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Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina
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F.A.Q.

Argomenti disponibili

  • Comunicazioni Antimafia

  • [07/03/2017 10:55] Cos’ è la documentazione antimafia?
    La documentazione antimafia è costituita dai provvedimenti amministrativi (comunicazioni ed informazioni) attraverso i quali la Pubblica Amministrazione può venire a conoscenza, preliminarmente, dell’ esistenza, o meno, di divieti, impedimenti e situazioni indizianti di “mafiosità” a carico dei soggetti che si pongono in relazione con essa (licenze, autorizzazioni, stipula di contratti etc.).
  • [07/03/2017 10:54] Cos’ è la comunicazione antimafia?
    La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza, o meno, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
  • [07/03/2017 10:53] Quali sono i casi in cui va richiesta la comunicazione antimafia?
    La comunicazione antimafia va richiesta per ottenere: 1. Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio; 2. Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; 3. Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a 150.000,00 € e inferiore alla soglia comunitaria; 4. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; 5. Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; 6. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; 7. Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 5.225.000,00 € (iva esclusa); 8. Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 209.000,00 € (iva esclusa); 9. Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011): • Opere e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.225.000,00; • Forniture e servizi: inferiore a € 418.000,00.
  • [07/03/2017 10:53] Quali sono i casi in cui non deve essere richiesta la comunicazione antimafia?
    La comunicazione antimafia non deve essere richiesta nei seguenti casi: - In tutti i casi in cui deve essere richiesta l’ informazione antimafia; - In presenza delle cause ostative di cui all’ art. 67, commi 1 e 8 del D.Lgs 159/2011; - Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro; - Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del Dlgs. N. 163/2006; - Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011; - Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza; - Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale; - Per i rapporti fra privati; - Per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall' art. 38, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006.
  • [07/03/2017 10:52] Quali sono le cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia?
    Sono cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8 del D.Lgs 159/2011): - Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 5 del D.Lgs. 159/2011; - Condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.
  • [07/03/2017 10:51] Chi sono i soggetti che possono richiedere la comunicazione antimafia?
    La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti aventi sede a Messina o provincia indicati dall'articolo 97, comma 1 del D.Lgs 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati.
  • [07/03/2017 10:49] Modalità di accreditamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia
    I soggetti aventi sede a Messina o provincia, indicati dall’art. 97, comma 1 del D.Lgs 159/2011, potranno chiedere all’Ufficio Antimafia gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall’apposita sezione contenuta nel sito della Prefettura di Messina alla voce “Certificazione antimafia/Accreditamento Banca Dati Nazionale Antimafia.
  • [07/03/2017 10:48] Qual è la Prefettura competente al rilascio della comunicazione antimafia?
    Come precisato, la comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D.Lgs 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati. La comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto soltanto nei seguenti casi: 1. qualora dalla consultazione della banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67; 2. qualora la consultazione della banca dati nazionale sia eseguita per un soggetto che risulti non censito. In tali casi, competente è il prefetto della provincia in cui hanno: -residenza le persone fisiche; -sede legale le imprese, le associazioni o i consorzi; - sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato le società di cui all'articolo 2508 del codice civile; - sede gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (soggetti richiedenti),nel caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.
  • [07/03/2017 10:48] Come avviene il rilascio della comunicazione antimafia?
    I soggetti aventi sede a Messina o provincia, indicati dall’art. 97, comma 1 del D.Lgs 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca dati nazionale tutti i dati relativi alla richiesta di comunicazione antimafia indicati dall’art. 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193. Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia. Il rilascio della comunicazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D.Lgs 159/2011. L’immediato rilascio della comunicazione antimafia non sarà possibile, qualora dalla consultazione della banca dati nazionale unica emergerà che l’impresa non è censita o la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D.Lgs 159/2011. In tali casi, il prefetto effettuerà le opportune verifiche. Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il prefetto rilascerà la comunicazione antimafia liberatoria attestando il rilascio mediante il collegamento alla Banca dati nazionale. Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il prefetto rilascerà la comunicazione antimafia interdittiva.
  • [07/03/2017 10:47] Per quanto tempo è utilizzabile la comunicazione antimafia?
    La comunicazione antimafia può essere utilizzata per un periodo di 6 mesi dalla data dell’acquisizione.
  • [07/03/2017 10:47] I requisiti morali propedeutici al rilascio di provvedimenti autorizzatori possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 159/2011?
    Con circolare n. 11001/119/20(8) Uff. II-Ord. Sic. Pub. del 2 luglio 2013, il Ministero dell’Interno ha precisato che l’art. 89 del Codice Antimafia consente il ricorso all’autocertificazione esclusivamente per le fattispecie in regime di comunicazione antimafia che rientrino in una delle seguenti categorie: - Contratti e subcontratti di lavori, servizi e forniture dichiarati urgenti; - Provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti; - Attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese dietro presentazione della SCIA; - Attività private sottoposte al regime del silenzio-assenso di cui alla tabella c) annessa al D.P.R. n. 300/1992. Pertanto, ai fini dell’ accertamento dei requisiti morali disposti dall’ Amministrazione procedente in vista del rilascio dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, l’ operatore economico potrà autocertificare l’ assenza delle cause ostative ex art. 67 del Codice Antimafia esclusivamente con riferimento alle ipotesi di rinnovo di autorizzazioni già rilasciate ovvero di attività che possono essere intraprese sulla base della mera segnalazione dell’ inizio di attività (SCIA).
  • Informazioni Antimafia

  • [07/03/2017 11:49] Cos’ è la documentazione antimafia?
    La documentazione antimafia è costituita dai provvedimenti amministrativi (comunicazioni ed informazioni) attraverso i quali la Pubblica Amministrazione può venire a conoscenza, preliminarmente, dell’ esistenza, o meno, di divieti, impedimenti e situazioni indizianti di “mafiosità” a carico dei soggetti che si pongono in relazione con essa (licenze, autorizzazioni, stipula di contratti etc.).
  • [07/03/2017 11:49] Cos’ è l’informazione antimafia?
    L’informazione antimafia attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.
  • [07/03/2017 11:48] Quali sono i casi in cui va richiesta l’informazione antimafia?
