F.A.Q.
Argomenti disponibili
- Tossicodipendenza
- Cittadinanza e Legalizzazioni
- Immigrazione
- Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
- Quesito per il Prefetto
- Collaborazione Istituzionale con gli Enti Locali
Tossicodipendenza
-
Domanda:
[07/10/2008 17:25] A chi ci si può rivolgere per violazioni avvenute in altre province?
Risposta:Per violazioni avvenute precedentemente all’entrata in vigore della L. 49/2006 ( 28 febbraio 2006) la competenza rispetto al procedimento amministrativo dell’art. 75 D.P.R. 309/90 ricade sulla Prefettura del luogo ove è stato commesso il fatto. Attualmente (dal 28 febbraio 2006), invece, per le violazioni avvenute in altre province occorre far riferimento alla Prefettura del luogo di residenza.
-
Domanda:
[07/10/2008 17:23] E’ possibile fare ricorso avverso la contestazione ed avverso i provvedimenti adottati dal Prefetto?
Risposta:Ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/81, la persona segnalata può produrre entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale, documenti o scritti difensivi al Prefetto e chiedere di essere ascoltato. Contro la convocazione per il colloquio e contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è possibile presentare opposizione al Giudice di Pace competente entro 10 giorni dalla notifica. Nel caso di minorenne l’opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni.
-
Domanda:
[07/10/2008 17:22] Sono minorenne, i miei genitori devono essere informati del colloquio che dovrò svolgere?
Risposta:Il fatto di essere minorenne comporta l’obbligo da parte del Prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del ragazzo, di convocare anche i genitori o chi ne esercita la potestà rendendoli edotti delle circostanze di fatto.
-
Domanda:
[07/10/2008 17:17] Come posso fare per impedire che la mia famiglia venga a conoscenza della violazione considerato che devo ricevere la convocazione per il colloquio presso il N.O.T.?
Risposta:Per tutelare la propria privacy è possibile eleggere un domicilio diverso dalla residenza, al riguardo può essere utile utilizzare la modulistica disponibile sul sito della Prefettura di Chieti. Modulistica
-
Domanda:
[07/10/2008 17:15] Cosa succede se non posso presentarmi al colloquio nel giorno e nell’ora indicati sulla convocazione?
Risposta:In caso di assenza ingiustificata al colloquio viene emesso un provvedimento sanzionatorio di sospensione o divieto di conseguire i seguenti documenti: patente di guida, passaporto o documento equipollente, licenza di porto d’armi, permesso di soggiorno per motivi di turismo se cittadino extracomunitario per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. L’interessato può comunque, per seri e documentati motivi, chiedere un differimento del colloquio presentando, via fax o per posta ordinaria, una domanda redatta su carta semplice ed indirizzata all’Ufficio N.O.T.
-
Domanda:
[07/10/2008 16:33] E’ possibile chiedere lo spostamento del colloquio presso la Prefettura di domicilio?
Risposta:Il colloquio può essere sostenuto presso la Prefettura di domicilio previa richiesta sottoscritta dall’interessato e trasmessa alla Prefettura competente ad emettere il provvedimento, specificando i motivi della stessa (studio, lavoro ecc.). Modulistica
Cittadinanza e Legalizzazioni
-
Domanda:
[08/10/2008 16:11] Quali sono i requisiti necessari per fare richiesta di cittadinanza per matrimonio?
Risposta:Per i coniugati con cittadini italiani sono richiesti 6 mesi di matrimonio e 6 mesi di residenza successivi al matrimonio, oppure tre anni di matrimonio.
-
Domanda:
[08/10/2008 16:09] Quali sono i requisiti necessari per fare richiesta di cittadinanza per rifugiati politici, apolidi adottati e figli di stranieri naturalizzati?
Risposta:Per i rifugiati politici, apolidi, adottati maggiorenni e figli di stranieri naturalizzati, 5 anni di iscrizione anagrafica
-
Domanda:
[08/10/2008 16:08] Qual è l'Ufficio competente per gli stranieri discendenti di cittadini italiani?
Risposta:Per gli stranieri discendenti di cittadini italiani, l'Ufficio competente è il Comune di residenza.
-
Domanda:
[08/10/2008 16:06] Cosa bisogna fare per i documenti rilasciati da Paesi extracomunitari?
Risposta:Il certificati di nascita e penale devono essere legalizzati dall'Ambasciata o dal Consolato Italiano, o, ove previsto, devono essere muniti di timbro APOSTILLE, rilasciato dall’autorità competente dello stato estero di provenienza
-
Domanda:
[08/10/2008 16:04] Cosa bisogna fare per i documenti rilasciati da Paesi comunitari, nonché Svizzera, Turchia e Norvegia?
Risposta:Il certificato di nascita deve essere originale, tradotto in italiano e non occorre la legalizzazione. Il certificato penale del Paese di origine può essere autocertificato all'interno della domanda.
-
Domanda:
[08/10/2008 16:03] Come acquistano la cittadinanza italiana i figli di cittadini stranieri prima del compimento del 18° anno di età?
Risposta:I figli minorenni di cittadini stranieri il cui padre o madre abbiano conseguito la cittadinanza italiana diventano italiani automaticamente purché conviventi con i genitori al momento del giuramento.
-
Domanda:
[08/10/2008 16:02] Come acquistano la cittadinanza italiana i figli di cittadini stranieri dopo del compimento del 18° anno di età?
Risposta:I figli di stranieri nati in Italia e residenti dalla nascita all'età di 18 anni possono dichiarare di volere la cittadinanza italiana purché lo facciano entro il compimento del 19° anno di età; l'Ufficio competente è il Comune di residenza
-
Domanda:
[08/10/2008 16:00] Quali sono i documenti che devono essere legalizzati?
