Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecco
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Anagrafe antimafia degli esecutori

Come noto, l'art. 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, ha demandato a un'apposita Struttura di missione costituita nell'ambito di questo Ministero lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica per i lavori, i servizi e le forniture connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni del centro Italia interessati dai recenti eventi sismici.
Ai fini dell'esercizio di dette attività, il citato art. 30 attribuisce alla medesima "Struttura" la competenza al rilascio dell'informativa antimafia e l'esecuzione delle relative verifiche, nonché una funzione di coordinamento con competenza esclusiva, in stretto raccordo con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle province interessate dagli stessi eventi sismici.
Stabilisce il comma 6 del cennato articolo 30 che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei comuni del "cratere" devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco tenuto dalla cennata Struttura, denominato "Anagrafe antimafia degli esecutori" (di seguito indicata come "Anagrafe"), successivamente all'espletamento con esito liberatorio delle verifiche di cui gli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto.
In questo quadro, e per corrispondere all'esigenza di un'immediata attivazione delle procedure di iscrizione all' Anagrafe, si è ritenuto, anche al fine di agevolare gli operatori economici interessati, di coinvolgere l'intera rete delle Prefetture sul territorio, fornendo alle stesse, secondo le intese intervenute con il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, le prime indicazioni operative in merito alla modalità di presentazione delle relative domande.
E' stata, a tal fine, predisposta una modalità di caricamento dello specifico modello di domanda di iscrizione indirizzato alla Struttura di Missione attraverso l'accesso diretto degli operatori economici interessati ad una specifica Piattaforma informatica, elaborata d'intesa con il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione.
Dal giorno 30 gennaio 2017, pertanto, le domande di iscrizione all'Anagrafe non dovranno più essere trasmesse all'indirizzo P.E.C. della Struttura di Missione, bensì dovranno essere caricate esclusivamente nell'apposita maschera accessibile all'indirizzo web " https://anagrafe.sisma2016.gov.it " corrispondente alla citata piattaforma informatica.
Tanto premesso, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla disciplina dettata dall'articolo 8 del decreto legge n. 189/2016, volta ad agevolare il rientro dei cittadini nelle unità immobiliari interessate da danni lievi, che necessitano quindi soltanto di "interventi dì immediata riparazione".
In particolare, la predetta disposizione prevede che l'esecuzione di tali lavori sia obbligatoriamente affidata ad imprese che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'"Anagrafe", corredata dall'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011, e che siano in possesso del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) (comma 5, lett. b)) e della qualificazione ex art 84 del decreto legislativo n. 50/2016, per i lavori di importo superiore a 150.000 euro (comma 5, lett. e)).
Si tratta di una norma che deroga al principio di carattere generale dettato dall'art. 30, comma 6, secondo il quale per la partecipazione, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni del "cratere sismico" gli operatori economici devono essere iscritti nell'"Anagrafe antimafia degli esecutori".
Tale norma richiede comunque che, ai fini della regolarità della domanda di iscrizione all'"Anagrafe", la stessa sia corredata dell'autocertificazione attestante l'assenza di motivi automaticamente ostativi ai fini antimafia.
In questi casi, pertanto, ferme restando le modifiche alla cennata disciplina che potranno intervenire in sede di conversione del decreto legge n. 189/2016, le Prefetture vorranno aver cura di verificare che, ove sia stata barrata la voce relativa a " interventi di immediata riparazione ex art. 8, comma 1, D.L. n. 189/2016" , la domanda sia stata corredata dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 159/2011, provvedendo, in mancanza, ad invitare il richiedente a regolarizzarla.
 
 

Data pubblicazione il 02/12/2016
Ultima modifica il 30/01/2017 alle 11:13

 
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