Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone
--- Sito Storico ---
Attenzione
Queste pagine non sono aggiornate/aggiornabili
Vai al nuovo sito

Segnalazione del Prefetto all'Arbitro Bancario Finanziario

Segnalazione del Prefetto all'Arbitro Bancario e Finanziario per le specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari.

L'articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, prevede quanto segue:

"Ove lo ritenga necessario e motivato, il Prefetto segnala all'Arbitro bancario e finanziario, istituito ai sensi dell'art. 128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il Prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione".

La previsione di legge si applica ai rapporti tra banche e clienti nei casi in cui la contestazione alla banca tragga origine dalla mancata erogazione, dal mancato incremento o dalla revoca di un finanziamento, dall'inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o da altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.

La predetta normativa prevede che la procedura di ricorso all'ABF sia avviata a seguito di segnalazione del Prefetto. Rimane fermo il diritto dell'interessato di adire direttamente l'ABF, secondo le procedure ordinarie, fino al momento in cui il Prefetto non abbia trasmesso la segnalazione.

La procedura di ricorso all'ABF è avviata dal Prefetto, che, a tal fine, trasmette alla segreteria tecnica del collegio competente (per i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in CALABRIA è competente il collegio di NAPOLI) una segnalazione corredata:

a)dall'istanza dell'interessato al Prefetto di avviare procedura in questione, di carattere riservato, prodotta per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura;

b)dall'invito rivolto dal Prefetto all'istituto di credito di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro 30 giorni, ovvero entro il diverso termine fissato dal Prefetto medesimo;

c)dalla risposta della banca di cui al precedente punto b), contenente le osservazioni della banca stessa anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;

d)da una relazione del Prefetto, contenente l'oggetto del ricorso e l'esposizione delle ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la controversia all'ABF.

Qualora il Prefetto ritenga di formulare richieste o indicare fatti sui quali la banca non ha potuto esprimersi nella risposta di cui al punto c) verranno acquisite le relative controdeduzioni della banca e successivamente trasmesse alla segreteria tecnica insieme alla sopraindicata documentazione, tenendone conto nella redazione della propria relazione.

La segnalazione del Prefetto all'ABF, che dovrà essere inviata contestualmente anche all'interessato e alla banca, potrà essere effettuata entro 60 giorni successivi alla ricezione della domanda, anche in caso di mancata risposta di quest'ultima all'invito di cui al punto b) entro il termine ivi indicato.

La Banca d'Italia ha chiarito che il potere del Prefetto riguarda i rapporti tra il cliente e la banca e non anche le "società finanziarie".

Nei 30 giorni successivi alla ricezione la segreteria tecnica sottopone la segnalazione con il fascicolo da essa formato all'esame del collegio per la decisione, salvo eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i 30 giorni.

La relativa decisione sarà comunicata alle parti e, per conoscenza, a questo Ufficio.

Gli interessati potranno inoltrare le istanze al seguente indirizzo di posta certificata:

protocollo.prefkr(at)pec.interno.it utilizzando esclusivamente il modulo allegato.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it

Data pubblicazione il 27/11/2012
Ultima modifica il 08/01/2018 alle 14:44

 
Torna su