Risposta:La Prefettura legalizza le firme sugli atti e documenti rilasciati da Ambasciate e Consolati Esteri presenti nello Stato. Si legalizzano inoltre atti e documenti formati nello Stato italiano e da valere all'Estero. (marca da bollo di euro 14,62)
-
Domanda:
[08/10/2008 16:00] La legalizzazione avviene a vista?
Risposta:Normalmente sì, con pochi minuti di attesa.
Immigrazione
-
Domanda:
[10/10/2008 09:12] Come avviene il riconoscimento dello “status” di profugo?
Risposta:Con il rilascio, da parte della Prefettura, dell'attestato di “profugo” ai rimpatriati per motivi di guerra o avvenimenti politici .
-
Domanda:
[10/10/2008 09:09] Come avviene il riconoscimento dello “status” orfano di guerra, deportato e internato civile?
Risposta:La Prefettura per i riconoscimenti in parola, provvede al rilascio di attestati.
Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
-
Domanda:
[12/01/2010 11:49] Sono stato coinvolto in un incidente stradale con feriti, che cosa può accadere?
Risposta:Il Comando di Polizia che è intervenuto nel luogo dell’incidente invierà a questa Prefettura un rapporto sulla dinamica del sinistro; successivamente questo Ufficio potrà disporre la sospensione della patente di guida a seguito di valutazione tecnica, da parte della Motorizzazione Civile di Chieti, concernente la dinamica e del sinistro e le relative responsabilità.
-
Domanda:
[12/01/2010 11:48] Mi hanno ritirato la patente di guida per eccesso di velocità (oppure per un sorpasso vietato, ecc.) : quando mi verrà restituita la patente ?
Risposta:Questa Prefettura, appena ricevuta la patente, provvederà ad emettere un’ordinanza di sospensione che sarà inviata, unitamente al documento di guida, al Comando di Polizia o Carabinieri del luogo di residenza dell’interessato, per la notifica del provvedimento e la restituzione della patente stessa al termine del periodo di sospensione.
-
Domanda:
[12/01/2010 11:47] Mi è stata revocata la patente di guida per mancanza dei requisiti morali, cosa devo fare per ottenere un nuovo documento ?
Risposta:E’ necessario presentare una richiesta in carta semplice alla Prefettura che ha emesso il decreto di revoca, chiedendo il rilascio del relativo nulla-osta.
-
Domanda:
[12/01/2010 11:46] Ho presentato opposizione al Giudice di Pace contro un provvedimento di sospensione patente ed il Giudice ha concesso la sospensiva: cosa devo fare?
Risposta:E’ necessario inviare in Prefettura – U.t.G. il ricorso unitamente all’ordinanza del Giudice di Pace, a mezzo fax (n. 0871-342502): questa Prefettura adotterà tempestivamente il relativo provvedimento e la patente, se è ancora in possesso di questo ufficio, potrà essere ritirata nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 dall’interessato o da persona delegata, altrimenti il documento verrà restituito all’interessato dal Comando di polizia più vicino al luogo di residenza dell’interessato medesimo.
-
Domanda:
[12/01/2010 11:46] Ho avuto la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, cosa devo fare per riaverla?
Risposta:Come indicato nel provvedimento di sospensione, è necessario sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Locale c/o ASL ed inviare il relativo certificato medico a mezzo fax (n. 0871-342502) o presentarlo allo sportello della Prefettura di Chieti – Ufficio Patenti, corso Marruccino n. 17, unitamente ad una fotocopia dello stesso. Il documento di guida, alla scadenza del periodo di sospensione previsto, verrà tempestivamente trasmesso alla M.C.T.C. competente per l’aggiornamento della validità di scadenza e potrà essere ritirato presso la stessa Motorizzazione.
-
Domanda:
[12/01/2010 11:45] Mi è stata ritirata la patente in questa provincia perché guidavo in stato di ebbrezza: cosa succede?
Risposta:La patente verrà inviata in Prefettura – U.t.G., la quale emetterà un provvedimento di sospensione che sarà poi inviato per la notifica all’organo di polizia più vicino al luogo di residenza dell’interessato.
-
Domanda:
[12/01/2010 11:44] Ho necessità di ottenere un duplicato della patente, devo recarmi in Prefettura?
Risposta:Dal 01/10/1995 non è più competente la Prefettura al rilascio del duplicato, bensì il Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale (ex M.C.T.C.) sito in Chieti Scalo, viale Abruzzo (vicino stadio Angelini), tel. 0871 – 562410 – 560210.
-
Domanda:
[12/01/2010 11:43] Mi hanno ritirato la patente perché è scaduta, risiedo in altra provincia, potete inviare la patente all’ufficio competente di residenza?
Risposta:Occorre presentare una richiesta in carta semplice e trasmetterla in Prefettura –U.t.G., insieme al certificato attestante il rinnovo della patente, mediante fax al n. 0871-342502: questo Ufficio invierà la patente alla Prefettura della provincia di residenza.
-
Domanda:
[12/01/2010 11:42] Mi è stata ritirata la patente perché mi è scaduta di validità, cosa devo fare?
Risposta:E’ necessario recarsi presso il medico sanitario, ottenere il certificato medico attestante il rinnovo e consegnare in Prefettura - U.T.G. Ufficio Patenti Sede Distaccata Corso Marrucino n.17 Chieti l’originale del certificato unitamente ad una fotocopia dello stesso.
-
Domanda:
[12/01/2010 11:41] Mi è scaduta la patente, che devo fare?
Risposta:E’ necessario recarsi presso il medico sanitario dell’ASL per sottoporsi a visita medica. Dopo 30-45 giorni dalla visita arriverà per posta, al proprio domicilio, il bollino adesivo con la nuova scadenza di validità da applicare sul documento di guida, durante detto periodo si può circolare con la patente scaduta ed il certificato medico. Se il bollino non dovesse arrivare, si può chiamare il numero verde 800232323.
