Sequestro veicoli
Il Prefetto dispone il sequestro del veicolo per mancanza della copertura assicurativa e/o mancanza della carta di circolazione
SEQUESTRO VEICOLI ART. 193 del C.d.S.
"Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile"
"Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile"
L'art. 193 del Codice della Strada prevede che i veicoli a motore
non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la
copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge
sulla responsabilità civile verso terzi. I trasgressori sono
soggetti ad una una sanzione amministrativa che consiste nel
pagamento della somma riportata sul verbale di contestazione e ad
una sanzione accessoria che prevede il sequestro del veicolo.
L'art. 193, comma 4 bis prevede sempre la confisca amministrativa del veicolo, intestato al conducente e sprovvisto di copertura assicurativa, quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. E' prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per una anno nei confronti di chi ha falsificato o contraffatto i documenti assicurativi.
Cosa fare
DISSEQUESTRO
Il dissequestro del veicolo, avvenuto a seguito della violazione dell'art.193 del C.d.S., deve essere richiesto al comando che ha disposto il sequestro solo dopo aver effettuato i seguenti pagamenti:
L'art. 193, comma 4 bis prevede sempre la confisca amministrativa del veicolo, intestato al conducente e sprovvisto di copertura assicurativa, quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. E' prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per una anno nei confronti di chi ha falsificato o contraffatto i documenti assicurativi.
Cosa fare
DISSEQUESTRO
Il dissequestro del veicolo, avvenuto a seguito della violazione dell'art.193 del C.d.S., deve essere richiesto al comando che ha disposto il sequestro solo dopo aver effettuato i seguenti pagamenti:
- pagamento della sanzione indicata dal verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta);
- pagamento del premio assicurativo (il premio assicurativo deve avere il contratto annuale e il periodo di copertura assicurativa deve essere minino di sei mesi)
Il dissequestro
del veicolo deve essere richiesto dal trasgressore (intestatario
del verbale di contestazione) oppure dal proprietario del veicolo.
ROTTAMAZIONE
Se l'interessato decide di rottamare il veicolo sequestrato dovrà farne richiesta al comando che ha riscontrato l'infrazione entro trenta giorni dalla data della contestazione della violazione.
L'interessato, per rottamare il veicolo, dovrà versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale. La cauzione versata, decurtata di un quarto, verrà restituita dopo la distruzione del veicolo .
N.B. Le spese di rottamazione e di custodia sono addebitate all'interessato.
AFFIDAMENTO DEL VEICOLO
In caso di sequestro amministrativo il veicolo deve essere affidato in custodia al proprietario, al trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che l'affidatario abbia un luogo idoneo dove tenerlo. Per luogo idoneo si intende un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
ROTTAMAZIONE
Se l'interessato decide di rottamare il veicolo sequestrato dovrà farne richiesta al comando che ha riscontrato l'infrazione entro trenta giorni dalla data della contestazione della violazione.
L'interessato, per rottamare il veicolo, dovrà versare una cauzione pari all'importo indicato sul verbale. La cauzione versata, decurtata di un quarto, verrà restituita dopo la distruzione del veicolo .
N.B. Le spese di rottamazione e di custodia sono addebitate all'interessato.
AFFIDAMENTO DEL VEICOLO
In caso di sequestro amministrativo il veicolo deve essere affidato in custodia al proprietario, al trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che l'affidatario abbia un luogo idoneo dove tenerlo. Per luogo idoneo si intende un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
L'affidatario del veicolo, nel caso venga scelta per la custodia
un'officina privata, si assume gli obblighi del pagamento delle
spese.
Art. 213, 2 quater del Codice della Strada
In caso di rifiuto di trasportare o custodire il veicolo a proprie spese, l'organo di polizia provvede a dare avviso scritto che decorsi 10 giorni la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà la perdita della proprietà del veicolo.
Il rifiuto comporterà l'immediata sospensione della patente di guida per un mese e la sanzione amministrativa da €1685 a €6741.
RATEIZZAZIONE
Art. 213, 2 quater del Codice della Strada
In caso di rifiuto di trasportare o custodire il veicolo a proprie spese, l'organo di polizia provvede a dare avviso scritto che decorsi 10 giorni la mancata assunzione della custodia del veicolo determinerà la perdita della proprietà del veicolo.
