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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

La trasparenza è accessibilità totale ai dati e ai documenti in possesso della pubblica amministrazione. Ha lo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere partecipazione e forme diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

Il principio della trasparenza, inteso come accessibilità totale alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'obiettivo di favorire il controllo diffuso da parte dei cittadini sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
In particolare, la pubblicazione dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni intende incentivare la partecipazione dei cittadini allo scopo di:
• assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative e le modalità di erogazione;
• prevenire fenomeni di corruzione e promuovere l’integrità;
• sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento.
Il principio della trasparenza è stato riaffermato ed esteso dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il cosiddetto Freedom Of Information Act (Foia), come "accessibilità totale" ai dati e ai documenti gestiti dalle pubbliche amministrazioni.
Il d.lgs. n. 97/2016 ha operato una serie di modifiche alla normativa sulla trasparenza, con una riprogrammazione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione e un ampliamento dell’istituto dell’accesso civico finalizzati a favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e tutelare i diritti dei cittadini.

Chiunque può esercitare il diritto a conoscere, usare e riutilizzare in modo gratuito i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 7). Tuttavia, sono stati adottati criteri di riservatezza che escludono la pubblicazione di categorie di dati attinenti ad aree, che presentano connotati di riservatezza, in particolare legate alle funzioni dell’Ordine e Sicurezza e che riguardano situazioni e realtà non accessibili al pubblico, proprio per evitare di compromettere il corretto espletamento delle funzioni stesse e il raggiungimento degli obiettivi. Stesso criterio è stato adottato per alcune aree per le quali è necessario garantire la tutela della privacy.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate.


Riferimenti normativi
Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Data pubblicazione il 26/02/2014
Ultima modifica il 08/02/2022 alle 13:27:42


 
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