-
Domanda:
[12/01/2010 11:39] Come posso ottenere la riabilitazione?
Risposta:Le indicazioni potranno essere richieste al Tribunale competente.
-
Domanda:
[12/01/2010 11:38] Come posso ottenere la cancellazione del mio nominativo dal Bollettino dei Protesti?
Risposta:Le informazioni potranno essere richieste direttamente alla Camera di Commercio.
-
Domanda:
[12/01/2010 11:33] Ho ricevuto dalla Prefettura-U.t.G. la notifica della contestazione per aver emesso un assegno privo di autorizzazione da parte della Banca (violazione dell’articolo 28 (del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), cosa devo fare?
Risposta:Questo tipo di violazione è successiva alla mancata copertura, anche tardiva, di uno o più assegni emessi in mancanza di provvista ( c.d. ‘scoperti’). Dovrà essere dimostrato l’avvenuto pagamento del/i titolo/i emesso/i senza provvista (seguendo le indicazioni di cui alla risposta precedente) per consentire a questo Ufficio l’adozione del provvedimento di archiviazione della contestazione elevata per violazione dell’articolo 28.
-
Domanda:
[12/01/2010 11:27] Ho ricevuto dalla Prefettura - U.t.G. la notifica della contestazione per aver emesso un assegno senza provvista (c.d. “scoperto”) (violazione dell’art. 29 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), cosa devo fare?
Risposta:E’ necessario provare il pagamento dell’assegno mediante: 1. la presentazione di una dichiarazione firmata dal creditore (beneficiario dell’assegno) ed autenticata da un pubblico ufficiale, che deve contenere i dati relativi all’assegno (numero dell’assegno, importo e data, i dati anagrafici del beneficiario e la data dell’avvenuto pagamento tardivo); oppure 2. l’attestazione rilasciata dalla banca relativa alla costituzione di un deposito vincolato di pari importo dell’assegno. Si precisa che oltre all’importo facciale dell’assegno, dovranno essere pagati gli oneri accessori (interessi legali e spese di protesto). Se tale dichiarazione sarà stata rilasciata entro i 60 giorni successivi alla data di presentazione dell’assegno all’incasso, non si applicherà la sanzione amministrativa e si provvederà ad archiviare il procedimento. Qualora, invece, l’interessato non presenti la suddetta documentazione, seguirà il provvedimento di pagamento della sanzione amministrativa relativa alla violazione commessa. Nel caso in cui, non si provvederà al pagamento di detta sanzione, la somma dovuta sarà riscossa mediante iscrizione a ruolo esattoriale. E’ possibile trasmettere la documentazione richiesta al fax n. 0871/342440, oppure inviarla per posta o depositarla direttamente presso questa Prefettura.
-
Domanda:
[10/10/2008 12:20] Ho preso una multa nella provincia di Caserta e vorrei essere sentito presso la Prefettura di Chieti, abitando in provincia di Chieti. E’ possibile?
Risposta:Si, inoltrando apposita istanza alla Prefettura di Caserta.
-
Domanda:
[10/10/2008 12:19] Ho presentato un ricorso al Prefetto di Chieti circa 40 giorni fa e non ho ottenuto risposta, e sta per scadere il termine per il pagamento . Cosa debbo fare?
Risposta:Una volta deciso di fare ricorso è necessario attendere le determinazioni del Prefetto. Se si effettua il pagamento ci si preclude la possibilità che il ricorso venga esaminato. Per legge l’importo di cui viene ingiunto il pagamento non può essere inferiore al doppio del minimo edittale per quella determinata violazione.
-
Domanda:
[10/10/2008 12:18] Ho ricevuto un verbale di contestazione da un organo di polizia. Dal momento che la somma è troppo alta e non posso pagare in un’unica soluzione, posso pagarla ratealmente?
Risposta:E’ possibile presentare istanza di rateazione entro i 60 giorni dalla notifica dell’atto in carta semplice, giustificando la richiesta con mod. 730 o altri documenti giustificativi, allegando copia del verbale. Se la richiesta viene inoltrata oltre i 60 giorni dalla notifica è ammesso il pagamento rateale di una somma pari alla metà del massimo previsto dalla sanzione medesima. Modulistica
-
Domanda:
[10/10/2008 12:18] Ho ricevuto una cartella di pagamento per un verbale che ho già pagato. Cosa devo fare?
Risposta:E’ possibile richiedere lo sgravio esattoriale delle somme richieste in cartella indirizzando una lettera in carta semplice all’U.T.G. di Chieti allegando copia della cartella e copia del pagamento effettuato.
Quesito per il Prefetto
-
Domanda:
[18/05/2009 09:41] Buongiorno,
il giorno 8 Aprile 2009 mi è stato redatto un verbale per infrazione stradale che non ho commesso.
Vorrei fare ricorso alla Signoria vostra e avrei alcune domande da fare:.
1-Ci sono dei moduli prestampati?
2-Quale legge deve essere citata?
3-Il ricorso, va inviata alla Prefttura o alla Caserma delle forze dell' ordine che hanno emesso il verbale ?
4-In caso che il ricorso venga respinto , l' importo aumenta o resta identico?
Sarei molto grato se potesse darmi delucidazioni sulle mie domande visto che quelle scritte sui verbali non sono molto chiare.
