Piattaforma per il trattamento informatizzato delle istanze di riconoscimento di vittime del dovere
Come è noto, l'art. 2 del D.P.R. n. 510 del 28 luglio 1999, al
comma 1 lettera a) attribuisce al Dipartimento della Pubblica
Sicurezza la competenza per il riconoscimento di vittima del dovere
degli appartenenti "...
alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della
Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo di
Polizia Penitenziaria, alle Polizie Municipali.
..
1
.
Al riguardo, si rappresenta, che al fine di uniformare e snellire
tale procedimento, è stata realizzata una p
iattaforma informatica dedicata alla ricezione ed alla trattazione
delle istanze
di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Il portale, raggiungibile all'indirizzo
www.vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov
.it
, consentirà, a far data dal
1° marzo 2024
, di presentare, in un'unica soluzione, l'istanza corredata dalla
necessaria documentazione
2
e di visualizzarne lo stato di avanzamento
3
.
L'accesso al portale sarà consentito, unicamente, tramite identità
digitale (SPID) o tramite carta d'identità elettronica (CIE),
al diretto interessato o ai familiari superstiti
.
P
ertanto, con l'entrata in vigore del nuovo sistema informatico, non
saranno più prese in considerazione le domande presentate con
modalità difformi da quelle sopra indicate.
Si soggiunge, infine, che il portale è dedicato unicamente alla
ricezione delle prime istanze di riconoscimento di vittime del
dovere e che solo i procedimenti avviati in data antecedente al 1°
marzo 2024, si concluderanno senza l'utilizzo della nuova
piattaforma
4
.
____________________
1
Il successivo comma 2, prevede, altresì, la competenza del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza anche in favore delle persone
che ".. legalmente richieste abbiano prestato assistenza ad
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali
ed agenti di pubblica sicurezza ..."
2
Ordine di servizio, relazioni di servizio, ordinanza del Questore,
atti di polizia giudiziaria, documentazione sanitaria,
riconoscimento della patologia come riconducibile a fatti di
servizio.
3
Con anche la possibilità di acquisire copia degli atti.
4
L
e richieste inviate via P.E.C. saranno restituite al mittente con
l'indicazione della necessità di utilizzare il portale. Tutte le
comunicazioni con l'interessato saranno compiute tramite il sistema
informatico evitando il coinvolgimento di altri Uffici e/o Comandi
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