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Emersione lavoro nero immigrati - sanatoria 2012

DECRETO LEGISLATIVO 16 LUGLIO 2012, N. 109
IL 15 SETTEMBRE 2012 PARTE LA PROCEDURA DI EMERSIONE
 
 
Il Decreto 109/12 prevede una disposizione transitoria volta a permettere ai datori di lavoro di dichiarare l’esistenza di rapporti di lavoro irregolari .
La dichiarazione di emersione potrà essere presentata dai datori di lavoro italiani, comunitari e stranieri lungo soggiornanti che, alla data del 9 agosto occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione lavoratori stranieri che si trovano in Italia ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente.
La dichiarazione potrà essere presentata, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, secondo le modalità che saranno stabilite da un decreto in corso di emanazione.
Per quanto riguarda i redditi, in caso di persona fisica, ente o società, il reddito imponibile o del fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non deve essere inferiore ai 30mila euro annui. Nel caso di addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno famigliare, invece, il reddito non dovrà essere inferiore a 20mila euro annui e nel caso di nucleo familiare, la somma non dovrà essere inferiore a 27mila euro.
Possono essere regolarizzati solo i rapporti di lavoro a tempo pieno, ad eccezione del settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona dove è possibile regolarizzare anche rapporti di lavoro a tempo ridotto, purché non inferiore alle 20 ore settimanali.
LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE PROCEDURA INFORMATICA CHE SARÀ ACCESSIBILE DAL SITO DEL MINISTERO DELL’INTERNO
 
Collegamenti utili
 
Lo Sportello Unico per l'immigrazione , verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisiti i pareri della Questura circa eventuali motivi ostativi e della Direzione del Lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Al momento della convocazione presso lo Sportello Unico verrà chiesto al datore di lavoro di esibire l’attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario di 1.000 euro e della regolarizzazione delle somme dovute a titolo contributivo, retributivo e fiscale.
Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno in relazione al contributo da pagare.
La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.
 

Data pubblicazione il 18/09/2012
Ultima modifica il 19/09/2012 alle 12:38

 
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