Pubblicità legale
Articolo 32 della legge n.69/2009 e successive modifiche e integrazioni
In questa sezione viene dato adempimento all'articolo 32 della
legge n.69/2009
e successive modifiche e integrazioni. La norma ha stabilito che
dal 1º gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici
da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
Questi adempimenti possono anche essere "attuati mediante
l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti
pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni".
La responsabilità in ordine ai contenuti dei documenti pubblicati
in questa sezione, anche per quanto riguarda la presenza di
eventuali dati sensibili, rimane in capo ai legali e ai rispettivi
uffici competenti per materia.
Data pubblicazione il 03/07/2017
Ultima modifica il 16/05/2019 alle 09:13
Torna ad Accesso veloce alle sezioni