Il rifiuto comporterà l'immediata sospensione della patente di guida per un mese e la sanzione amministrativa da €1685 a €6741.
RATEIZZAZIONE
E' possibile ottenere il pagamento rateale sul doppio dell'importo
indicato nel verbale. La domanda deve essere presentata entro 60
giorni presso la Prefettura di competenza o presso il comando che
ha redatto il verbale ai sensi dell'articolo 26, legge 689/81.
Solo in caso di dimostrabili condizioni di disagio economico è possibile ottenere la rateizzazione sulle sanzioni in misura ridotta (cifra indicata nel verbale).
Solo in caso di dimostrabili condizioni di disagio economico è possibile ottenere la rateizzazione sulle sanzioni in misura ridotta (cifra indicata nel verbale).
- La richiesta di rateizzazione
dell'importo indicato sul verbale di contestazione (importo
sanzione in misura ridotta)
deve essere presentata entro
30 giorni
dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.
- Sono a disposizione i seguenti moduli
"Modulo A - richiesta di rateizzazione - limite di reddito"
e "
Modulo A1 - richiesta di rateizzazione"
scaricabili in fondo a questa pagina.
-
Il limite di reddito
per presentare la domanda di rateizzazione è di € 10.628.16
elevabile di euro 1.032.91 per ogni componente appartenente al
nucleo famigliare del richiedente.
Nei casi in cui il reddito superi il limite indicato (art.202 bis C.d.S.) la rateizzazione può essere concessa, entro i 60 giorni dalla contestazione o notifica, sull'importo della sanzione in misura intera ovvero su un importo pari al doppio della cifra presente sul verbale.
Nei casi in cui il reddito superi il limite indicato (art.202 bis C.d.S.) la rateizzazione può essere concessa, entro i 60 giorni dalla contestazione o notifica, sull'importo della sanzione in misura intera ovvero su un importo pari al doppio della cifra presente sul verbale.
- La sanzione amministrativa pecuniaria per cui si chiede la
rateizzazione deve riferirsi per una o più violazioni accertate con
uno stesso verbale di importo superiore ad euro 200.00.
- Possono essere concesse: fino 12 rate se l'importo dovuto non
supera euro 2.000.00 - fino a 24 se l'importo non supera euro
5.000.00 - non oltre 60 se l'importo dovuto è superiore ad
euro 5.000.00.
- L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro
100.00.
Si può concedere il
pagamento rateale
per la somma indicata nelle
Ordinanze Ingiunzioni
emesse dal Prefetto qualora la domanda di
rateizzazione venga presentata entro
30 giorni
dalla notifica.
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE:
- FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO
- Permesso o Carta di soggiorno ( per gli stranieri residenti in
Italia)
- Verbale di Contestazione.
LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE IMPLICA LA RINUNCIA
DI AVVALERSI DELLA FACOLTA' DI RICORSO AL PREFETTO O AL GIUDICE DI
PACE.
IMPORTANTE
E' sempre disposta la confisca se il responsabile della violazione non si assume la custodia del veicolo ed entro 60 gg. non provvede al pagamento della sanzione e del premio assicurativo.
E' sempre disposta la confisca se il responsabile della violazione non si assume la custodia del veicolo ed entro 60 gg. non provvede al pagamento della sanzione e del premio assicurativo.
Documentazione richiesta
All'istanza di dissequestro, da presentare in carta libera, nel
caso di accertamento della mancanza di copertura assicurativa, deve
essere corredata dalla seguente documentazione:
- ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria, che deve essere effettuata entro 60 giorni dalla notifica o contestazione del verbale;
- certificato assicurativo del veicolo per almeno 6 mesi dal giorno della richiesta.
Modello A - richiesta rateizzazione con limiti di reddito
Modello A1 - richiesta rateizzazione
Modello autocertificazione stato reddituale o economico
Per gli Orari di ricevimento
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Riferimenti normativi:
- Legge 24.11.1981 n. 689
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, art.97 6° comma e art.193 (Nuovo codice della strada)
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495
Data pubblicazione il 02/03/2010
Ultima modifica il 30/05/2022 alle 12:48
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