    L’informazione antimafia è acquisita, mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D.Lgs 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati, prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, qualora il valore sia: - in materia di opere e lavori pubblici: € 5.225.000,00, IVA esclusa; - in materia di servizi: di € 209.000,00, IVA esclusa; - in materia di forniture: € 209.000,00, IVA esclusa (per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 50/2016 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009). - per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00; - per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00; - per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):Opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 5.225.000.00 e Forniture e servizi di importo pari o superiore a € 418.000,00.
  • [07/03/2017 11:47] Quali sono i casi in cui non deve essere richiesta l’ informazione antimafia?
    L’informazione antimafia non deve essere richiesta nei seguenti casi: - In tutti i casi in cui deve essere richiesta la comunicazione antimafia; - Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro; - Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 194 del D.Lgs. N. 50/2016; - Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011; - Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza; - Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale; - Per i rapporti fra privati; - Per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall' art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
  • [07/03/2017 11:46] Chi sono i soggetti che possono richiedere l’informazione antimafia?
    L’informazione antimafia è acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti aventi sede a Messina o provincia indicati dall'articolo 97, comma 1 del D.Lgs 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati.
  • [07/03/2017 11:45] Modalità di accreditamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia
    I soggetti aventi sede a Messina o provincia, indicati dall’art. 97, comma 1 del D.Lgs 159/2011, potranno chiedere all’Ufficio Antimafia gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall’apposita sezione contenuta nel sito della Prefettura di Messina alla voce “Certificazione antimafia/Accreditamento Banca Dati Nazionale Antimafia.
  • [07/03/2017 11:44] Qual è la Prefettura competente al rilascio dell’informazione antimafia?
    L’informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D.Lgs 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati. L’informazione antimafia dovrà essere acquisita dai soggetti elencati dall’art. 97, comma 1 del D.Lgs 159/2011 esclusivamente mediante la consultazione della Banca dati nazionale. L’informazione antimafia è rilasciata dal prefetto soltanto nei seguenti casi: 1. qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o dei tentativi d’infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del D.Lgs 159/2011; 2. qualora la consultazione della Banca dati nazionale sia eseguita per un soggetto che risulti non censito; 3. qualora la Banca dati nazionale non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali. In tali casi, competente è il prefetto della provincia in cui hanno: -residenza le persone fisiche; -sede legale le imprese, le associazioni o i consorzi; - sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato le società di cui all'articolo 2508 del codice civile; - sede gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (soggetti richiedenti),nel caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.
  • [07/03/2017 11:44] Come deve essere presentata l’istanza d’informazione antimafia mediante la Banca dati nazionale?
    La richiesta d’informazione antimafia deve essere effettuata mediante la banca dati nazionale al momento dell’aggiudicazione del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto. I soggetti di cui all’art. 97,comma 1 del D.Lgs 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca dati nazionale tutti i dati relativi alla richiesta d’informazione antimafia indicati dagli artt. 91, comma 4 del D.Lgs 159/2011 e 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.
  • [07/03/2017 11:43] Come avviene il rilascio dell’informazione antimafia?
    I soggetti aventi sede a Messina o provincia, indicati dall’art. 97, comma 1 del D.Lgs 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca dati nazionale tutti i dati relativi alla richiesta d’informazione antimafia indicati dall’art. 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193. Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia. Il rilascio dell’informazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D.Lgs 159/2011. L’immediato rilascio dell’informazione antimafia non sarà possibile, qualora dalla consultazione della banca dati nazionale unica emergerà che l’impresa non è censita o la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D.Lgs 159/2011. In tali casi, il prefetto effettuerà le opportune verifiche. Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il prefetto rilascerà l’informazione antimafia liberatoria attestando il rilascio mediante il collegamento alla Banca dati nazionale. Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il prefetto rilascerà l’informazione antimafia interdittiva.
  • [07/03/2017 11:42] Quali sono gli adempimenti a carico delle società interessate?
    1. Le società aggiudicatarie dovranno compilare debitamente la documentazione che dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante per l’inserimento dei dati nella Banca dati nazionale. 2. I legali rappresentanti delle società aggiudicatarie dovranno comunicare al prefetto che ha rilasciato l’informazione antimafia, le eventuali variazioni societarie secondo quanto disposto dall’art. 86, comma 3 del D.Lgs 159/2011. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro.
  • [07/03/2017 11:41] Può essere richiesta l’informazione antimafia per le società che partecipano alle gare pubbliche?
    Per tutte le fasi che precedono l’aggiudicazione dei contratti pubblici si applicano le verifiche previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016. In queste fasi preliminari non si può richiedere la documentazione antimafia.
  • [07/03/2017 11:41] Chi è competente ad effettuare le verifiche previste dall’art. 80 del D.Lgs 80/2016?
    Le verifiche per i requisiti di partecipazione delle società agli appalti pubblici, previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 devono essere effettuate dalle Stazioni Appaltanti avvalendosi degli uffici competenti secondo le disposizioni impartite dal dalla determinazione n. 1 del 16 maggio 2012 dell’ AVCP, dovranno essere richieste agli uffici competenti.
  • [07/03/2017 11:40] Cosa deve essere indicato nella richiesta d’informazione antimafia compilata dall’impresa per l’inoltro all’Ente Pubblico/Stazione Appaltante?
    Nella richiesta di informazione antimafia l’impresa deve indicare: - La denominazione dell’amministrazione, ente, azienda o impresa che procede all’ appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo; - Partita iva e codice fiscale impresa; - L’oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione; - Gli estremi della deliberazione dell’ appalto o della concessione o del titolo che legittima l’ erogazione; - Le complete generalità dell’ interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonché le complete generalità degli altri soggetti di cui all’art. 85.
  • [07/03/2017 11:38] Quale documentazione va allegata richiesta d’informazione antimafia da inoltrare all’Ente Pubblico Stazione appaltante?
    Alla richiesta d’informazione antimafia va allegata la seguente documentazione: 1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con l’indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell’impresa. 2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi. 3. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell’ipotesi prevista dall’art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi.
  • [07/03/2017 11:37] Può il legale rappresentante della società interessata al rilascio dell’informazione antimafia compilare la dichiarazione sostitutiva per conto dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011?
