Normativa veicoli sequestrati - intimazione al ritiro
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Normativa veicoli sottoposti a fermo e/o sequestro amministrativo
giacenti nei depositi giudiziari - intimazione al ritiro.
La legge 1° dicembre 2018, n. 132, entrata in vigore il 4 dicembre
2018, ha riscritto gli articoli 213 e 214 del Codice della Strada,
apportando rilevanti novità in materia di fermo, sequestro e
custodia dei veicoli.
In caso di fermo o sequestro, il proprietario, il conducente o il
genitore del minorenne, ecc, devono sempre prendere in custodia il
veicolo.
Nel caso in cui il proprietario o il conducente rifiutino o
omettano di prendere in custodia il veicolo, ovvero siano
impossibilitati a farlo, il mezzo verrà depositato presso una
depositeria autorizzata (il cosiddetto custode-acquirente), ai
sensi dell'art.214-bis del C.d.S. con l'obbligo di tempestivo
ritiro. L'avviso dell'avvenuto deposito del veicolo sarà pubblicato
sul sito internet della Prefettura.
Dopo 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso , il veicolo non ritirato dall'avente diritto verrà immediatamente trasferito in proprietà al custode-acquirente , anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento.
Dopo 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso , il veicolo non ritirato dall'avente diritto verrà immediatamente trasferito in proprietà al custode-acquirente , anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento.
E' sempre disposta la confisca dei veicoli (non solo ciclomotori e
motocicli) adoperati per commettere reati diversi da quelli
previsti dal Codice della Strada.
Data pubblicazione il 28/01/2019
Ultima modifica il 25/07/2024 alle 13:50
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