Cittadinanza
Conferimento della cittadinanza italiana
DIRIGENTE
- Viceprefetto Aggiunto:
Dott.ssa GIUSEPPINA ADDELFIO
FUNZIONARI ADDETTI :
Dott.ssa Maria Rosaria Vassallo
Dott.ssa Caterina Monastero
P.E.C. Ufficio di Cittadinanza:
Il ricevimento telefonico viene effettuato esclusivamente tramite
il numero del centralino: 091338111.
Ogni informazione può anche essere richiesta tramite
e-mail
.
Ubicazione dell'Ufficio
: Via Sampolo n. 69 - Palermo
Il termine
CITTADINANZA
indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare
uno
status
, denominato
civitatis
, al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei
diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di
cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato
unitario ed è attualmente disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992,
n. 91.
La cittadinanza italiana si acquista
iure sanguinis
, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani. Esiste
una possibilità residuale di acquisto
iure soli
, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i
genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria
cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.
La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri
che risiedono in Italia da
almeno dieci anni
continuativi e sono in possesso di determinati requisiti. In
particolare il richiedente deve dimostrare di avere redditi
sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali, di
non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della
Repubblica.
Si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio. La
'cittadinanza per matrimonio' è riconosciuta dal Prefetto della
provincia di residenza del richiedente.
Diverso è parlare di cittadinanza europea che non è uno
status
che si acquisisce. Ogni cittadino di un Paese membro dell'Unione
Europea, oltre alla cittadinanza del paese di origine, gode della
cittadinanza europea. Il Trattato di Maastricht stabilisce che è
cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato
membro.
CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA DI CITTADINANZA ITALIANA
Possono presentare istanza per la cittadinanza italiana:
1)
CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 - Legge 5
febbraio 1992, n. 91)
Il cittadino straniero o apolide, coniugato con un cittadino
italiano, può chiedere di acquistare, ai sensi dell'art. 5
della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e
integrazioni (
comprese le disposizioni di cui alla Legge 15 luglio 2009, n. 94
), la cittadinanza italiana se:
- residente legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (il termine è ridotto della metà - un anno - in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
- se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio (il termine è ridotto della metà - un anno e mezzo - in presenza di figli nati o adottati dai coniugi). Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
N.B
.: il coniuge può essere cittadino italiano dalla nascita oppure
cittadino italiano perché ha acquisito la cittadinanza italiana. In
quest'ultimo caso, la data di acquisizione della cittadinanza è
quella del giorno successivo alla prestazione del GIURAMENTO
davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza,
pertanto, il coniuge straniero può effettuare la domanda di
cittadinanza ai sensi dell'art. 5 - per matrimonio - dopo 2
anni (1 anno in presenza di figli comuni) dal giorno successivo al
giuramento del coniuge, avendo altresì 2 anni (o 1 anno in presenza
di figli) di residenza legale e di matrimonio.
2)
CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 - Legge 5
febbraio 1992, n. 91)
- nato in Italia ed ivi residente legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
- figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
- maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b);
- aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e la domanda potrà essere presentata alla competente Autorità Consolare) (art.9, c.1, lett.c);
- cittadino di Paese dell'Unione Europea residente legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
- apolide o rifugiato politico residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e). ATTENZIONE : coloro che hanno il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o per motivi umanitari possono chiedere la cittadinanza solo dopo 10 anni di residenza regolare e continuativa in Italia;
- cittadino straniero residente legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).
La domanda di concessione della cittadinanza italiana si può
presentare esclusivamente ON LINE, registrandosi al portale del
Ministero dell'Interno al seguente link:
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/servizi-online
. Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione
ammessa, per la presentazione della domanda
on line
ed è necessario attivare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di
Identità digitale) al seguente link:
https://www.spid.gov.it/
.
Il cittadino straniero dovrà quindi compilare telematicamente il
modulo di domanda ed indicare negli appositi spazi la
documentazione richiesta.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
- certificato di nascita legalizzato/apostillato munito di traduzione in lingua italiana legalizzata;
- certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato/apostillato e munito di traduzione in lingua italiana legalizzata. Non è necessaria la presentazione del certificato penale del Paese di origine per coloro che sono giunti in Italia prima dei 14 anni. ATTENZIONE: il certificato penale ha validità 6 mesi dalla data del rilascio.