    Ai sensi dell’art. 47, comma 2 del DPR 445/2000: “ La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza. Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza. In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all’ art. 85 del D.Lgs 159/2011. Si precisa tuttavia che in tema di dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, l’ art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, prevede espressamente, al comma 2, che "la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza". Sicché, proprio perché il soggetto può rendere la dichiarazione afferente al terzo solo relativamente a stati, qualità e fatti "di cui abbia diretta conoscenza", in presenza di una norma che comunque richiede la predetta dichiarazione, quest'ultima non può che essere resa se non nel senso che essa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante. Ed invero, per un verso, il dichiarante non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né può essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima (ma tuttavia costretto a renderla (Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 3039 del 16/12/2011).
  • [07/03/2017 11:35] Il curatore fallimentare è legittimato a richiedere la documentazione antimafia?
    Con circolare n. 11001/119/20(8) del 19/05/2014, il Ministero dell’Interno ha affermato la non riconducibilità della curatela fallimentare nel novero dei soggetti legittimati a richiedere la documentazione antimafia ex art. 83 del D.Lgs 159/2011, in quanto l’attività svolta dai curatori fallimentari ha natura privatistica, essendo diretta a garantire l’equa soddisfazione dei creditori sulla massa fallimentare. Infatti, il combinato disposto degli artt. 67 e 83, comma 1 del D.Lgs n. 159/2011, chiarisce che la disciplina sulla documentazione antimafia trova applicazione nei riguardi dei rapporti amministrativi attinenti alla fruizione di risorse pubbliche, nell’intento di evitare che queste ultime vengano utilizzate da soggetti collusi o comunque contigui con la criminalità organizzata. L’assenza di questo tratto pubblicistico nell’attività del curatore fallimentare induce a concludere che questa figura non sia legittimata a richiedere l’acquisizione della documentazione antimafia.
  • [07/03/2017 11:35] Quale documentazione dovranno acquisire i soggetti indicati dall’art. 97 comma 1 del D.Lgs 159/2011?
    La richiesta dell’informazione antimafia deve essere effettuata mediante la banca dati nazionale al momento dell’aggiudicazione del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto. I soggetti di cui all’art. 97,comma 1 del D.Lgs 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca dati nazionale tutti i dati relativi alla richiesta d’informazione antimafia indicati dagli artt. 91, comma 4 del D.Lgs 159/2011 e 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193. Per l’inserimento dei dati suddetti nella Banca dati nazionale, i soggetti elencati dall’art. 97 comma 1 del DL.gs 159/2011 dovranno acquisire: 1. la dichiarazione sostitutiva d’iscrizione alla CCIAA contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell’impresa stessa; 2. la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi; 3. la dichiarazione sostitutiva relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell’ipotesi prevista dall’ art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs 159/2011 e riferita anche ai loro familiari conviventi.
  • [07/03/2017 11:34] Cosa succede se i dati inseriti dai soggetti elencati dall’art. 97 comma 1 sono incompleti?
    Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.
  • [07/03/2017 11:34] Per quanto tempo è utilizzabile l’informazione antimafia?
    Le informazioni antimafia hanno una validità di 12 mesi dalla data dell’ acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.
  • [07/03/2017 11:33] E’ perentorio il termine di rilascio delle informazioni antimafia?
    Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinatorio. Pertanto, nei casi indicati dall’art. 92, comma 2 del D.Lgs 159/2011, decorso il termine di 30 giorni o di 30 + 45 giorni (in caso di complessità dell’istruttoria) o nei casi di urgenza, immediatamente, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti procedono anche in assenza delle informazioni antimafia ma in tali casi, i contratti, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni ed erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva. (art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs 159/2011).
  • [07/03/2017 11:33] Su quali soggetti sono effettuati i controlli antimafia?
    Le verifiche antimafia sono effettuate sui soggetti indicati dall’art. 85 del D.Lgs 159/2011 e sui loro familiari conviventi e variano a seconda del tipo di società.
  • [07/03/2017 11:32] Quali sono i componenti dell’organo di amministrazione delle società sottoposti alle verifiche antimafia?
    Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono il Presidente del C.d.A, l’ amministratore delegato e i consiglieri.
  • [07/03/2017 11:31] Quali sono i componenti del collegio sindacale delle società sottoposti alle verifiche antimafia?
    Per componenti del collegio sindacale si intendono sia i sindaci effettivi che i supplenti.
  • [07/03/2017 11:31] I procuratori e i procuratori speciali sono sottoposti alle verifiche antimafia?
    Con circolare n. 11001/119/20(8) del 05/11/2013, il Ministero dell’Interno-Gabinetto del Ministro ha chiarito che, sebbene l’art. 85, comma 2 del D.Lgs 159/2011 non contempli espressamente i procuratori speciali nel novero delle figure rilevanti da sottoporre obbligatoriamente alle verifiche antimafia, tali soggetti possono comunque formare oggetto di accertamento nell’ambito dell’istruttoria sviluppata dal Prefetto. In particolare, la citata circolare precisa che i procuratori speciali, essendo investiti di poteri gestori, sono in grado di determinare l’andamento dell’ impresa e, in quanto tali, rientrano tra quelle figure non tipizzate normativamente, nei cui riguardi il Prefetto ex officio può estendere, a norma dell’art 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011, i controlli necessari all’emissione della documentazione antimafia. La circolare ministeriale accoglie, peraltro, il criterio “sostanzialistico” espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 23/13 del 17/06/2013, sia pure con riferimento alla figura dei procuratori da indicare nella documentazione da produrre ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016. La citata sentenza, nella parte in cui dispone che “la cerchia dei soggetti nei cui confronti vanno accertate le cause preclusive della partecipazione alla gara non va identificata solo in base alle qualifiche formali rivestite, ma anche alla stregua dei poteri sostanziali attribuiti, con conseguente inclusione nel novero dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza delle persone fisiche in grado di impegnare la società verso i terzi e dei procuratori ad negotia, laddove a dispetto del nomen, l’estensione dei loro poteri li conduca a qualificarli come amministratori di fatto”, consolida l’indirizzo già adottato da questa Prefettura in merito all’estensione dei controlli antimafia a tutti i soggetti che, a norma dell’art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011 risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa. Pertanto, alla luce della circolare ministeriale e del citato orientamento giurisprudenziale, le società dovranno aver cura di indicare nella dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA i procuratori che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.
