai quali l'indicazione delle ulteriori categorie di atti
ritenuti non ostensibili viene affidata alla normativa
regolamentare.
In virtù del medesimo articolo, nel caso in cui l'accesso riguardi
documenti contenenti dati sensibili riferiti a soggetti terzi,
questo può essere negato laddove si ritenga prevalente il diritto
alla riservatezza. L'accesso è comunque garantito qualora la
conoscenza dei documenti amministrativi sia necessaria per curare o
per difendere i propri interessi giuridici, salvo il limite della
stretta indispensabilità e quello della non ostensibilità qualora
gli interessi giuridici che stanno alla base della istanza di
accesso siano giudicati non prevalenti rispetto alla esigenza di
protezione dei dati c.d. sensibili.
Art. 22 (Definizioni e princípi in materia di accesso)
(articolo così sostituito dall'art. 15 della legge n. 15 del 2005)
(articolo così sostituito dall'art. 15 della legge n. 15 del 2005)
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale
dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione
e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
(comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, legge n. 69 del 2009)
(comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, legge n. 69 del 2009)
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione
di quelli indicati all'
articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6
.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo,
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona
cui i dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti
pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43,
comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi
ai quali si chiede di accedere
Art.
23
(Ambito di applicazione del diritto di accesso)
(articolo così sostituito dall'art. 4, comma 2, legge n. 265 del 1999)
(articolo così sostituito dall'art. 4, comma 2, legge n. 265 del 1999)
1. Il diritto di accesso di cui all'
articolo 22
si esercita nei confronti delle amministrazioni , delle aziende
autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici
servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di
garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.
Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso)
(articolo così sostituito dall'art. 16 della legge n. 15 del 2005)
(articolo così sostituito dall'art. 16 della legge n. 15 del 2005)
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di
documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro
disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un
controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove
sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di
cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei
limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche
amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche
l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti
all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi
di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai
documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di
documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è
consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei
termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale
Art. 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione
di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti
indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il
rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,
nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa
deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento
o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono
ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'
articolo 24
e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si
intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o
tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'
articolo 24, comma 4
, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso
termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali,
provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta
determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la
competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale
richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui
all'
articolo 27
nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o
la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni
dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale
termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o
la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il
differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano
all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento
confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è
consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al
difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5
decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione
stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai
dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione
provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso.
Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del
titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo
decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento
pubblico di dati personali da parte di una pubblica
amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi,
il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere,
obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il
termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del
parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso
inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.
(comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), legge n. 15 del 2005, poi così modificato dall'art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2009)
(comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), legge n. 15 del 2005, poi così modificato dall'art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2009)
5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi
sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.
(comma così sostituito dall'Allegato 4, art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 104 del 2010)
(comma così sostituito dall'Allegato 4, art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 104 del 2010)
5-bis.
(comma abrogato dall'Allegato 4, art. 4, del D. Lgs. n. 104 del
2010)
6.
(comma abrogato dall'Allegato 4, art. 4, del D. Lgs. n. 104 del
2010)
1.
(comma abrogato dall'art. 53, comma 1, D. Lgs. n. 33 del 2013)
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni
annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è
data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della
presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a
rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale,
la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1
s'intende realizzata.
Art.
27
(Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi)
(articolo così sostituito dall'art. 18 della legge n. 15 del 2005)
(articolo così sostituito dall'art. 18 della legge n. 15 del 2005)
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è
presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed è composta da dieci membri, dei quali due
senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive
Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, anche in quiescenza, su designazione dei rispettivi
organi di autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo in
materie giuridiche. È membro di diritto della Commissione il capo
della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che
costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della
Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti
non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
(comma così modificato dall'art. 47-bis, comma 1, legge n. 98 del 2013)
(comma così modificato dall'art. 47-bis, comma 1, legge n. 98 del 2013)
2-bis. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la
decadenza.
(comma introdotto dall'art. 47-bis, comma 1, legge n. 98 del 2013)
(comma introdotto dall'art. 47-bis, comma 1, legge n. 98 del 2013)
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri
parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere
dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli
esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo
25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena
conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il
rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una
relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica
amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del
Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più
ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni
ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da
segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma
1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla
Commissione di cui al presente articolo.
Art.
28
(Modifica dell'
articolo 15 del testo unico di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
, in materia di segreto di ufficio)
1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
«Art. 15 ( Segreto d'ufficio ) - 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento» .
«Art. 15 ( Segreto d'ufficio ) - 1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento» .
Art.
29
(Ambito di applicazione della legge)
(articolo così sostituito dall'art. 19 della legge n. 15 del 2005)
(articolo così sostituito dall'art. 19 della legge n. 15 del 2005)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le
disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle
società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente
all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui
agli
articoli 2-bis
,
11
,
15
e
25, commi 5, 5-bis e 6
, nonché quelle del
capo IV-bis
si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 69 del 2009)
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 69 del 2009)
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge
nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del
cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come
definite dai princípi stabiliti dalla presente legge.
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le
disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la
pubblica amministrazione di garantire la partecipazione
dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile,
di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare
l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle
relative alla durata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di
cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione
le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione
di inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di
servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori
in cui tali disposizioni non si applicano.
(comma così modificato dall'art. 49, comma 4, legge n. 122 del 2010)
(comma così modificato dall'art. 49, comma 4, legge n. 122 del 2010)
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i
procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono
stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle
disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di
cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori
di tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle
disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e
le relative norme di attuazione.
(commi da 2-bis a 2-quinquies aggiunti dall'art. 10, comma 1, legge n. 69 del 2009)
(commi da 2-bis a 2-quinquies aggiunti dall'art. 10, comma 1, legge n. 69 del 2009)
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti
di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti
denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese
esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di
esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali,
stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Art. 31.
(abrogato dall'art. 20 della legge n. 15 del 2005)
Data pubblicazione il 08/09/2014
Ultima modifica il 14/12/2016 alle 12:02
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