N.B: Le generalità (cognome-nome-luogo e data di nascita) riportate sia nei documenti italiani (permesso di soggiorno/carta di identità) che in quelli stranieri (passaporto/certificato di nascita/certificato penale) dovranno essere le stesse in tutti gli atti (attenzione al patronimico, middle-name, cognome del coniuge.
Le discordanze eventualmente riportate nella documentazione
potranno essere sanate con una "
ATTESTAZIONE CONSOLARE
" con la quale l'Autorità Diplomatico-Consolare in Italia dello
Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità presenti
nei vari documenti si riferiscono alla stessa persona oppure allo
stesso luogo di nascita, indicando quelle esatte e chiarendo i
motivi delle differenze presenti negli atti.
L'attestazione consolare prima di essere trasmessa on-line nella
sezione "documento generico" dovrà essere legalizzata in Prefettura
(Ufficio Legalizzazioni).
Gli atti di cui ai punti
1
) e
2
) dovranno essere legalizzati/apostillati dall'Autorità diplomatica
o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le
esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni
internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente
tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità
diplomatico-consolare ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica
o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la
firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla
Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un
interprete che ne attesti, con le formalità previste, la conformità
al testo straniero (asseverazione c/o Tribunale o Giudice di Pace).
I RIFUGIATI (status di rifugiato ai sensi della Convenzione di
Ginevra del 27 luglio 1951) e gli APOLIDI (status di apolide ai
sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954),
in mancanza dei documenti di cui al punto 1) e 2) potranno
produrre
ATTO DI NOTORIETÀ
formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente
competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché
quelle dei genitori e l'attestazione che la persona non ha
riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso nel
proprio Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di
residenza.
I titolari dello
status
di
PROTEZIONE SUSSIDIARIA
così come coloro che hanno la
PROTEZIONE UMANITARIA
non usufruiscono delle agevolazioni previste per il rifugiato in
materia di acquisto della cittadinanza italiana, ma rientrano nella
disciplina generale prevista dagli articoli 5 e 9 della Legge sulla
cittadinanza n. 91/1992.
- ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di € 250,00 - previsto dalla legge n. 132/2018 del 1.12.2018 - sul CCP (conto corrente postale) n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui legge n. 132/2018 del 1. 12.2018 . Per le istanze presentate all'estero, il versamento del contributo medesimo deve essere effettuato tramite bonifico estero o attraverso il circuito europeo esistente tra le organizzazioni postali aderenti.
- una marca da bollo da € 16,00 (i cui estremi -identificativo e data di pagamento - vanno inseriti nel modulo di domanda: sezione IMPOSTA di BOLLO);
- possesso del titolo di studio: il Decreto Legge del 4.10.2018 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, c.1. Legge 1° dicembre 2018 n.132 ha introdotto il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana per le domande presentate, ai sensi degli articoli 5 e 9 della Legge n. 91 del 1992, a decorrere dal 4 dicembre 2018 . La conoscenza della lingua italiana deve essere di livello B1 del QCER e ne sono esentati coloro che sono titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art.9 TUI o, se titolari di semplice permesso di soggiorno che abbiano sottoscritto l'Accordo di Integrazione previsto dall'art. 4 Bis del TUI.
Tale documento è necessario, all'atto di presentazione della
domanda di cittadinanza. Per attestare tale conoscenza può essere
prodotto:
- un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR e dal MAE;
- certificazione rilasciata da uno di seguenti enti, riconosciuti dai citati Ministeri: Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università di Roma Tre e Società Dante Alighieri;
- certificazione rilasciata dalla connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi dicasteri ed enti certificatori.
Qualora il titolo di studio o la certificazione siano stati rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti potranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto; in caso di istituto paritario ovvero di ente privato, dovrà essere prodotta copia autenticata.
Documento di riconoscimento (PASSAPORTO/PERMESSO-CARTA di SOGGIORNO
e CARTA di IDENTITA').
7. Per tutti i casi suindicati, ad esclusione della richiesta di cittadinanza per matrimonio , è previsto IL POSSESSO DI UN REDDITO personale, fiscalmente dichiarato (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia: coniuge, genitori, figli, fratelli) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di:
7. Per tutti i casi suindicati, ad esclusione della richiesta di cittadinanza per matrimonio , è previsto IL POSSESSO DI UN REDDITO personale, fiscalmente dichiarato (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia: coniuge, genitori, figli, fratelli) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di:
- € 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di € 516,00 per ogni ulteriore persona a carico.