Cordiali saluti
Risposta:Gentile sig. Scarizza, può essere presentato ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, ai sensi dell'art. 203 del Codice della Strada. Il ricorso può essere inoltrato direttamente alla Prefettura - U.T.G. ovvero per il tramite dell'organo accertatore che lo trasmette poi al prefetto per le deduzioni tecniche. Se il Prefetto non accoglie il ricorso ingiunge il pagamento di una somma che non può essere inferiore alla metà del massimo (e che corrisponde al doppio della somma richiesta nel verbale) Sperando di essere stata chiara le ricambio i migliori saluti
-
Domanda:
[19/04/2009 18:53] Biffoni nadia da bologna
Via antonio stoppani,8
40136 bologna
051/585038
a
Centro Picomac 0862/310574
Prefettura di Aquila:0862/0862/430666
Prefettura Aquila ,fax 0862/430666
Ministero interno, ufficiocomunicazione@interno.it
Sindaco di Comacchio,Cicognani Signora Maria Cristina
Fax 0533/310279
sindaco@comune.comacchio.it
Oggetto: alloggio rifiutato da terremotati albanesi arrivati ex abrupto al comune di Comacchio (ferrara)
Mi chiamo nadia biffoni da bologna e l’11 aprile MMIX ho comunicato al numero 06/68202265 di roma- preposto allora a ricevere la disponibilità di alloggi per i terremotati abruzzesi-ll’intenzione di dare –per un anno- un’abitazione che possiedo nel centro storico di Comacchio.
Abitazione indipendente, ristrutturata, su due livelli:soggiorno-cucina-2 camere-2 bagni-autorimessa.
Ieri, 16 aprile il Sindaco di Comacchio, Signora Cicognani, mi ha comunicato che si era presentata in comune una famiglia albanese, proveniente da Paganica , composta di 5 persone.
Da Bologna ho raggiunto Comacchio.
Il Sindaco ha effettuato immediatamente la copertura sanitaria regionale per i profughi; la famiglia tuttavia non presentava alcun documento di accompagnamento della Prefettura aquilana.
Data la mia disponibilità nonostante l’anomalia, la famiglia Mertiri non ha voluto l’alloggio: “ A noi della casa non ce ne frega niente.Voglio un lavoro per mio marito, un appannaggio congruo perché dei 400 euro che offre l’Aquila non so che farmene e il mantenimento all’università di teramo per la figlia maggiore”.
Hanno ripreso l’auto per l’abruzzo ma- ciliegina sulla torta- prima di partire la Signora mi ha chiesto:
“ scusi, quanto le dà il comune di Comacchio per un anno di casa data a noi perché se vuole fare un’opera buona, potremmo fare al 50%.......”
Certo: preferisce nie oppure nte?
Ora un invito: creare collegamento tra strutture comunali e prefetture per chi voglia attendere tranquillamente che le case siano ricostruite e non fare il furbo.
Non tarpare le ali a chi abbia voglia di dare….
Grazie. nadia biffoni da bologna
Si allega documentazione relativa ai soggetti suindicati
Risposta:Buon pomeriggio, gentile Signora Biffoni, sono il Dirigente dell'Area Protezione Civile della Prefettura. La ringrazio per l'utile segnalazione, sulla quale ho richiamato l'attenzione delle strutture abruzzesi del Dipartimento della Protezione Civile e della Protezione Civile della Regione Abruzzo. Distitnti saluti, Dottor Giovanni Giove
-
Domanda:
[16/04/2009 14:06] Spett.Le referente,
sarei interessata con il mio studio composto da due ingegneri e due architetti a collaborare con lo staff tecnico impegnato negli accertamenti sulla stabilità, agibilità e valutazione dei danni subiti dai fabbricati nelle zone interessate dal sisma.
Gradirei ricevere maggiori informazioni in merito alle modalità di selezione dei tecnici e di collaborazione.
In attesa di un Vs cortese riscontro
distinti saluti
arch. Rosalba Castellano
Risposta:Buon Giorno, gentile Architetto, sono il Dirigente dell'Area di Protezione Civile. Non sono purtroppo a diretta conoscenza delle informazioni che mi chiede, ma credo che potrà ottenerle tramite il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco del luogo in cui ella risiede. Ricambio i distinti saluti, Dottor Giovanni Giove
-
Domanda:
[15/04/2009 22:15] Illustrissimo prefetto,
sono una mamma seriamente preoccupata circa la situazione terremoto in Abruzzo.Mio figlio è uno studente che frequenta la facoltà di farmacia presso l'università "G.D'Annunzio". Vorrrei,cortesemente, sapere qualcosa in più per quanto riguarda il rischio sismico legato alla città di Chieti in cui vive mio figlio. Inoltre vorrei conoscere, se possibile, la condizione di stabilità e sicurezza del condominio in cui dimora il mio ragazzo. .La ringrazio di cuore e aspetto una sua risposta.
Risposta:Buona sera, gentile Signora Mazzariello, Sono il Dirigente dell'Area di Protezione Civile. Per quanto può dirsi al riguardo a livello non specialstico, secondo la classificazione pubblicata dalla Regione Abruzzo, e risalente al 2003, il Comune di Chieti è stato inserito nella zona 2. Perquanto poi riguarda le condizioni di stabilità dell'edificio in cui dimora suo figlio, sono certo che il Dottor Luciano Di Muzio, del Comune di Chieti (raggiungibile per email a luciano.dimuzio@comune.chieti.it) saprà certamente fornirle tutti i dettagli che le servono. Con i migliori saluti, Dottor Giovanni Giove
-
Domanda:
[15/04/2009 22:04] Buongiorno volevo sapere la data di riapertura del liceo scientifico Masci di Chieti. Grazie
Risposta:Buona sera, Signora Morelli, sono il Dirigente dell'Area della Protezione Civile. Preferisco, anche per il rispetto che istituzionalmente debbo ai Sindaci e ai Comuni, consigliarle di rivolgersi al Comune di Chieti, che come certamente sa ha la sua sede provvisoria nel palazzo ex INPS, nei pressi di Piazza della Trinità. Con i migliori saluti, Dottor Giovanni Giove
-
Domanda:
[15/04/2009 21:56] in qualità di genitore di un ragazzo che frequenta la scuola media statale mazzini a lanciano, avendo in precedenza segnalato le pessime condizioni dello stabile, venuto a conoscenza in data odierna che i risultati dell'accertamento tecnico, sullo stato dei pilastri in cemento , non sono ancora pervenuti al comune di lanciano poichè la ditta incaricata ha chiesto una proroga per la consegna dei risultati, Le chiedo come, in mancanza dei suddetti risultati specifici la scuola potrà essere riaperta?