  • [07/03/2017 11:30] I controlli antimafia si applicano anche agli organismi di vigilanza?
    L’ art. 85, comma 2 bis del D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del c.c., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.
  • [07/03/2017 11:29] Da chi sono svolte le funzioni di organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1 , lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231?
    La funzione di organismo di vigilanza, ai fini del D.Lgs 231/2001 può essere svolta direttamente dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo di gestione. In particolare, nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’ organismo di vigilanza di cui al comma 1 lett. b). Il ruolo di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 è attribuibile esclusivamente al collegio sindacale e non anche al sindaco unico. Deve escludersi cioè che l’ Organismo di vigilanza possa essere un soggetto esterno tout court, quale ad esempio una società di revisione od un gruppo di consulenti esterni.
  • [07/03/2017 11:29] I controlli antimafia si applicano anche ai direttori tecnici ?
    I controlli antimafia, ai sensi dell’art. 85, co. 2 D. Lgs. 159/2011 si applicano anche al direttore tecnico, ove previsto.
  • [07/03/2017 11:28] Cosa si intende per “direttore tecnico”?
    La definizione di “direttore tecnico” si enuclea dall’art. 87 del Regolamento degli appalti pubblici (D.P.R. 207/2010) che lo definisce come “l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori”. Tale figura è necessaria al fine di ottenere il conseguimento dell’Attestazione S.O.A., necessaria per partecipare agli appalti pubblici di importo superiore a euro 150.000. La Direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti. Il ruolo del Direttore tecnico può essere ricoperto dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dal socio, dall’amministratore, da un dipendente o da un professionista esterno. Qualora il Direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell’impresa stessa o in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato. Pertanto, nel caso in cui la società interessata alle informazioni antimafia non operi nel settore dei lavori pubblici (sempreché la figura di direttore tecnico non sia prevista da altra normativa riguardante il settore di competenza della società -ad esempio, nel settore dei servizi di igiene ambientale, pur non trattandosi di “ lavori pubblici” è prevista la figura del direttore tecnico-) si ritiene che non vi sia alcuna carica societaria, inquadrabile nella figura del direttore tecnico.
  • [07/03/2017 11:28] I controlli antimafia sono estesi anche al responsabile tecnico?
    Come precisato dal Ministero dell’ Interno con Circolare n. 11001/119/20(8) Uff. II-Ord. Sic. Pubb. del 26/06/2013, la nozione di “Direttore Tecnico” di cui all’ art. 85 del Codice Antimafia non può essere intesa in senso meramente letterale ma si deve far riferimento alla natura dei compiti rilevanti ai fini dell’ esecuzione dell’ attività di impresa svolti da tale profilo professionale. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha evidenziato come non vi sia nessuna “ontologica” differenza tra il direttore tecnico e il responsabile tecnico di gestione di rifiuti.(cfr. sentenza Consiglio di Stato, Sez. V. 17 maggio 2012, n. 2820). Pertanto, alla luce di tale orientamento, anche il Responsabile Tecnico delle imprese rientra nella platea dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia, se le attività e i compiti esercitati dallo stesso siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal direttore tecnico.
  • [07/03/2017 11:27] L’usufruttuario di quote o azioni è sottoposto ai controlli antimafia?
    Ai fini dei controlli antimafia rileva sia la figura del nudo proprietario (che ha la nuda proprietà della maggioranza relativa delle quote o azioni del capitale sociale) che dell’usufruttuario. Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 2352 c.c., salvo diversa convenzione, ha diritto di voto in assemblea e, come tale, ha la capacità di determinare le scelte e gli indirizzi della società, ai sensi dell’art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011.
  • [07/03/2017 11:27] Chi sono i familiari conviventi dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011?
    Per “familiari conviventi” si intende “chiunque conviva” (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/201.
  • [07/03/2017 11:25] Cosa si intende per “società estere” ai sensi del D.Lgs 159/2011?
    Ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs 159/2011, per società estere si intendono: 1. le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile; 2. le società costituite all’estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia.
  • [07/03/2017 11:25] In quali casi è competente la Prefettura per le richieste di informazioni antimafia presentate per le società estere?
    Nel caso di società costituite all’estero con sede secondaria in Italia con rappresentanza stabile, competente è la Prefettura della provincia in cui ha la sede secondaria la società. Nel caso di società costituite all’estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, competente è la Prefettura della provincia in cui hanno sede i soggetti richiedenti (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti).
  • [07/03/2017 11:14] Quale documentazione deve essere allegata alle richieste di rilascio delle informazioni antimafia presentate per le società straniere con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia?
    La società straniera sulla quale sono richieste le informazioni antimafia dovrà fornire all’Ente Pubblico/Stazione Appaltante: la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA, con le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) di coloro che la rappresentano stabilmente in Italia e dei loro familiari conviventi. Dovranno essere, inoltre, indicati gli estremi della deliberazione dell’ appalto, della concessione o del titolo che legittima l’erogazione.
  • [07/03/2017 11:14] Quale documentazione deve essere allegata alle richieste di rilascio delle informazioni antimafia presentate per le società costituite all’ estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia?
    La società straniera sulla quale sono richieste le informazioni antimafia dovrà fornire all’ Ente Pubblico/Stazione Appaltante: la visura camerale o la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA in lingua italiana, con le complete generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) di coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’ impresa e dei loro familiari conviventi.
  • [07/03/2017 11:13] Cosa si intende per “socio di maggioranza” secondo l’ art. 85, comma 2, lett. c) del D.Lgs 159/2011?
    Nelle società di capitali o cooperative con un numero di soci pario o inferiori a 4, per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata”.
  • [07/03/2017 11:13] Quale documentazione devono allegare le società di capitali la cui maggioranza del capitale sociale sia detenuta da persona fisica?
