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Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone
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Cittadinanza

Dirigente: Vice Prefetto Dr.  Cappelli
Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 09:00 alle 12:00
 
  
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.
In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:


1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (Mod. A)
 
Responsabile del procedimento/Addetto:
 
Sig.ra Carla Ciolfi tel. 07752181 (centralino)  - posta elettronica: carla.ciolfi(at)interno.it  
 
 
La cittadinanza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:
1.           Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio
2.           Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi. 

2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (Mod. B)
 
Responsabile del procedimento/Addetto:
 
Sig.ra Donatella Anzidei tel. 0775218418 - posta elettronica: donatella.anzidei(at)interno.it
 
La cittadinanza, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa:
  • Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a)
  • Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all'adozione (art.9, c.1, lett. b)
  • Allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett.c)
  • Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.d)
  • All'apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.e) combinato disposto art.16 c.2) (*)
  • Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.f)
(*) Ai sensi dell'articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all'apolide ai fini della concessione  della cittadinanza.
 
 
COME PRESENTARE LA DOMANDA
 
Dal 18 giugno 2015 la domanda di concessione della cittadinanza italiana può essere presentata solamente ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link https://cittadinanza.dlci.interno.it Eseguita la registrazione, si dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo da 16 euro (inserire il numero identificativo) e allegare in formato elettronico:
  • il certificato di nascita (tradotto e legalizzato);
  • il certificato penale del paese di origine e di eventuali Paesi terzi di residenza (tradotti e legalizzati);
  • attestazione del versamento di euro 250 (duecentocinquanta) sul c.c.p. n. 809020 intestato a Ministero dell'Interno - D.L.C.I. Cittadinanza causale: cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 16.7.2009, n. 94
  • un documento di riconoscimento (oltre al documento di riconoscimento dovrà essere scansionato il permesso di soggiorno ed il codice fiscale).
  • certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana livello B1
 
 
Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti:
  • l'avvenuta accettazione della domanda e l'avvio del procedimento;
  • l'eventuale irregolarità della documentazione allegata;
 

Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 15/05/2023 alle 11:00

 
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