ACCORDO DI INTEGRAZIONE
Tutta la documentazione relativa all'accrdo di integrazione
L’accordo di integrazione, previsto dall’articolo 4 bis
del 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ' (D. Lgs.
286/1998), è un accordo fra lo Stato italiano ed il cittadino
straniero che prevede un percorso di integrazione basato sul
principio dei crediti.
Il 10 marzo 2012 entra in vigore il regolamento, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179
, con il quale vengono fissati i criteri e le modalità per la
sottoscrizione dell’accordo da parte dello straniero.
L’accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età
superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e
si stipula presso lo sportello unico per l’immigrazione della
Prefettura o presso la Questura contestualmente alla richiesta di
un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
Al momento della sottoscrizione l’accordo viene redatto in
duplice originale di cui uno è consegnato allo straniero nella
lingua da lui indicata. Se ciò non fosse possibile il documento
sarà tradotto in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese,
albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata
dall'interessato.
Per lo Stato, l'accordo è firmato dal prefetto o da un suo delegato.
Per lo Stato, l'accordo è firmato dal prefetto o da un suo delegato.
L’accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga
la quota di almeno 30 crediti per poter rimanere sul territorio
italiano.
All'atto della sottoscrizione dell'accordo allo straniero sono
assegnati sedici crediti che potranno essere incrementati mediante
l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana,
cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di
determinate attività (percorsi di istruzione e formazione
professionale, titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario
nazionale, stipula di un contratto di locazione o di acquisto di
una abitazione…).
I crediti potranno essere anche persi in alcuni casi come la
commissione di reati o di gravi violazioni della legge.
Data pubblicazione il 07/03/2001
Ultima modifica il 22/01/2013 alle 10:10
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