Emersione lavoro nero immigrati - sanatoria 2012
Tutte le informazioni su Emersione lavoro nero immigrati – sanatoria 2012
DECRETO LEGISLATIVO 16 LUGLIO 2012, N. 109
IL 15 SETTEMBRE 2012 PARTE LA PROCEDURA DI EMERSIONE
Il Decreto 109/12 prevede una disposizione transitoria volta a
permettere ai datori di lavoro di
dichiarare l’esistenza di rapporti di lavoro irregolari
.
La dichiarazione di emersione potrà essere presentata dai datori di
lavoro italiani, comunitari e stranieri lungo soggiornanti
che, alla data del 9 agosto occupano irregolarmente alle proprie
dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occupare alla data
di presentazione della dichiarazione di emersione lavoratori
stranieri che si trovano in Italia ininterrottamente almeno dal 31
dicembre 2011 o precedentemente.
La dichiarazione potrà essere presentata, dal 15 settembre al 15
ottobre 2012,
secondo le modalità che saranno stabilite da un decreto in corso di
emanazione.
Per quanto riguarda i redditi, in caso di persona fisica, ente o
società, il reddito imponibile o del fatturato risultante
dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio
precedente non deve essere inferiore ai 30mila euro annui. Nel caso
di addetto al
lavoro domestico
di sostegno al bisogno famigliare, invece, il reddito non dovrà
essere inferiore a 20mila euro annui e nel caso di nucleo
familiare, la somma non dovrà essere inferiore a 27mila euro.
Possono essere regolarizzati solo i rapporti di lavoro a tempo
pieno, ad eccezione del settore del lavoro domestico e di
assistenza alla persona dove è possibile regolarizzare anche
rapporti di lavoro a tempo ridotto, purché non inferiore alle 20
ore settimanali.
LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE
PROCEDURA INFORMATICA CHE SARÀ ACCESSIBILE DAL SITO DEL MINISTERO
DELL’INTERNO
Collegamenti utili
Lo
Sportello Unico per l'immigrazione
, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisiti i
pareri della Questura circa eventuali motivi ostativi e della
Direzione del Lavoro in ordine alla capacità economica del datore
di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate,
convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la
presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato.
Al momento della convocazione presso lo Sportello Unico verrà
chiesto al datore di lavoro di esibire l’attestazione di
avvenuto pagamento del contributo forfetario di 1.000 euro e della
regolarizzazione delle somme dovute a titolo contributivo,
retributivo e fiscale.
Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore
di lavoro deve effettuare la
comunicazione obbligatoria
di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto
di lavoro domestico, all'INPS. Restano ferme le disposizioni
relative agli oneri a carico del richiedente il
permesso di soggiorno
in relazione al contributo da pagare.
La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo
comporta l'archiviazione del procedimento.
Data pubblicazione il 18/09/2012
Ultima modifica il 19/09/2012 alle 12:38
Torna ad Accesso veloce alle sezioni