F.A.Q.
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Domanda:
[03/10/2012 15:45] SPETT.LE CON LA PRESENTE VOLEVO GENTILMENTE SAPERE SE PER L'APERTURA E L'ESPLETAMENTI DI UN SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA C'E' BISOGNO DI QUALCHE AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA PREFETTURA.
SICURO DI UNA CELERE RISPOSTA.
Risposta:Salve L'art.134 del T.U.L.P.S. (r. d. 18.06.1931, n. 773) prevede che "Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanaza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari.".Tale disposizione si applica, secondo giurisprudenza ormai consolidata (da ultime Cass. 1605/2010 e Cass.1821/2010),così come chiarito dal Ministero dell'Interno, ad " ogni forma di attività imprenditoriale di vigilanza e di custodia dei beni per conto terzi " , che dunque "esige la .licenza del Prefetto, indipendentemente dalle modalità con cui viene espletata". Appare necessaria quindi la licenza ex art 134 T.U.L.P.S. anche per l'esercizio dell'attività di vigilanza cd. non armata. Giuseppe Di Martino Dirigente area I bis Prefettura di Cosenza
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