Assegni
L'emissione di assegni a vuoto costituisce illecito amministrativo punito con sanzioni pecuniarie e accessorie
L'emissione
di assegni senza autorizzazione e senza provvista sono illeciti
amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e o
accessorie, in applicazione della
legge 386 del 1990 e del D. Lgs. 507 del 1999.
Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno od un Dirigente
prefettizio dallo stesso delegato, entro novanta giorni dalla
ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del
notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato il
protesto, provvede alla notifica del verbale di contestazione della
norma violata, articoli 1 e 2 della legge 386 del 1990 nei
confronti del soggetto che ha emesso l'assegno.
Il trasgressore può essere una persona fisica od una persona
giuridica, In quest'ultima ipotesi la violazione va contestata al
rappresentante legale della ditta, il traente ed alla ditta, come
obbligato in solido.
Lo stesso trasgressore ha facoltà di presentare entro trenta giorni
dalla notifica del verbale di contestazione, eventuali scritti
difensivi in virtù dell'articolo 18 della legge 689 del 1981,
corredati da idonea documentazione prevista dall'articolo 8
della legge 386 del 1990 e dell'articolo 33 del D. Lgs. 507 del
1999.
Non è ammessa l'audizione personale in quanto le violazioni in
argomento costituiscono illeciti amministrativi accertati
esclusivamente in base a prova documentale.
Il Prefetto, od un Dirigente prefettizio dallo stesso delegato,
valutate le deduzioni, può emettere l'ordinanza ingiunzione di
pagamento di una sanzione pecuniaria e ha facoltà di disporre anche
una sanzione accessoria nei casi più gravi previsti dalla
legge 386 del 1990.
Nel caso in cui ne ricorrano i presupposti normativi, è disposta
l'archiviazione del procedimento.
La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità
dell'illecito commesso.
Solamente nei cadi di violazione dell'articolo 2 della legge 386
del 1990, emissione di assegni senza provvista, la sanzione
amministrativa non si applica se il traente ha effettuato il
pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle
eventuali spese per il protesto o costatazione equivalente, entro
sessanta giorni dalla data di scadenza del temine di presentazione
del titolo a mente dell'articolo 8 della legge 386 del 1990. La
prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente
mediante quietanza del portatore con firma autenticata da un notaio
o da un pubblico ufficiale ovvero con l' attestazione della banca
comprovante il versamento dell'importo dovuto nei termini di legge.
Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro trenta
giorni dalla notifica del verbale di contestazione, il ricorso al
Giudice di Pace competente per territorio ai sensi della legge 689
del 1981.
Chi può fare il ricorso
Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza
ingiunzione di pagamento.
Indirizzo di Posta Elettronica:
depassegni.pref_palermo(at)interno.it
Indirizzo di Posta Elettronica certificata:
depassegni.prefpa(at)pec.interno.it
Riferimenti normativi
Legge 24 novembre 1981, n. 689, Legge 15 dicembre 1990, n.
386,Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 e Decreto
Legislativo 1 settembre 2011 n. 150
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 20/12/2023 alle 12:32
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