- € 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico.
ATTENZIONE: in caso di cambio di residenza lo stesso deve essere
tempestivamente comunicato all'ufficio.
COME VERIFICARE LO STATO DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA
Dopo avere inserito la documentazione necessaria, il
cittadino straniero riceverà un messaggio automatico che lo
informerà dell'avvenuta accettazione della pratica o dell'eventuale
rifiuto nel caso in cui la documentazione non dovesse essere
ritenuta idonea. In tal caso verranno specificate le motivazioni
del rifiuto che potranno essere sanate affinchè si possa nuovamente
presentare istanza di cittadinanza.
La visualizzazione dello Stato della pratica è sempre
consentita direttamente all'utente che ha presentato la domanda
attraverso l'accesso all'applicativo Cittadinanza con le
credenziali (utente e password) assegnate dal sistema dal seguente
link:
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/servizi-online
È possibile chiedere notizie sullo stato della pratica
direttamente alla Direzione Centrale della Cittadinanza presso il
Ministero dell'Interno, telefonando ai seguenti numeri nei giorni
indicati:
lunedì:
334 6909996
mercoledì:
06/46539955
venerdì:
331 6536673
PAGAMENTO CONTRIBUTO
Si comunica che, come pubblicato
sul sito del Ministero
, dal 25 maggio è possibile effettuare il pagamento dell'imposta di
bollo e/o del contributo di 250 € tramite PagoPA direttamente
dal portale, contestualmente alla presentazione della domanda. Sino
al 5 luglio, si potranno utilizzare in alternativa le altre
ordinarie modalità di pagamento; dopo tale data, PagoPA sarà
l'unica modalità di pagamento.
RIMBORSO CONTRIBUTO
SI INFORMA
che a decorrere
dall'01.03.2023,
le istanze di rimborso delle somme erroneamente o indebitamente
versate sul conto corrente postale n. 809020 intestato a Ministero
dell'Interno DLCI-CITTADINANZA, andranno indirizzate a questa
Prefettura di Palermo - Area IV Ufficio II
Cittadinanza
all'indirizzo P.E.C.:
cittadinanza.prefpa(at)pec.interno.it
compilando,
in maniera chiara e leggibile
, in tutte le sue parti l'allegato modulo.
Questo Ufficio contatterà i richiedenti, telefonicamente o
per
email
, per comunicare giorno e ora in cui sarà possibile recarsi presso
questi locali, in Via Sampolo, 69 - 90143 Palermo, per la consegna
della documentazione necessaria.
Si chiede di rispettare scrupolosamente l'appuntamento per non
creare disservizi o ritardi
.
È necessario produrre - oltre alla documentazione elencata nel
modello di domanda - una marca da bollo di € 16,00 da apporre
all'istanza.
Dopo la verifica e completezza degli atti, l'Ufficio
Cittadinanza
ne curerà la trasmissione al
Servizio Contabilità e Gestione finanziaria
di questa Prefettura per il rimborso.
Non potrà procedersi al rimborso in caso di mancata produzione
della documentazione richiesta.
NOTIFICA DECRETI TRAMITE PIATTAFORMA NAZIONALE
La Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le
minoranze ha aderito alla Piattaforma Notifiche Digitali, gestita
per legge da PagoPa s.p.a. anche per la fase di notifica dei
decreti di concessione, reiezione e inammissibilità a definizione
dei procedimenti volti al riconoscimento della cittadinanza
italiana.
Questa iniziativa alimenta e completa il processo di
semplificazione e digitalizzazione del procedimento amministrativo
attraverso due momenti:
- una fase transitoria (dagli ultimi giorni di novembre 2023 al 31
gennaio 2024) in cui le tradizionali modalità di notifica
rimarranno operative accanto al nuovo sistema;
- il definitivo passaggio, in via esclusiva, dall'1 febbraio 2024,
alla notifica dei decreti tramite la Piattaforma Notifiche
Digitali.
Nel rinviare alla lettura della circolare esplicativa, si invitano
i potenziali destinatari a osservare gli adempimenti a loro carico
al fine di agevolare la conclusione del procedimento, nel rispetto
delle nuove modalità di notifica.
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 28/11/2023 alle 16:03
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