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Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara
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Segnalazioni del Prefetto

SEGNALAZIONE DEL PREFETTO ALL’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF)
Dopo l’esperienza degli Osservatori del Credito presso le Prefetture dei capoluoghi di regione (che si avvalevano della collaborazione delle Prefetture di ogni capoluogo di provincia), organismi sospesi nel 2010, il legislatore, con la legge 18 maggio 2012, n.62, nel convertire con modificazioni il D.L. 29/2012, ha introdotto una nuova forma di “mediazione” delle controversie bancarie, ponendo in capo al Prefetto la possibilità di segnalare all’arbitro Bancario Finanziario (ABF) specifiche problematiche relative alle valutazioni del merito del credito della clientela nell’ambito di operazioni di finanziamento, su istanza del cliente e previa acquisizione di informazioni presso la banca interessata.
L’ABF, istituito su iniziativa della Banca d’Italia dall’art. 128-bis del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ed operativo dal 2009, può assumere una posizione di assoluto rilievo per fare chiarezza su rapporti controversi tra banca e cliente, con costi minimi per il ricorrente, tempi contenuti, e con decisioni rese sulla base dei principi cardine che ispirano il diritto dei contratti, tra i quali il dovere di buona fede, la leale collaborazione in tutte le fasi del rapporto, la tutela del legittimo affidamento e l’obbligo di diligenza nell’esecuzione della prestazione.
Si articola in tre collegi (con sede a Milano, Roma e Napoli) che agiscono secondo la competenza stabilita dal domicilio dichiarato dal cliente. E’ un organo stragiudiziale che può essere attivato su ricorso del cliente, persona fisica o impresa, senza necessità di patrocinio professionale, previo esperimento di reclamo alla banca o alla società finanziaria.
L’ambito di competenza dell’organismo è limitato in base alla materia della controversia al valore, che non può superare i 100.000 euro nel caso in cui il ricorrente chieda una somma di denaro, ed al tempo, in quanto le controversie devono riguardare operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009.
La tutela che viene fornita dall’arbitro si aggiunge, ma non si sostituisce a quella dell’Autorità Giudiziario.
Le decisioni dell’ABF non sono giuridicamente vincolanti, ma se l’intermediario non esegue la prestazione stabilita dall’arbitro in favore del cliente viene resa pubblica la notizia dell’inadempimento.
Il Ministero dell’Interno, in coerenza con le disposizioni attuative impartite dalla Banca d’Italia per regolamentare la fase introduttiva della procedura affidata ai Prefetti, ha stabilito l’iter procedurale della segnalazione prefettizia all’ABF fissando le seguenti regole:
-  l’interessato produce istanza alla Prefettura solo ed esclusivamente utilizzando apposito modulo disponibile sul sito del Ministero dell'Interno attraverso la posta elettronica certificata   ( gabinetto.preffe(at)pec.interno.it )
-  il Prefetto, ricevuta l’istanza, invita la banca a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro 30 giorni .
-  sulla base di quanto la Banca riferirà in ordine alla controversia il Prefetto , ove lo ritenga necessario e motivato , trasmetterà l’intero carteggio di cui sopra all’ABF, accompagnato da una relazione, contenente l’oggetto del ricorso e l’esposizione delle ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la controversia all’Arbitro.
-   la segnalazione del Prefetto all’ABF, che dovrà essere inviata contestualmente anche all’interessato e alla banca, potrà essere effettuata entro 60 giorni successivi alla ricezione della domanda, anche in caso di mancata risposta di quest’ultima entro i termini.
Nei 30 giorni successivi alla ricezione della segnalazione del Prefetto l’ABF si pronuncerà comunicando la relativa decisione alle parti e, per conoscenza, al Prefetto.
 

Data pubblicazione il 30/10/2013
Ultima modifica il 31/10/2013 alle 15:22

 
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