    Nel caso in cui la maggioranza del capitale sociale della società sulla quale sono richieste le informazioni antimafia sia detenuta da una persona fisica, dovrà essere prodotta la documentazione relativa alla società interessata (e familiari conviventi) e quella relativa alla persona fisica controllante che, se residente in Italia, dovrà produrre anche quella riferita ai suoi familiari conviventi. Il socio di maggioranza (persona fisica) con residenza in Italia che detiene la maggioranza delle quote o azioni del capitale sociale della società italiana: dovrà fornire le proprie generalità complete (cognome, nome, luogo, data di nascita, residenza, codice fiscale) Dovrà, inoltre, allegare la dichiarazione sostitutiva riferita ai suoi familiari conviventi. Il socio di maggioranza (persona fisica) con residenza all’estero, che detiene la maggioranza delle quote o azioni del capitale sociale della società italiana: dovrà fornire le proprie generalità complete (cognome, nome, luogo, data di nascita, residenza, codice fiscale) e quelle dei suoi familiari conviventi.
  • [07/03/2017 11:12] Quale documentazione devono allegare le società di capitali la cui maggioranza del capitale sociale sia detenuta da società italiana?
    Nel caso in cui la maggioranza del capitale sociale della società sulla quale sono richieste le informazioni antimafia sia detenuta da una società italiana, dovrà essere prodotta la documentazione relativa ad entrambe le società e ai loro familiari conviventi.
  • [07/03/2017 11:12] Quale documentazione devono allegare le società italiane di capitali la cui maggioranza del capitale sociale sia detenuta da società estera?
    1. Società italiana con maggioranza del capitale sociale di proprietà di società estera con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: La società italiana dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA e i familiari conviventi. La società estera con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA riferita a colui che la rappresenta stabilmente in Italia e ai suoi familiari conviventi. 2. Società italiana con maggioranza del capitale sociale di proprietà di società estera priva di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: La società italiana dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA ei familiari conviventi. La società estera, priva di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA riferita ai soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa e ai loro familiari conviventi.
  • [07/03/2017 11:11] Quale documentazione deve allegare la società estera (con sede secondaria o rappresentanza stabile in Italia o prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia) la cui maggioranza del capitale sociale sia detenuta da società estera?
    In coerenza con quanto precisato dalla Circolare del Ministero dell’Interno N. 11001/119/20(8) VI parte dell’11 gennaio 2017: 1. La società straniera con sede secondaria o rappresentanza stabile in Italia sulla quale sono richieste le informazioni antimafia dovrà fornire all’Ente Pubblico/Stazione Appaltante: la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA, con le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) di coloro che la rappresentano stabilmente in Italia e dei loro familiari conviventi. La società straniera controllante dovrà indicare i familiari conviventi dei soggetti a seconda che abbia o meno sede secondaria o rappresentanza stabile nel territorio italiano 2. La società straniera priva di sede secondaria o rappresentanza stabile in Italia sulla quale sono richieste le informazioni antimafia dovrà fornire all’Ente Pubblico/Stazione Appaltante: la visura camerale o la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA in lingua italiana, con le complete generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) di coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’ impresa e dei loro familiari conviventi. La società straniera controllante dovrà indicare i familiari conviventi dei soggetti che varieranno a seconda che la controllante abbia o meno sede secondaria o rappresentanza stabile nel territorio italiano.
  • [07/03/2017 11:10] I controlli antimafia sui soci possessori di quote o azioni della società possono applicarsi anche agli altri soci al di fuori dei casi contemplati dall’ art. 85 del D.Lgs 159/2011?
    Con circolare n. 11001/119/20(8) Uff. Ord. Sic. Pubb. del 16 agosto 2013, il Ministero dell’ interno ha precisato quanto segue. L’art. 85, comma 2, lett. c) chiarisce che per le società e le altre imprese organizzate in forma collettiva, ai fini degli accertamenti antimafia rilevano- a parte quanto stabilito dalla precedente lett. b) del medesimo art. 85 per i consorzi e gli enti assimilati-, unicamente determinati assetti proprietari, ritenuti dalla legge indicativi dell’ esistenza di una posizione dominante, e cioè: - Il socio unico delle società unipersonali; - Il socio di maggioranza, nel caso in cui il capitale sociale sia ripartito tra un numero di soci non superiore a quattro. Premesso che il tenore letterale della norma non consente estensioni in via interpretativa, è escluso che le Amministrazioni procedenti debbano, ai fini della richiesta della documentazione antimafia, comunicare i nominativi dei soci che si trovino in relazioni proprietarie diverse da quelle appena indicate. Resta naturalmente fermo che, ai fini del rilascio delle informazioni antimafia, la Prefettura può, ai sensi dell’ art. 91, comma 5, primo periodo, del D.Lgs n. 159/2011, estendere d’ufficio le verifiche antimafia anche nei confronti di qualunque soggetto ritenuto capace di determinare, in via diretta o indiretta, l’andamento dell’ impresa scrutinata, e quindi anche dei soci che versino in posizioni diverse da quelle sopra indicate.
  • [07/03/2017 11:10] La documentazione relativa al socio di maggioranza deve essere allegata anche nel caso in cui nelle società di capitali o cooperative i soci siano di numero pari o inferiori a 4?
    Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza. La documentazione dovrà, invece, essere prodotta nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni. Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.
  • [07/03/2017 11:09] Le Aziende Sanitarie accreditate al Servizio Sanitario Nazionale sono da ricomprendersi nei soggetti indicati dall’art. 83 del D.Lgs 159/2011?
    Le Aziende Sanitarie accreditate al Servizio Sanitario Nazionale erogano prestazioni di natura pubblica. Sono da considerarsi soggetti pubblici ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 159/2011. Normalmente operano in ambito di diritto pubblico e sono assoggettate alle norme del Codice degli Appalti per la scelta del contraente.
  • [07/03/2017 11:08] Le informazioni antimafia devono essere richieste anche nel caso di contratti di appalto per opere di urbanizzazione a scomputo?
    A seguito dell’ art. 45 del c.d. decreto “salva Italia, convertito nella legge 214/2011, le opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti potranno essere realizzate senza far ricorso al procedimento ad evidenza pubblica qualora l’ importo delle stesse sia inferiore alla soglia comunitaria. Pertanto per i lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione, se superiori alla soglia comunitaria di 5.225.000,00 €, dovranno essere richieste, successivamente all’aggiudicazione della gara pubblica, le informazioni antimafia ex art. 91 del D.Lgs. 159/2011.
  • [07/03/2017 11:08] I controlli antimafia si applicano anche ai consorzi di società cooperative?
