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Arbitro Bancario Finanziario (ABF) - Segnalazioni

Un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari, senza alcun contributo spese.
 
Indicazioni utili per ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario.
 
Logo ABF Le recenti normative [ ¹ ] hanno previsto la possibilità per il Prefetto (ai sensi dell'art. 128-bis del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) di segnalare all'Arbitro Bancario Finanziario specifiche problematiche che riguardano, nell'ambito di operazioni di finanziamento, valutazioni sul merito del credito della clientela (persona fisica o impresa).
 
Pertanto, su richiesta del cliente e dopo che il Prefetto abbia acquisito le informazioni necessarie dalla banca interessata, l'istanza di reclamo potrà essere inviata alla segreteria tecnica del collegio competente - a seconda del domicilio del cliente - insieme al parere dell'Istituto creditizio e una relazione del Prefetto, con l'oggetto del ricorso e le ragioni dello stesso.
 
→ La figura dell'Arbitro Bancario Finanziario:
È un organo stragiudiziale che può essere attivato su ricorso del cliente, persona fisica o impresa, senza necessità di patrocinio professionale, semplicemente con un reclamo alla banca o alla società finanziaria per le  controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari di valore non superiore a 100 mila euro (vedi Banca Italia ). Si tratta di un organismo indipendente e imparziale, che garantisce  tempi rapidi  e  costi minimi. Si sottolinea, altresì, che la tutela che viene fornita dall'Arbitro si aggiunge, ma non si sostituisce a quella dell'Autorità giudiziaria.

Le decisioni dell'Abf non sono giuridicamente vincolanti, ma se l'intermediario non esegue la prestazione stabilita dall'Arbitro in favore del cliente viene resa pubblica la notizia dell'inadempimento. Questa previsione costituisce un adeguato deterrente per inibire e prevenire pratiche scorrette ed incrementare la leale collaborazione fra banche e clienti.
 
→ In sintesi:
Il cliente, che ritiene di essere vittima di una pratica scorretta praticata dalla propria banca o istituto di credito, tramite P.E.C. invia l'istanza di reclamo (vedi "documenti scaricabili") al Prefetto. Quest'ultimo, avvia la procedura di ricorso all'ABF, entro 60 giorni successivi alla ricezione della domanda (anche in caso di mancata risposta della banca all'invito di cui al successivo punto b) ), trasmettendo alla segreteria tecnica del collegio competente una segnalazione corredata:

a) dall'istanza dell'interessato; - si rammenta - inviata in Prefettura all'indirizzo di posta certificata indicato nel "modulo istanza" e sotto meglio precisato;
b) dall'invito rivolto dal Prefetto alla banca di fornire una risposta argomentata sul merito del credito, entro 30 giorni, ovvero entro il diverso termine fissato dal Prefetto medesimo;
c) dalla risposta di cui al precedente punto b), contenente le osservazioni della banca anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;
d) da una relazione del Prefetto, contenente l'oggetto del ricorso e l'esposizione delle ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la controversia all'ABF.
 
Nei 30 giorni successivi alla ricezione la segreteria tecnica sottopone l'intera segnalazione (vedi punti a) b) c) e d) ) all'esame del collegio per la decisione.
L'esito sarà comunicato alle parti e, per conoscenza, al Prefetto.
 
______________________
[ ¹ ] art. 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62).
 

Approfondimenti:
 
 Arbitro Bancario Finanziario - Soluzione delle controversie tra consumatori e sistema bancario
 
Indirizzo P.E.C. di riferimento:
 
 

Data pubblicazione il 01/02/2013
Ultima modifica il 27/08/2018 alle 08:48

 
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