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Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce
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ACCORDO DI INTEGRAZIONE

L’accordo di integrazione, previsto dall’articolo 4 bis del 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ' (D. Lgs. 286/1998), è un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino straniero che prevede un percorso di integrazione basato sul principio dei crediti.
Il 10 marzo 2012 entra in vigore il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179 , con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell’accordo da parte dello straniero.
L’accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e si stipula presso lo sportello unico per l’immigrazione della Prefettura o presso la Questura contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
Al momento della sottoscrizione l’accordo viene redatto in duplice originale di cui uno è consegnato allo straniero nella lingua da lui indicata. Se ciò non fosse possibile il documento sarà tradotto in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato.
Per lo Stato, l'accordo è firmato dal prefetto o da un suo delegato.
L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di almeno 30 crediti per poter rimanere sul territorio italiano.
All'atto della sottoscrizione dell'accordo allo straniero sono assegnati sedici crediti che potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività (percorsi di istruzione e formazione professionale, titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o di acquisto di una abitazione…).
I crediti potranno essere anche persi in alcuni casi come la commissione di reati o di gravi violazioni della legge.

Data pubblicazione il 07/03/2001
Ultima modifica il 22/01/2013 alle 10:10

 
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