    Il quesito fa riferimento all’ art. 85, comma 2, lett b) del D.Lgs 159/2011,nella parte in cui si prevede che le verifiche antimafia siano effettuate nei confronti dei soci che, direttamente o grazie a patti parasociali, detengano una quota partecipativa superiore al 10%, nonché di quelli per i quali il consorzio opera esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione, si applichi anche ai consorzi di società cooperative. La citata disposizione menziona espressamente i consorzi cooperativi solo nella prima parte (dove prevede che il controllo antimafia venga svolto nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti di organi di amministrazione), mentre nella seconda parte, riguardante i soci titolari di quote partecipative, utilizza la formula generica “società consortili”. Nonostante le differenze lessicali che si riscontrano nella prima e nella seconda parte dell’ art. 85, comma 2, lett. b), si ritiene che l’ espressione “società consortili” sia stata utilizzata nella seconda parte dell’art. 85, comma 2, lett. b) del D.Lgs 159/2011 al fine di riassumere le diverse figure di consorzi menzionati in dettaglio nella prima parte. In tal senso ha chiarito il Ministero dell’ Interno con Circolare n. 11001/119/20(8) dell’ 11/07/2013. In particolare, la specificità di disciplina cui sono sottoposte le imprese cooperative non esclude che, laddove esse si associno tra loro, possano dar vita a consorzi organizzati in forma di società (cfr. Corte Cass. Sez. I 27 luglio 1990, n. 7599).
  • [07/03/2017 11:07] L’informazione antimafia va richiesta anche nei confronti degli Enti Ecclesiastici?
    Con circolare n. 11001/119/20(8) del 10/07/2013 il Ministero dell’Interno ha precisato che la questione relativa all’ applicabilità dell’ informazione antimafia agli Enti Ecclesiastici vada esaminata alla luce delle disposizioni dettate dalla legge 20 maggio 1985 n. 222, del combinato disposto degli artt. 97 comma 1, lett. g) e 91, comma 1, lett. b) del Codice Antimafia e della disciplina dell’impresa sociale dettata dal d.lgs 24 marzo 2006, n. 155. In particolare, la legge n. 222/1985 – recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia- qualifica gli enti ecclesiastici dotati di personalità giuridica “enti ecclesiastici civilmente riconosciuti” inquadrandoli nella categoria delle persone giuridiche di diritto privato. Nella medesima categoria si ritiene debbano essere annoverati, altresì, gli enti delle confessioni religiose diverse da quella cattolica con le quali lo Stato ha stipulato le intese, ai quali l’ordinamento statuale riconosce soggettività giuridica e l’ applicazione delle norme di diritto comunitario nonché gli enti ecclesiastici dotati di personalità giuridica secondo l’ ordinamento canonico ma non riconosciuti che costituiscono enti di fatto. Tali enti, alla luce di quanto argomentato, vanno, quindi, ricompresi nella categoria dei “soggetti privati”. Occorrerà, tuttavia, verificare, ai sensi degli artt. 67, comma 1, lett. g) e 91, comma 1, lett b) del Codice Antimafia, la natura dell’ attività che, con il contributo ottenuto dalla P.A., verrà svolta dall’ Ente Ecclesiastico beneficiario. Solo, infatti, in presenza di erogazioni finalizzate allo svolgimento di “attività imprenditoriali” è previsto l’ obbligo dell’ acquisizione della documentazione antimafia. Al riguardo, si osserva che l’evoluzione normativa ha condotto all’enucleazione di una specifica nozione di impresa che, diversamente da quella commerciale tipizzata dallo scopo di lucro, si caratterizza per l’assenza di tale finalità (art. 3 dlgs n. 155/2006) e per oggetto sociale orientato alla produzione o scambio di quei beni e servizi che il d.lgs 24 marzo 2006, n. 155 definisce di “utilità sociale”. Alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, che-ai fini della sottoposizione all’ obbligo della documentazione antimafia- il requisito della natura “imprenditoriale” debba essere valutato con riferimento ai criteri “dell’ organizzazione” e “dell’ economicità” in presenza dei quali sarà, quindi, necessario acquisire la predetta documentazione nei confronti dei soggetti che esercitano la legale rappresentanza dell’ente ecclesiastico, da ritenersi equiparato, sotto tale profilo, alla disciplina dettata dall’art. 85, comma 2, lett. a) del Codice Antimafia per le associazioni.
  • [07/03/2017 11:06] Le clausole di esenzione dall’ obbligo dell’acquisizione della documentazione antimafia, stabilite dall’art. 83, comma 3, lett. d) ed e) del D.Lgs 159/2011 (c.d. Codice Antimafia), si applicano anche alle concessioni di contributi, finanziamenti ed altre agevolazioni di competenza della locale Camera di Commercio?
    Con Circolare N.11001/119/20(8) Uff. II-Ord. Sic. Pub. del 21/06/2013, il Ministero dell’ Interno ha precisato che l’art. 83, comma 3, lett. d) ed e) del D.Lgs 159/2011 va letto in combinato disposto con l’art. 67 del Codice Antimafia che fa divieto alle amministrazioni di intrattenere una serie di rapporti a rilevanza patrimoniale con soggetti colpiti, in via definitiva, da misure di prevenzione personale o da condanne per delitti di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p.p. Al fine di ottemperare a questo divieto- che opera senza alcuna eccezione o limitazione che venga a dipendere dall’ importo dell’ erogazione della concessione o del contratto- si ritiene che, per i rapporti sotto-soglia, le Amministrazioni procedenti richiedano agli interessati individuati ex art. 67 del Codice Antimafia l’ autodichiarazione circa l’assenza delle situazioni ostative in esame, procedendo alla verifica della loro veridicità secondo le modalità stabilite dall’ art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
  • [07/03/2017 11:04] Le clausole di esenzione dall’obbligo dell’acquisizione della documentazione antimafia, stabilita dall’art. 83, comma 3, lett. b) del D.Lgs 159/2011 (c.d. Codice Antimafia), si applicano anche agli istituti bancari e alle imprese di assicurazione?