Risposta:Buona sera, Signor Di Campli, sono il Dirigente dell'Area di Protezione Civile. A quanto ci risulta, i risultati sono giunti. Per sua comodità, le consiglio di recarsi in Comune, dove potrà consultarli con maggior facilità. Con i milgiori saluti, Giovanni Giove.
Collaborazione Istituzionale con gli Enti Locali
-
Domanda:
[25/01/2013 13:43] Gentile Prefetto,
innanzitutto mi presento. Sono Fangio Enzo , assessore del Comune di Castiglione Messer Marino. Alle elezioni comunali dello scorso Maggio 2012 sono stato eletto Consigliere Comunale. Il Sindaco Di Lizia ha ritenuto di nominarmi assessore. Nei Comuni come Castiglione M.M. sotto i 15.000 abitanti non vige l'incompatibilità tra la carica di assessore e quella di Consigliere. Dopo alcuni mesi sono giunto alla convinzione che per meglio poter svolgere il mio incarico da assessore sarebe meglio dimettermi da Consigliere Comunale. Lo statuto del Comune prevede la possibilità di nomina di un assessore esterno e quindi non ci sarebbe nessun ostacolo alle mie dimissioni. Il quesito che le pongo è questo : da assessore esterno ,in consiglio comunale non avrei diritto al voto come previsto dal TUEL, in giunta invece sarei autorizzato ad esprimere il mio voto o anche qui non ne avrei diritto? La nostra giunta è composta da tre persone , il Sindaco ,il Vice e il sottoscritto come assessore.
La ringrazio anticipatamente per la sua risposta e consapevole dei numerosi impegni che deve affrontare quotidianamente Le auguro un buon lavoro.
Dr Enzo Fangio
tel 3336986410
Risposta:L'art. 48 del TUEL 267/2000 prevede che la Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali senza alcuna distinzione fra assessori esterni ed assessori che ricoprono anche la carica di consiglieri comunali. Per questo motivo si ritiene che l'assessore esterno in giunta concorra alla formazione degli atti deliberativi con il proprio voto facendo parte di detto organo collegiale. Il Viceprefetto-dirigente di area II Antonio Dandolo
-
Domanda:
[26/06/2012 11:37] Si può appostare nel documento finanziario dell'ente, quale residuo attivo, un ruolo usi civi mai formato ed approvato?
Nel caso in cui ciò sia evvenuto il documento finanziario è da ritenersi erroneo ed illegittimo?
In questa ultima eventualità quali sono le responsabilità degli amministratori, del dirigente finanziario dell'ente e del revisore dei conti?
Risposta:Le norme contenute nel TUEL disciplinano l’intera materia prevedendo, all’art.227 il rendiconto della gestione, attraverso il quale vi è la dimostrazione dei risultati di gestione e comprende: il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio. Tra gli allegati al rendiconto sono compresi anche l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza. Ai sensi del comma 3 dell’art.228 TUEL, l’Ente locale è tenuto prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi all’operazione di riaccertamento degli stessi consistenti nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui sia attivi che passivi secondo i postulati ed i principi contabili approvati dall’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell’Interno. La gestione dei residui attivi e passivi è finalizzata, rispettivamente, alla realizzazione dei crediti ed alla definizione delle obbligazioni giuridicamente non ancora perfezionate di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 183 del Tuel. Gli articoli 189 e 190 del TUEL stabiliscono che “costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio che sono mantenute tra i residui dell'esercizio per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di mutuo o di apertura di credito. L’operazione di riaccertamento dei residui attivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell’accertamento delle entrate riguardanti: la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza. Durante tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun singolo accertamento della gestione di competenza e per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni precedenti, l’ente deve mantenere un comportamento prudente, evitando di conservare tra i residui attivi del conto del bilancio i crediti dichiarati assolutamente inesigibili, quelli controversi e quelli riconosciuti di dubbia o difficile esazione o premunirsi di costituire un fondo svalutazione crediti idoneo a bilanciare gli effetti negativi, sul risultato di amministrazione, che tali eliminazioni altrimenti produrrebbero. Il legislatore ha richiamato in più occasioni il principio della differenziazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, con l’affidamento agli organi gestionali autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l’adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione di risorse umane e strumentali. Pertanto, l’operazione di riaccertamento delle entrate in analogia alla competenza, è affidata ai responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole risorse di entrata, i quali comunicano al Responsabile del servizio finanziario non solo i risultati delle verifiche effettuate, ma anche i tempi e le eventuali problematiche in ordine allo smaltimento dei residui stessi ( punto N^77 dei principi e postulati dell’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali 12.3.2008). In merito a quanto rappresentato, si segnala che la Corte dei Conti, in più occasioni, ha posto in evidenza che: “ Configura un’irregolarità contabile, la cui gravità è da valutare in termini quantitativi, il comportamento dell’ente contrario ai criteri e alle regole contabili dettate nella materia dagli artt. 189, 190, 228 e 230 del TUEL, in ordine alla verifica e all’esplicitazione delle ragioni e del titolo giuridico per il mantenimento del credito o della cancellazione dei residui attivi nonché allo stralcio dal bilancio dei crediti inesigibili e alla corrispondente iscrizione dell’importo nel conto del patrimonio tra i crediti di dubbia esigibilità. Tali comportamenti, impediscono una rappresentazione chiara e trasparente della gestione e sono in grado di incidere, soprattutto se ripetuti negli anni, sugli equilibri di bilancio.”
