Cittadinanza
Conferimento della cittadinanza italiana
Dato non disponibile
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Responsabile del procedimento: Responsabile procedimento: Dott. ssa Diana SESSA
Ubicazione dell'Ufficio: piano terra - Ufficio Cittadinanza
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CITTADINANZA
P.E.C.: cittadinanza.prefco@pec.interno.itResponsabile del procedimento: Responsabile procedimento: Dott. ssa Diana SESSA
Ubicazione dell'Ufficio: piano terra - Ufficio Cittadinanza
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CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA
Possono presentare istanza per la cittadinanza italiana:
1) CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5
febbraio 1992)
Il cittadino straniero o apolide, coniugato con un cittadino
italiano, può chiedere di acquistare, ai sensi dell'art. 5 della
legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni
(
comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94
), la cittadinanza italiana se:
- residente legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (il termine è ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
- se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.
N.B. Al momento dell'adozione del decreto di concessione della
cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve
sussistere la separazione personale dei coniugi.
2) CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5
febbraio 1992)
La cittadinanza italiana viene concessa con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, ai
cittadini stranieri residenti in Italia se in possesso di almeno
uno dei seguenti requisiti:
- nato in Italia ed ivi residente legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
- figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
- maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) ;
- aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e la domanda potrà essere presentata alla competente Autorità Consolare) (art.9, c.1, lett.c);
- cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
- apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);
- cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).
N.B.
Per tutti i suindicati casi è previsto
il possesso di un reddito
personale (o dei familiari inseriti nello stesso stato di
famiglia) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione
della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di:
- euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
- euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni figlio a carico.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Con la conversione in legge del decreto 4 ottobre 20118 n.113
(Legge 132/2018) al momento della presentazione della domanda va
certificato il possesso della conoscenza della Lingua
Italiana a livello B1 del QCER.
Dal 1 settembre 2020
l'accesso al portale di invio telematico delle istanze da parte
dei richiedenti la cittadinanza residenti in Italia dovrà avvenire
esclusivamente con SPID.
Si ricorda che per accedere mediante SPID i richiedenti devono
registrarsi presso un ID Provider tra quelli già individuati ed
elencati sul sito dell'AgiD (
www.agid.gov.it
).
Qualora non si fosse ancora in possesso di un'identità SPID,
selezionando il pulsante "Non hai SPID", si verrà reindirizzati al
portale
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid,
dove sarà possibile scegliere l'identity Provider. Dopo aver
ottenuto un'identità SPID il richiedente accede al portale
selezionando "Entra con SPID" e visualizza i servizi disponibili
cui poter accedere.
Lo straniero può presentare la domanda di concessione della
cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del
Ministero dell'Interno al seguente link:
Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione
ammessa. Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare
telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio
gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico,
nelle apposite sezioni del modulo, il certificato di nascita
debitamente tradotto e legalizzato, il certificato penale
debitamente tradotto e legalizzato, la ricevuta dell'avvenuto
pagamento del contributo di 250 euro previsto dalla legge 94/2009 e
un documento di riconoscimento.
Alla sezione "documento di riconoscimento", oltre al documento di
riconoscimento dovranno essere scansionate copia del permesso di
soggiorno e copia del codice fiscale.
La Prefettura si riserva di convocare lo straniero presso i propri
sportelli per la verifica dell'autenticità dei documenti
scansionati.
Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo
straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla
Prefettura concernenti:
- l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento
- l'eventuale irregolarità della documentazione allegata
- la data di convocazione presso gli sportelli della Prefettura per il controllo degli originali dei documenti allegati in formato elettronico.
Tali comunicazioni saranno precedute dall'invio all'indirizzo di
posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda di
un messaggio che invita alla consultazione del portale.
QUALI DOCUMENTI PRODURRE
- certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia);
- certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata;
- ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 250 €, (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94";
- una marca da bollo da 16 euro
- documento di riconoscimento (insieme a copia del permesso di soggiorno e codice fiscale).
Le generalità riportate sia nei documenti italiani che in quelli
stranieri dovranno essere le stesse in tutti gli atti. Le
discordanze eventualmente riportate nella documentazione potranno
essere sanate con una attestazione con la quale l'Autorità
Consolare dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse
generalità si riferiscono alla stessa persona oppure allo stesso
luogo di nascita, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi
delle differenze presenti negli atti.
Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati
dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato
di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti
alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere
debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità
ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese
che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario
straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente),
oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti
con le formalità previste la conformità al testo straniero.
I
RIFUGIATI o APOLIDI,
in mancanza del documento di cui al punto 1) potranno produrre
atto di notorietà
formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente
competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché
quelle dei genitori; e per il documento di cui al punto 2)
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
, formata presso il Comune di residenza, in cui si attesti che la
persona non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali
in corso nel proprio Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi
di residenza;
COME COMUNICARE COL MINISTERO DELL'INTERNO
Per ottenere un più efficace riscontro alle diverse comunicazioni
relative alle istanze di naturalizzazione (solleciti, diffide,
richieste di accesso e altro), gli interessati o i loro legali
rappresentanti, sono invitati a comunicare con la Direzione
Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze,
utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica
certificata:
specificando con esattezza nell'oggetto il numero identificativo
della pratica di riferimento (K10/....)
A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 173 DEL 18
DICEMBRE 2020, SOLO PER LE ISTANZE PRESENTATE DAL 20/12/2020 I
TERMINI PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO E'
DI 24 MESI PROROGABILI FINO AD UN MASSIMO DI 36 MESI.
Cittadinanza su sito Interno.gov.it con riferimenti normativi
(link diretto sul sito del Ministero dell'Interno)
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 22/11/2023 alle 10:49
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