    Istituti bancari: il Ministero dell’Interno, con Circolare N. 11001/119/20(8) dell’ 11/07/2013 ha precisato che la condizione di esenzione di cui all’art. 83, comma 3, lett. b) del D.lgs 159/2011 non appare soddisfatta dal D.M. 18 marzo 1998, n. 161, che individua i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti in capo alle figure rilevanti dalle imprese bancarie, anche per ciò che concerne le cause di sospensione dalla carica. Infatti, l’ art. 5 di tale decreto prescrive requisiti di onorabilità di livello inferiore a quelli stabiliti dal Codice Antimafia, nella parte in cui individua le incapacità a ricoprire organi sociali derivanti da condanne. La norma, infatti, prevede che tali incapacità derivino, tra l’ altro, da condanne: -passate in giudicato, mentre l’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 attribuisce rilevanza anche alle sentenze non definitive, confermate in grado di appello; -Per una serie di reati che, a parte quelli di natura economico-finanziaria, sono individuati in relazione all’ interesse leso e non comprendono alcune fattispecie indicate invece nel già citato art. 67 (p. es. per i delitti di contrabbando e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). Imprese di assicurazione: analogamente a quanto stabilito per gli istituti bancari, il Ministero dell’Interno, con Circolare N. 11001/119/20(8) Uff. II Ord. Sic. Pubb. del 20 maggio 2013 ha precisato che la condizione di esenzione la condizione di esenzione di cui all’art. 83, comma 3, lett. b) del D.lgs 159/2011 non è soddisfatta dallo “statuto” delle imprese assicurative, rinvenibile nell’ art. 5 del D.M. n. 220/2011, adottato sulla base dell’art. 76 del D.Lgs 209/2005. L’art. 5 di tale decreto, infatti, nella parte in cui individua le incapacità a ricoprire cariche sociali derivanti da condanne, prescrive requisiti di onorabilità di livello inferiore a quelli stabiliti dal Codice Antimafia. Esso, infatti, prevede che tali incapacità, derivino, tra l’altro, da condanne: - Passate in giudicato, mentre l’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 attribuisce rilevanza anche alle sentenze non definitive, confermate in grado di appello; - per un ventaglio di delitti che, a parte quelli di natura economico-finanziaria, non comprende alcune fattispecie indicate invece nel ripetuto art. 67 (segnatamente: quelli ex artt. 600, 601 e 602 c.p., nonché quelli di contrabbando e traffico di stupefacenti). Ne consegue che eventuali condanne per tali reati potrebbero determinare un’ incapacità a ricoprire incarichi sociali rilevanti delle imprese assicurative solo nell’ ipotesi, meramente eventuale, che il reo riporti una condanna per un tempo inferiore ai due anni di reclusione (art. 5, comma 1 , lett. c) n. 4). Pertanto, la clausola di esonero ex art. 83, comma 3 del D.Lgs 159/2011 non potrà operare nei confronti degli istituti bancari e delle imprese di assicurazione.
  • [07/03/2017 11:03] Quali sono i casi in cui deve essere richiesta la documentazione antimafia nei riguardi dei soggetti beneficiari degli incentivi erogati a coloro che installano impianti per la produzione di energia fotovoltaica?
    Con circolare n. 11001/119/20(8) dell’11/07/2013 il Ministero dell’Interno ha individuato i parametri entro i quali debba essere richiesta la documentazione antimafia nei riguardi dei soggetti beneficiari degli incentivi erogati a coloro che (persone fisiche o giuridiche) installano impianti per la produzione di energia fotovoltaica. In particolare, pur non dubitandosi del fatto che tali agevolazioni rientrino nella categoria di contributi, finanziamenti ed erogazioni, si pone il problema di individuare i presupposti in presenza dei quali possa affermarsi che tale erogazione possa dirsi finalizzata all’ esercizio di “attività imprenditoriali”, condizione indispensabile perché il rapporto di finanziamento possa considerarsi sottoposto all’ obbligo della documentazione antimafia (artt. 67, comma 1 , lett. g) e 91 comma 1, lett b) del D.Lgs 159/2011). In proposito, per quanto riguarda le erogazioni effettuate in relazione alla vendita di energia, qualificata come attività commerciale e, quindi, riconducibile alla nozione di “ attività imprenditoriale” postulata dal D.Lgs 159/2011, sussiste l’ obbligo di subordinare la concessione del beneficio in esame alla richiesta della documentazione antimafia. Per quanto concerne le agevolazioni tariffarie praticate per il c.d. “scambio sul posto”, si osserva che, secondo il diritto commerciale, l’ organizzazione dei fattori produttivi non necessariamente deve contemplare anche l’ausilio di collaboratori in quanto può riguardare solo l’ impiego di lavoro proprio e di capitali, sussistendo anche quando esso non dà vita alla creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile. Pertanto, si ritiene che le agevolazioni corrisposte per lo “scambio sul posto” di energia fotovoltaica prodotta da impianti di capacità superiori a 20 KW, gestiti da persone fisiche, vadano sottoposte ai controlli antimafia (in particolare le informazioni antimafia) in quanto detti impianti sono idonei a produrre una quantità di energia di gran lunga superiore alle esigenze di autoconsumo e sembrano indicare lo svolgimento di un’ attività organizzata con l’ impiego di fattori produttivi (capitali e apparecchiature tecnologiche), non rivolta unicamente a soddisfare esigenze di autoconsumo, quanto piuttosto finalizzata ad ottenere i vantaggi economici derivanti dal particolare sistema tariffario.
  • [07/03/2017 11:03] Nel caso di avvalimento disciplinato dall’art. 89 del D.lgs 50/2016, i controlli antimafia si applicano anche alla società c.d. ausiliaria?
    Per avvalimento di intende la facoltà di un’impresa (c.d. ausiliata) di soddisfare la richiesta della stazione appaltante relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti provenienti da un’altra impresa (c.d. ausiliaria). L’articolo 89 comma del d.lgs. n. 50/2016 al comma 5 stabilisce espressamente che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. Al riguardo, il TAR di Napoli, con sentenza n. 5712 del 7 dicembre 2011 ha precisato che, ove si tratti di assicurare e garantire la serietà ed affidabilità morale dell’operatore economico che sia coinvolto a vario titolo in ambiti di evidenza pubblica, i requisiti generali sono comunque richiesti anche rispetto ai soggetti “indirettamente” interessati dal contratto di evidenza pubblica (come nell’avvalimento). Deve, pertanto, ritenersi imprescindibile il possesso dei predetti requisiti di ordine personale/soggettivo, ivi compresi quelli antimafia, in capo all’impresa ausiliaria, in quanto essa, concorrendo alla qualificazione del concorrente, assume comunque un ruolo decisivo per far conseguire una posizione giuridicamente rilevante e differenziata verso la stazione appaltante, posizione dalla quale derivano in caso di aggiudicazione anche diritti di ordine economico e patrimoniale.