-
Domanda:
[24/05/2012 10:51] Il Comune di Vacri l'anno 2008 ha bandito un concorso a tempo determinato con profilio di Agente di Polizia Mnunicipale - Cat. C1 per esigenze di servizio. Il vincitore di concorso è stato utilizzato per 36 mesi a partire dal 3 gennaio 2009 fino al 6 marzo 2012 . Data l'applicabilità del decreto legislativo 368/2001 al pubblico impiego e quindi agli enti locali, anche a seguito della riforma Brunetta, in violazione dell'articolo 5 del suddetto decreto, riguardo i termini contrattuali, potrebbe il Comune di Vacri convertire detto contratto a tempo indeterminato? Valutato che il comune ha già fatto una procedura concorsuale nonchè il massimo utilizzo del lavoratore. Per qualsiasi riscontro il Comune di Vacri è a disposizione.
Risposta:In merito alla possibilità di trasformare il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la Consulta con la sentenza N^89/2003 ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell’art.36, comma 2 del D.Lgs.N^165/2001 per contrasto con gli artt.3 e 97 della Cost., ritenendo ineludibile la regola del concorso per accedere al lavoro pubblico, derogabile “ solo per la migliore tutela dell’interesse pubblico, nei limiti della non manifesta irragionevolezza, mediante l’individuazione per legge di casi eccezionali”. Di conseguenza la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato nell’ambito del pubblico impiego, a differenza di quanto avviene nel settore privato, è categoricamente esclusa dalla legge, e non può essere ottenuta neppure in sede giudiziale, a meno che l’Amministrazione Comunale non intenda attivare la procedura di stabilizzazione, se ricorrono i presupposti prefissati dal legislatore, introdotta con la legge N^296/2006 (Finanziaria 2007) che al comma 558 dell’art.1, consente la stabilizzazione del personale precario alle dipendenze dell’Ente se ne ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
-
Domanda:
[23/05/2012 11:20] Alla cortese att.ne Spettabile Commissione di collaborazione con Enti Locali
Con decorrenza 31-12-2011 il “responsabile del servizio finanziario” di questo Comune (Categ.D area funzionale amministrativa-finanziaria) è stato collocato a riposo, per cui il posto risulta vacante, da coprirsi come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.30 del 21-04-2012, prioritariamente con la procedura di mobilità di cui al comma 1 dell’art.30 del D.Lgs n.165/2012, in subordine con concorso pubblico.
Il comma 1 del suddetto articolo prevede che le amministrazioni debbono fissare, preventivamente, i criteri di scelta nel rispetto anche dei loro ordinamenti.
Il regolamento organico di questo Comune prevede, per l’immissione in ruolo dall’esterno del responsabile del servizio finanziario (Categ. D), la laurea in economia e commercio o titolo di studio immediatamente inferiore con 5 anni di anzianità nella medesima area di attività funzionale e specifico.
Dovendo fissare i criteri si chiede gentilmente a codesta spett.le Commissione se alla procedura di mobilità può essere ammesso dipendente proveniente da altra amministrazione, in essa inquadrata nella stessa area funzionale, nella stessa categoria, con profilo professionale analogo, però in assenza del titolo di studio (Laurea) richiesto dal regolamento per l’accesso dall’esterno.
A giudizio dello scrivente si ritiene che non vi sia alcun impedimento di carattere giuridico-amministrativo in quanto il più volte citato articolo 30 fissa come parametro essenziale l’appartenenza alla stessa “area funzionale”, ma sarebbe opportuno un conforto da parte di codesta spettabile commissione.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
IL SINDACO
Risposta:L’art.6,comma 2 lett. a) n.3 della legge N^15/2009 ha enunciato, in materia di mobilità, due principi fondamentali: l’autonomia nella gestione manageriale delle risorse umane e la trasparenza sulle scelte operate dall’Amministrazione. L’art.30 del D.Lgs.N^165/2001 e succ. modificazioni ed integrazioni, rappresenta una procedura di reclutamento del personale come previsto dall’art.6 del Decreto citato,consentendo di ricoprire i posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Ai sensi del comma 2 bis dell’art.30 del decreto citato, tale procedura è divenuta obbligatoria e propedeutica all’espletamento di qualsiasi procedura concorsuale. Occorre,inoltre, porre in evidenza che per i dipendenti interessati ai processi di mobilità, secondo le norme citate, si fa riferimento “alla qualifica”, piuttosto che “alla categoria”, senza tener conto che nella contrattazione collettiva degli enti locali, la classificazione del personale opera per categoria e per posizioni economiche. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche mediante un bando le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Pertanto, la singola amministrazione nell’esercizio del proprio potere di autonomia regolamentare, indicherà le modalità di pubblicizzazione degli avvisi e le modalità di presentazione delle domande con eventuali allegati (curriculum, stato di servizio ecc.). Il trasferimento è disposto previo consenso dell’Amministrazione di appartenenza del dipendente richiedente la mobilità che potrà transitare verso l’amministrazione ricevente soltanto se la propria posizione (categoria,area di attività e contenuto equivalente delle mansioni) corrisponde a quella richiesta dall’Amministrazione ricevente. Questa condizione consente di rispettare il principio di invarianza della spesa nella procedura di mobilità e con riferimento anche all’inquadramento orizzontale della posizione professionale del lavoratore, la procedura di mobilità si distingue dalle procedure concorsuali che, di norma, fanno riferimento a criteri diversi, basandosi prevalentemente sul titolo di studio in possesso dei candidati. In merito alla norma regolamentare vigente presso l’Ente, che prevede per l’immissione in ruolo dall’esterno per la Cat. D, il possesso di diploma di laurea o di titolo immediatamente inferiore con 5 anni di anzianità nella medesima area di attività funzionale, occorre tenere in evidenza che, trattandosi di mobilità e quindi di “cessione del contratto da un datore di lavoro all’altro, il trasferimento non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro,ma solo il "trasferimento della titolarità di un rapporto di lavoro già esistente" ove il dipendente ceduto ha avuto già accesso, si presume, previo esperimento e superamento di un pubblico concorso che ne ha attestato l'idoneità alle mansioni/funzioni da svolgere e a questi ha conferito una specifica "qualifica" (ovvero, con la sola eccezione della dirigenza, rectius, l'inquadramento in una specifica categoria) e "area professionale" Distinti saluti Antonio Dandolo Viceprefetto Dirigente Area II Prefettura Chieti Tel. 0871342467
-
Domanda:
[10/05/2012 10:43] Quanti assessori avrà il comune di San Vito Chietino dopo queste elezioni? Potrà inserire degli assessori esterni? E quanti? Qual è il riferimento normativo a questa situazione? Grazie per la risposta.
