Anagrafe antimafia degli esecutori
Decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189.
Come noto, l'art. 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, ha
demandato a un'apposita Struttura di missione costituita
nell'ambito di questo Ministero lo svolgimento di tutte le attività
finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni
della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione
dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di
contribuzione pubblica per i lavori, i servizi e le forniture
connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni del centro
Italia interessati dai recenti eventi sismici.
Ai fini dell'esercizio di dette attività, il citato art. 30
attribuisce alla medesima "Struttura" la competenza al rilascio
dell'informativa antimafia e l'esecuzione delle relative verifiche,
nonché una funzione di coordinamento con competenza esclusiva, in
stretto raccordo con le Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo delle province interessate dagli stessi eventi sismici.
Stabilisce il comma 6 del cennato articolo 30 che gli operatori
economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per
qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e
privata nei comuni del "cratere" devono essere iscritti, a domanda,
in un apposito elenco tenuto dalla cennata Struttura, denominato
"Anagrafe antimafia degli esecutori" (di seguito indicata come
"Anagrafe"), successivamente all'espletamento con esito liberatorio
delle verifiche di cui gli articoli 90 e seguenti del decreto
legislativo n. 159 del 2011, eseguite per qualsiasi importo o
valore del contratto, subappalto o subcontratto.
In questo quadro, e per corrispondere all'esigenza di un'immediata
attivazione delle procedure di iscrizione all' Anagrafe, si è
ritenuto, anche al fine di agevolare gli operatori economici
interessati, di coinvolgere l'intera rete delle Prefetture sul
territorio, fornendo alle stesse, secondo le intese intervenute con
il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, le
prime indicazioni operative in merito alla modalità di
presentazione delle relative domande.
E' stata, a tal fine, predisposta una modalità di caricamento dello
specifico modello di domanda di iscrizione indirizzato alla
Struttura di Missione attraverso l'accesso diretto degli operatori
economici interessati ad una specifica Piattaforma informatica,
elaborata d'intesa con il Commissario Straordinario del Governo per
la ricostruzione.
Dal giorno 30 gennaio 2017, pertanto, le domande di iscrizione
all'Anagrafe non dovranno più essere trasmesse all'indirizzo P.E.C.
della Struttura di Missione, bensì dovranno essere caricate
esclusivamente
nell'apposita maschera accessibile all'indirizzo web "
https://anagrafe.sisma2016.gov.it
" corrispondente alla citata piattaforma informatica.
Tanto premesso, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla
disciplina dettata dall'articolo 8 del decreto legge n. 189/2016,
volta ad agevolare il rientro dei cittadini nelle unità immobiliari
interessate da danni lievi, che necessitano quindi soltanto di
"interventi dì immediata riparazione".
In particolare, la predetta disposizione prevede che l'esecuzione
di tali lavori sia obbligatoriamente affidata ad imprese che
risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'"Anagrafe",
corredata dall'autocertificazione di cui all'articolo 89 del
decreto legislativo n. 159 del 2011, e che siano in possesso del
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) (comma 5, lett.
b)) e della qualificazione ex art 84 del decreto legislativo n.
50/2016, per i lavori di importo superiore a 150.000 euro (comma 5,
lett. e)).
Si tratta di una norma che deroga al principio di carattere
generale dettato dall'art. 30, comma 6, secondo il quale per la
partecipazione, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli
interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni del
"cratere sismico" gli operatori economici devono essere iscritti
nell'"Anagrafe antimafia degli esecutori".
Tale norma richiede comunque che, ai fini della regolarità della
domanda di iscrizione all'"Anagrafe", la stessa sia corredata
dell'autocertificazione attestante l'assenza di motivi
automaticamente ostativi ai fini antimafia.
In questi casi, pertanto, ferme restando le modifiche alla cennata
disciplina che potranno intervenire in sede di conversione del
decreto legge n. 189/2016, le Prefetture vorranno aver cura di
verificare che, ove sia stata barrata la voce relativa a "
interventi di immediata riparazione ex art. 8, comma 1, D.L. n.
189/2016"
, la domanda sia stata corredata dell'autocertificazione di cui
all'art. 89 del decreto legislativo n. 159/2011, provvedendo, in
mancanza, ad invitare il richiedente a regolarizzarla.
Data pubblicazione il 02/12/2016
Ultima modifica il 30/01/2017 alle 11:13
Torna ad Accesso veloce alle sezioni