  • [07/03/2017 11:01] I controlli antimafia si applicano anche alle fondazioni?
    Le fondazioni, in quanto assimilabili alle associazioni, sono sottoposte al regime della documentazione antimafia. I controlli antimafia saranno effettuati su Legale Rappresentante, sui membri del Collegio dei Revisori dei Conti o Sindacale, ove previsti, e sui familiari conviventi dei soggetti succitati.
  • [07/03/2017 11:01] I controlli antimafia si applicano alle associazioni professionali?
    La documentazione antimafia non si applica alle prestazioni fornite da professionisti (ingegneri, architetti, medici, psicologi, geometri etc), in assenza di un’organizzazione societaria-imprenditoriale.
  • [07/03/2017 11:00] I controlli antimafia si applicano alle Università qualificate come private?
    Le Università come la Cattolica del Sacro Cuore, la Bocconi etc, sono state qualificate come soggetti di diritto privato dalla recente giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. VI, n. 2660/2015). In materia di appalti non sono, quindi, qualificabili come c.d. Enti Pubblici non Economici rientranti nel concetto di Pubbliche Amministrazioni ex art. 83 del D.Lgs 159/2011. Le Università qualificate come private saranno, pertanto, sottoposte agli ordinari controlli antimafia.
  • [07/03/2017 10:59] I controlli antimafia si applicano alle società fiduciarie?
    Con circolare n.11001/119/20(8) dell’11/05/2015 il Ministero dell’Interno ha precisato che le verifiche antimafia non sono esperite nei confronti dei soggetti intestatari in via fiduciaria di quote del capitale di società nei cui confronti viene chiesto il rilascio della documentazione antimafia. Ciò in quanto, svolgendo la diversa attività di gestione delle partecipazioni societarie, secondo le istruzioni del proprietario-fiduciante, non assumono la qualifica giuridica di proprietario di quote o azioni. Ne discende, pertanto, che la società fiduciaria non rientra nei soggetti obbligatoriamente sottoposti ai controlli antimafia, mentre vi dovrà essere ricompresa la persona fisica reale proprietaria della quasi totalità del capitale sociale, sempreché il numero complessivo dei soci non sia superiore a quattro. Resta fermo, tuttavia, che la Prefettura, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 91, comma 5 del D.Lgs 159/2011, possa estendere i suddetti controlli alla società fiduciaria, sul presupposto che questa, in virtù del mandato gestorio conferitole dall’effettivo proprietario, possa contribuire a determinare l’andamento dell’operatore economico oggetto di scrutinio. Alla luce di tale interpretazione, nel caso di appalti di opere pubbliche, le verifiche antimafia saranno effettuate nei confronti del fiduciante.
  • [07/03/2017 10:59] I controlli antimafia si applicano al trust?
    Con circolare del 10/02/2016, il Ministero dell’Interno ha precisato che, in caso di trust, i controlli antimafia debbano concentrarsi sulla figura del trustee, in quanto è il soggetto che diviene titolare sostanziale dei diritti e dei beni conferiti e ne ha, pertanto, la piena disponibilità e la legale rappresentanza per tutta la durata del trust, nell’interesse dei soggetti beneficiari o dello scopo da perseguire. Tuttavia, atteso che il trust può essere utilizzato per comportamenti elusivi della legislazione antimafia, in presenza di elementi sintomatici (quali, ad esempio, la data di costituzione del trust, la qualità dei soggetti eventualmente assunti alle dipendenze, gli eventuali precedenti penali e di polizia del soggetto disponente, ecc.) che possano comunque indurre il Prefetto a ritenere di essere in presenza di un uso “strumentale” del predetto istituto giuridico, appare opportuno, al fine dello svolgimento di compiute verifiche, acquisire copia del contratto di trust ed estendere i controlli in parola, ai sensi dell’art. 91, comma 5, del Codice Antimafia, anche ai beneficiari e/o al soggetto disponente.
  • [07/03/2017 10:58] La documentazione antimafia si applica alla fattispecie della cessione del credito?
    La cessione del credito dà vita ad un rapporto trilaterale cedente-cessionario-p.a.- ceduto che non è un rapporto assimilabile a quelli indicati dagli art. 67 e 83 del D.Lgs 159/2011. Ciò si desume anche dalla circostanza che le verifiche antimafia sono espressamente richieste quando vi è cessione del contratto (art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006), e non quando vi è cessione del credito. Tale fattispecie non rientra, pertanto, nelle ipotesi previste ai fini della documentazione antimafia.
  • [07/03/2017 10:57] La documentazione antimafia si applica alla fattispecie della concessione di beni demaniali?
    Alla fattispecie della concessione di bene demaniale, in conformità all'art. 67, comma 1. lett. b) del D.Lgs 159/2011, si applicherà la comunicazione antimafia, nel caso in cui il valore del canone corrisposto dal soggetto privato sia inferiore ai 150.000,00 euro e purché la concessione sia finalizzata allo svolgimento di un’attività imprenditoriale. Per canoni superiori a 150.000,00 euro si applicherà, in ossequio al disposto di cui all'art. 91,comma 1 lett. b), l'informazione antimafia, purché la concessione sia finalizzata allo svolgimento di un’attività imprenditoriale.
  • [07/03/2017 10:56] La documentazione antimafia si applica alla fattispecie della concessione di beni del patrimonio indisponibile?
    La concessione di beni del patrimonio indisponibile rientra nella tipologia dei provvedimenti concessori di cui all’art. 67 comma 1 lett. f) del D.Lgs 159/2011 per i quali è prevista, a prescindere dal valore del contratto, la comunicazione antimafia, purché la concessione sia finalizzata allo svolgimento di un’attività imprenditoriale.

 
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