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NOTIZIE

 

 Piattaforma per il trattamento informatizzato delle istanze di riconoscimento di vittime del dovere

Come è noto, l'art. 2 del D.P.R. n. 510 del 28 luglio 1999, al comma 1 lettera a) attribuisce al Dipartimento della Pubblica Sicurezza la competenza per il riconoscimento di vittima del dovere degli appartenenti "... alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo di Polizia Penitenziaria, alle Polizie Municipali. .. 1 .

 

Al riguardo, si rappresenta, che al fine di uniformare e snellire tale procedimento, è stata realizzata una p iattaforma informatica dedicata alla ricezione ed alla trattazione delle istanze di competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il portale, raggiungibile all'indirizzo www.vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov .it , consentirà, a far data dal 1° marzo 2024 , di presentare, in un'unica soluzione, l'istanza corredata dalla necessaria documentazione 2 e di visualizzarne lo stato di avanzamento 3 .

L'accesso al portale sarà consentito, unicamente, tramite identità digitale (SPID) o tramite carta d'identità elettronica (CIE), al diretto interessato o ai familiari superstiti .

P ertanto, con l'entrata in vigore del nuovo sistema informatico, non saranno più prese in considerazione le domande presentate con modalità difformi da quelle sopra indicate.

 

Si soggiunge, infine, che il portale è dedicato unicamente alla ricezione delle prime istanze di riconoscimento di vittime del dovere e che solo i procedimenti avviati in data antecedente al 1° marzo 2024, si concluderanno senza l'utilizzo della nuova piattaforma 4 .

 

 

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1 Il successivo comma 2, prevede, altresì, la competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza anche in favore delle persone che ".. legalmente richieste abbiano prestato assistenza ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ..."

2 Ordine di servizio, relazioni di servizio, ordinanza del Questore, atti di polizia giudiziaria, documentazione sanitaria, riconoscimento della patologia come riconducibile a fatti di servizio.

3 Con anche la possibilità di acquisire copia degli atti.

4 L e richieste inviate via P.E.C. saranno restituite al mittente con l'indicazione della necessità di utilizzare il portale. Tutte le comunicazioni con l'interessato saranno compiute tramite il sistema informatico evitando il coinvolgimento di altri Uffici e/o Comandi

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