Risposta:L'art.16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con legge 14 settembre 2011, n.148 ha ridotto il numero dei consiglieri e degli assessori comunali per i comuni fino a 10.000 abitanti.. Per il comune di San Vito Chietino è previsto un numero di assessori fissato in tre unità. Per quanto concerne la nomina di assessori esterni nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l'art.47, 4° comma del TUEL 267/2000 statusce che gli statuti possono prevedere la possibilità di nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio . Pertanto sulla possibilità o meno per il comune di San Vito Chietino di far ricorso ad assessori esterni occorre far riferimento alle previsioni dello Statuto comunale. Antonio Dandolo Viceprefetto Dirigente Area II Prefettura Chieti
-
Domanda:
[16/03/2011 13:08] In relazione alla circolare prefettizia dell' 08/02/2011 prot. n. 2011/0005143 vorrei avere maggiori chiarimenti circa l'utilizzo e la modalità di pubblicazione degli atti amministrativi all'albo pretorio on-line del Comune. Premesso che nella circolare di cui sopra si ribadisce l'obbligo da parte dei comuni di pubblicare on line tutti quegli atti che necessitano di pubblicità legale, il mio quesito riguarda due aspetti di questo obbligo che secondo il mio parere andrebbero a scontrarsi con due normative nazionali disciplinate dai comuni con appositi Regolamenti riguardanti una l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge 241/1990) e l'altra il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (D. Lgs n. 196/2003).
Oggi chiunque abbia la necessità di accedere ai documenti amministrativi comunali, compresi gli atti pubblicati all'albo pretorio, ha l'obbligo di presentare regolare istanza al Comune che, previa valutazione accurata, potrebbe anche procedere alla negazione di quanto richiesto ovviamente motivandolo ai sensi di Legge. Allo stesso modo nel momento in cui il comune pubblica un atto in cui siano riportati dati sensibili ed informazioni personali che riguardano la sfera privata di un cittadino, con la pubblicazione on line si violerebbe quanto sancito dal codice in materia di protezione dei dati personali a causa di un accesso non controllato. Per cui, onde evitare di incorrere in eventuali azioni legali o violare la normativa nazionale vigente, attendo maggiori delucidazioni a riguardo.
Cinzia Di Iorio, Sindaco del Comune di Lettopalena.
Risposta:La pubblicazione all'albo elettronico di atti e documenti amministrativi deve rispettare principi e limiti che presiedono il trattamento dei dati di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni, come esplicitati anche nel provvedimento del Garante della privacy n.17/2007 (rinvenibile sul sito http://www.garanteprivacy.it/ alla voce provvedimenti-linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali), considerato anche il richiamo espresso al rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali contenuto nell'articolo 2 ( commi 1 e 5) del codice dell'amministrazione digitale n. 82/2005 (di seguito CAD), di recente modificato dal d. lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 ed in vigore dal 25 gennaio 2011, con obbligo per le pubbliche amministrazioni di assicurare la disponibilità, l'accesso, la trasmissione dei dati e delle informazioni in modalità digitale precisando che l'accesso ai documenti informatici e la fruibilità delle informazioni digitali deve rispettare la disciplina in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, la pubblicazione deve essere effettuata nello scrupoloso rispetto dei seguenti principi: - principio di necessità. La pubblicazione legale deve essere prevista dalla legge o dal regolamento locale. In altri termini, possono essere pubblicati all'albo elettronico solo gli atti per i quali singoli leggi o regolamenti richiedono la formalità di pubblicazione all'albo pretorio con funzione dichiarativa, costitutiva o di pubblicità notizia (deliberazioni; determinazioni; bandi e concorsi e relativi esiti; ordinanze; avvisi relativi agli strumenti urbanistici; gli avvisi in materia espropriativa, ecc). - principio di proporzionalità e non eccedenza. Il rispetto di questo principio impone che gli atti amministrativi e, nello specifico, le deliberazioni, le determinazioni, i decreti e le ordinanze, ecc siano pubblicati con i soli dati pertinenti e necessari rispetto alla finalità da perseguire. Gli atti da pubblicare non devono contenere: a) dati sensibili, dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, l'adesione a partiti, associazioni, sindacati, ecc; b) dati giudiziari; c) dati supersensibili, dati sullo stato di salute e sulla vita sessuale; d) dati parasensibili, dati che contengono informazioni relativi a condizioni di disagio socio - economico; e) dati comuni eccedenti lo scopo della pubblicazione, quali, ad esempio, il numero del codice fiscale o il conto corrente bancario, il numero di telefono, ecc. - principio di esattezza ed aggiornamento. I dati pubblicati devono essere esatti e sempre aggiornati. - diritto di oblio. Secondo il Garante, il diritto all'oblio è il diritto a che i dati personali oggetto di diffusione attraverso la rete informatica, una volta trascorso il termine necessario a raggiungere lo scopo della pubblicazione, siano cancellati o quantomeno posizionati in un'area del sito dalla quale non siano più reperibili attraverso i comuni motori di ricerca esterni. Come indicato dal Garante nello schema di linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici sul web, la messa on line di atti e documenti contenente dati personali richiede "idonei accorgimenti volte ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità di tali informazioni impedendo la loro indiscriminata e incondizionata reperibilità in Internet". Pertanto, l'Ente deve adottare opportuni accorgimenti tecnici, al fine di garantire quanto segue: a) l'organizzazione dei documenti, dopo la scadenza dei termini di pubblicazione all'albo elettronico, per aree tematiche del sito istituzionale per fini conoscitivi o di trasparenza; b) la reperibilità dei documenti per gli atti che contengono dati personali solo mediante motori di ricerca interni al sito (ad esempio, determinazioni); c) la fissazione di un congruo periodo di tempo entro il quale devono rimanere disponibili (a titolo esemplificativo: i regolamenti senza limiti di tempo; le deliberazioni per un periodo di tre - cinque anni; le determinazioni fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla loro adozione; le circolari, e gli atti organizzativi in genere limitatamente al periodo di pubblicazione all'albo, ecc, secondo le indicazioni del piano per la trasparenza); Bisognerebbe evitare, inoltre, operazioni di duplicazione massiva dei file contenenti dati personali, secondo le regole tecniche disponibili e sempre nel rispetto dei principi di fruibilità, usabilità e di accessibilità dei siti istituzionali (anche ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n.4, del D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75, contenente Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, in G.U. n. 101 del 3 maggio 2005). Da quanto indicato, consegue che gli atti destinati alla pubblicazione devono essere redatti in modo da evitare il riferimento specifico a dati sensibili, ipersensibili, ecc suindicati. A tal fine, è opportuno verificare la possibilità, se la gestione delle deliberazione avviene con un sistema informatico, di dotarsi di un sistema che, attraverso la previsione di appositi campi, possa oscurare automaticamente i dati non pubblicabili. In ogni caso, è necessario adottare alcuni accorgimenti nella redazione del contenuto degli atti destinati alla pubblicazione, con riferimento a ciascun elemento di cui si compone la struttura di un atto (oggetto; premessa; dispositivo). Ad esempio, i dati da non pubblicare potrebbero essere inseriti in un apposito documento non allegato alla determinazione, alla deliberazione, ecc, ma depositato agli atti dell'ufficio, o nel fascicolo informatico, da custodire in modo da garantirne nel tempo l'individuazione e l'inalterabilità (ad esempio, documento segnato da un numero di protocollo e copia per immagine). Come indicato dal Garante con le Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali la circostanza secondo la quale tutte le deliberazioni sono pubblicate deve indurre l'amministrazione comunale a valutare con estrema attenzione le stesse tecniche di redazione delle deliberazioni e dei loro allegati. Ciò, soprattutto quando vengono in considerazione informazioni sensibili (si pensi ad esempio agli atti adottati nel quadro dell'attività di assistenza e beneficenza, che comportano spesso la valutazione di circostanze e requisiti personali che attengono a situazioni di particolare disagio). Può risultare ad esempio utile menzionare tali dati solo negli atti a disposizione negli uffici (richiamati quale presupposto della deliberazione e consultabili solo da interessati e controinteressati), come pure menzionare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici. Al fine di non incorrere in eventuali responsabilità e stante la mancata emanazione a tutt'oggi del D.P.C.M. di cui alla legge N^69/2009, è opportuno che l'Ente locale provveda all'adozione di un regolamento comunale e di un atto organizzativo, contenente le regole tecniche, criteri e struttura delle informazioni obbligatorie per la pubblicazione, nel sito informatico, con valore di pubblicità legale degli atti soggetti a tale formalità. In particolare, nel Regolamento Comunale è opportuno indicare quali siano gli atti e provvedimenti amministrativi che devono essere pubblicati all'Albo Pretorio informatico. Dopo l'entrata in vigore dell'art.32 della legge, N^69, sono da ritenersi superate tutte le decisioni giurisprudenziali, secondo cui la pubblicazione sul sito internet non era idonea a far decorrere i termini di impugnazione. Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro - Viceprefetto Antonio Dandolo
-
Domanda:
[24/02/2011 10:42] Si chiede un parere in ordine alla competenza ( giunta comunale o dirigente ) alla adozione del provvedimento con il quale la stazione appaltante si pronuncia sulla richiesta di disapplicazione della penale, ai sensi dell'art. 22, c. 5, del D.M. n. 145/2000, ora art. 145 del D.P.R. n. 207/2010.
Angelo Radoccia, segretario generale del comune di Ortona
Risposta:Dalla lettura incrociata degli artt. 107 e 48 Tuel (decreto legislativo. 267/2000) si desume che il potere di disapplicazione della penale ai sensi dell'art. 22 comma 5 del d.P.R. 145/2000 (ora art. 145 comma 8 del d.P.R. 207 del 2010) spetti al dirigente e non alla Giunta, trattandosi di attività di gestione tecnico-amministrativa, e non di attività di indirizzo politico e/o di controllo politico-amministrativo. Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro – Viceprefetto Antonio Dandolo
Torna ad Accesso veloce alle sezioni