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Ricorso tramite il Prefetto all'Arbitro Bancario e Finanziario

Segnalazione del Prefetto all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

L'articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, prevede quanto segue:

“Ove lo ritenga necessario e motivato, il Prefetto segnala all’Arbitro bancario e finanziario, istituito ai sensi dell’art. 128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il Prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell’istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L’Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione”.

La previsione di legge si applica ai rapporti tra banche e clienti nei casi in cui la contestazione alla banca tragga origine dalla mancata erogazione, dal mancato incremento o dalla revoca di un finanziamento, dall’inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o da altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.

La predetta normativa prevede che la procedura di ricorso all’ABF sia avviata a seguito di segnalazione del Prefetto. Rimane fermo il diritto dell’interessato di adire direttamente l’ABF, secondo le procedure ordinarie, fino al momento in cui il Prefetto non abbia trasmesso la segnalazione.

La procedura di ricorso all'ABF è avviata dal Prefetto
, che, a tal fine, trasmette alla segreteria tecnica del collegio competente (Milano) una segnalazione corredata :

a)dall'istanza dell'interessato al Prefetto di avviare la procedura in questione, di carattere riservato, prodotta per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura; 

b)dall'invito rivolto dal Prefetto all’istituto di credito di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro 30 giorni, ovvero entro il diverso termine fissato dal Prefetto medesimo;

c)dalla risposta della banca di cui al precedente punto b), contenente le osservazioni della banca stessa anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;

d)da una relazione del Prefetto, contenente l'oggetto del ricorso e l'esposizione delle ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la controversia all'ABF.

Qualora il Prefetto ritenga di formulare richieste o indicare fatti sui quali la banca non ha potuto esprimersi nella risposta di cui al punto c) verranno acquisite le relative controdeduzioni della banca e successivamente trasmesse alla segreteria tecnica insieme alla sopraindicata documentazione, tenendone conto nella redazione della propria relazione.

La segnalazione del Prefetto all'ABF, che dovrà essere inviata contestualmente anche all'interessato e alla banca, potrà essere effettuata entro 60 giorni successivi alla ricezione della domanda, anche in caso di mancata risposta di quest'ultima all'invito di cui al punto b) entro il termine ivi indicato.

Nei 30 giorni successivi alla ricezione la segreteria tecnica sottopone la segnalazione con il fascicolo da essa formato all'esame del collegio per la decisione, salvo eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i 30 giorni.

La relativa decisione sarà comunicata alle parti e, per conoscenza, a questo Ufficio.

Nel richiamare la disciplina integrale del ricorso all’A.B.F prevista dalle “DISPOSIZIONI SUI SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI”, vanno qui richiamate le disposizioni sull’ambito di applicazione oggettivo del ricorso (pag.4).

In particolare:

- all’Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- all’ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro;
- sono escluse dalla cognizione dell’organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione dell’intermediario; sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l’intermediario ovvero di contratti ad esso collegati;
- non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007;
- non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, salvo i ricorsi proposti entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- l’ABF non può conoscere controversie per le quali sia pendente un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione. Non possono altresì essere proposti ricorsi inerenti a controversie rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge (ad esempio, decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) promosso dal ricorrente o al quale questi abbia aderito;
- Il ricorso all’ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa; in questo caso – fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 – il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi di cui alla sezione VI, paragrafo 1 delle disposizioni.

Gli interessati potranno presentare l'istanza di cui al precedente punto a), esclusivamente redatta in conformità al modello pubblicato sul sito internet di questa Prefettura, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.preflc(at)pec.interno.it  

Data pubblicazione il 07/01/2013
Ultima modifica il 10/04/2013 alle 12:46

 
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