Arbitro Bancario Finanziario (ABF) - Segnalazioni
Indicazioni utili per ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario
Un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le
banche e gli altri intermediari finanziari, senza alcun contributo
spese.
Indicazioni utili per ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario.

Pertanto, su richiesta del cliente e dopo che il Prefetto abbia
acquisito le informazioni necessarie dalla banca interessata,
l'istanza di reclamo potrà essere inviata alla segreteria tecnica
del collegio competente - a seconda del domicilio del cliente -
insieme al parere dell'Istituto creditizio e una relazione del
Prefetto, con l'oggetto del ricorso e le ragioni dello stesso.
→ La figura dell'Arbitro Bancario Finanziario:
È un organo stragiudiziale che può essere attivato su ricorso del
cliente, persona fisica o impresa, senza necessità di patrocinio
professionale, semplicemente con un reclamo alla banca o alla
società finanziaria per le
controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e
finanziari di valore non superiore a 100 mila euro
(vedi
Banca Italia
). Si tratta di un organismo indipendente e imparziale, che
garantisce
tempi rapidi
e
costi minimi.
Si sottolinea, altresì, che la tutela che viene fornita
dall'Arbitro si aggiunge, ma non si sostituisce a quella
dell'Autorità giudiziaria.
Le decisioni dell'Abf non sono giuridicamente vincolanti, ma se l'intermediario non esegue la prestazione stabilita dall'Arbitro in favore del cliente viene resa pubblica la notizia dell'inadempimento. Questa previsione costituisce un adeguato deterrente per inibire e prevenire pratiche scorrette ed incrementare la leale collaborazione fra banche e clienti.
Le decisioni dell'Abf non sono giuridicamente vincolanti, ma se l'intermediario non esegue la prestazione stabilita dall'Arbitro in favore del cliente viene resa pubblica la notizia dell'inadempimento. Questa previsione costituisce un adeguato deterrente per inibire e prevenire pratiche scorrette ed incrementare la leale collaborazione fra banche e clienti.
→ In sintesi:
Il cliente, che ritiene di essere vittima di una pratica scorretta
praticata dalla propria banca o istituto di credito, tramite
P.E.C. invia l'istanza di reclamo (vedi "documenti
scaricabili") al Prefetto. Quest'ultimo, avvia la procedura di
ricorso all'ABF, entro 60 giorni successivi alla ricezione della
domanda (anche in caso di mancata risposta della banca all'invito
di cui al successivo punto b) ), trasmettendo alla segreteria
tecnica del collegio competente una segnalazione corredata:
a) dall'istanza dell'interessato; - si rammenta - inviata in Prefettura all'indirizzo di posta certificata indicato nel "modulo istanza" e sotto meglio precisato;
b) dall'invito rivolto dal Prefetto alla banca di fornire una
risposta argomentata sul merito del credito, entro 30 giorni,
ovvero entro il diverso termine fissato dal Prefetto medesimo;
c) dalla risposta di cui al precedente punto b), contenente le
osservazioni della banca anche sugli eventuali rilievi formulati
dal cliente o dal Prefetto;
d) da una relazione del Prefetto, contenente l'oggetto del ricorso
e l'esposizione delle ragioni per le quali ritiene necessario
sottoporre la controversia all'ABF.
Nei 30 giorni successivi alla ricezione la segreteria tecnica
sottopone l'intera segnalazione (vedi punti a) b) c) e d) )
all'esame del collegio per la decisione.
L'esito sarà comunicato alle parti e, per conoscenza, al Prefetto.
______________________
[ ¹ ] art. 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62).
[ ¹ ] art. 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62).
Approfondimenti:
►
Arbitro Bancario Finanziario
- Soluzione delle controversie tra consumatori e sistema bancario
Indirizzo P.E.C. di riferimento:
Data pubblicazione il 01/02/2013
Ultima modifica il 27/08/2018 alle 08:48
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