Cittadinanza
Conferimento della cittadinanza italiana
Dirigente:
Telefono: 08713421
Responsabile del procedimento/Funzionario:
Dott.ssa Isabella Bellinello
Telefono: 0871342522
Dott.ssa Rossana Tiboni
Telefono: 0871342522
e-mail:
rossana.tiboni(at)interno.it
Domicilio digitale (art. 8 legge n. 241/90
)
Le comunicazioni e l'invio di atti e documentazione riferite a
pratiche di cittadinanza, nonché le richieste di eventuali accessi
agli atti, dovranno essere indirizzare alla Prefettura di Chieti
alla seguente casella:
protocollo.prefch(at)pec.interno.it
Ubicazione dell'Ufficio
:
Corso Marrucino n. 17 1° piano
Informazioni per l'accesso agli Uffici:
COMUNICAZIONE
"
Adesione del sistema CIVES alla piattaforma pagoPA per il pagamento
degli oneri finanziari previsti per le istanze
:
dal 25 maggio p.v
. sarà possibile, per i richiedenti la cittadinanza, effettuare il
pagamento digitale del contributo di 250 euro e della marca da
bollo di 16 euro direttamente nel sistema CIVES, con l'apposita
funzionalità presente di
pagoPa
.
È prevista,
sino all'8 luglio 2022
,
una fase transitoria
, che vedrà utilizzabile, accanto al sistema pagoPA, la
tradizionale modalità di scansione e invio, nel modulo telematico
di domanda, della ricevuta del pagamento del contributo nonché
della indicazione degli estremi della marca da bollo telematica.
AI termine della fase transitoria, sarà utilizzata esclusivamente
la piattaforma pagoPA, con tutti i canali e le opzioni di pagamento
da essa gestiti e l'automatica recuperabilità del pagamento già
effettuato al richiedente, che voglia ripresentare la domanda dopo
il rifiuto on line dell'istanza."
_______________________________
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "
ius sanguinis
" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre
italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla, se in
possesso di determinati requisiti, secondo quanto disciplinato
della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche, in
particolare agli articoli 5 e 9.
1)
CITTADINANZA ITALIANA CONFERITA A PERSONE STRANIERE CONIUGATE CON
CITTADINI ITALIANI (
art.
5 comma l. 91/92) (codice di attribuzione istanza K/10 C____
)
Requisiti per la richiesta:
- residenza legale
in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio; (*)
- residenza
all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.
(*) Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati
o adottati dai coniugi.
Al momento dell'adozione del decreto di concessione della
cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento,
annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non
deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
Lo straniero che risiede all'estero deve presentare domanda alla
competente Autorità Consolare italiana.
2)
CITTADINANZA ITALIANA CONFERITA A PERSONE STRANIERE RESIDENTI IN
ITALIA (
art.
9 comma l. 91/92) (codice di attribuzione istanza K/10 ____
)
Può presentare la domanda:
l lo straniero non comunitario che risiede legalmente da
almeno 10 anni nel territorio italiano;
l il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea se
risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
l l'apolide e il rifugiato politico che risiedono legalmente
da almeno 5 anni nel territorio italiano;
l lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli
ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per
nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in
entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
l lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che
risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni
successivamente all'adozione;
l lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero,
per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano;
l il figlio maggiorenne (nato all'estero) di straniero
naturalizzato se risiede legalmente da 5 anni successivamente alla
data di naturalizzazione del genitore.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- l estratto dell'atto di nascita tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda **;
- l certificato penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi di residenza , debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda **;
- eventuale certificato del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide;
- l titolo di soggiorno .
- l
conoscenza lingua italiana:
la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli
5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di
un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al
livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER). Tutti i richiedenti sono tenuti,
all'atto della presentazione dell'istanza, ad
attestare l possesso di un titolo di studio
rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario
riconosciuto dal M.I.U.R., oppure apposita certificazione -
rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal M.I.U.R. e dal
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale -
attestante il possesso di un livello di conoscenza della lingua
italiana non inferiore al livello B1 del QCER - "Quadro europeo
comune".
Sono esclusi dalle suddette attestazioni coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del D. Lgs. n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011, e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo , di cui all'art. 9 del medesimo D. Lgs., i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità; - l ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 250 €, (mod. 451), dal D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 , sul C/C n. 809020 intestato a: Ministero Interno D.L.C.I;
- l marca da bollo euro 16,00. il pagamento dell'imposta di bollo, oltre all'acquisto diretto presso i gestori autorizzati e apposizione sulla domanda in originale, potrà essere effettuato anche accedendo sul sito dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ( Servizio(at)e.bollo ) al link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/archivio/archivioschedeadempimento/schede-adempimento-2018/pagamenti-e-rimborsi/imposta-di-bollo-per-le-istanze-trasmesse-alla-pa-ebollo/infogen-scheda-servizio-ebollo ;
**Dal 16 febbraio 2019, a seguito dell'entrata in vigore del
regolamento UE n. 1191/2016, i certificati di nascita, penale e
matrimonio rilasciati da paesi membri dell'UE, non devono più
essere corredati da legalizzazione o apostille, ma devono contenere
la traduzione conforme al modello multilingue predisposto dalla
stato membro di appartenenza dello straniero.
Per conoscere se la traduzione è redatta su un modulo multilingue
conforme al modello standard occorre connettersi al sito e
controllare alla voce "moduli pubblici" se, in corrispondenza del
paese del cui certificato si tratta, il modulo multilingue
presentato corrisponde a quello predisposto dal paese in questione.
CITTADINI STRANIERI RICONOSCIUTI TITOLARI DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
- Potranno produrre Atto notorio formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente nel quale dovranno essere indicati i seguenti dati, relativi alla persona che presenta l'istanza:
- nome, cognome, luogo e data di nascita;
- nome e cognome del padre;
- nome e cognome da nubile della madre;
- attestazione, sotto la propria responsabilità, di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti in corso nel Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.
Avvisi per i richiedenti la cittadinanza italiana
In data 18 gennaio 2021 è resa disponibile all'indirizzo
https://portaleservizi.dlci.interno.it
la nuova sezione "
Cittadinanza
" per la compilazione, l'invio e la gestione delle domande di
cittadinanza online da parte dei richiedenti che, dal 18 giugno
2015, è la sola modalità di presentazione ammessa.
Dal 1° settembre 2020 è obbligatorio per i richiedenti residenti in
Italia accedere con SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale) al
portale di gestione delle domande di cittadinanza, solo in questo
modo sarà possibile visualizzare una domanda già presentata, le
relative comunicazioni e lo stato pratica. Qualora l'utente non
riuscisse ad associare la sua precedente domanda alle credenziali
SPID, dovrà rivolgersi all'assistenza cliccando sulla voce "Help
Desk" in fondo alla pagina. Ove vi siano discordanze anagrafiche
tra SPID e i dati inseriti nella domanda inviata, l'utente riceverà
in risposta un messaggio, che lo inviterà a produrre
un'autodichiarazione attestante le sue esatte generalità alla
Prefettura competente la quale, effettuate le opportune verifiche,
procederà ad autorizzare l'HELP DESK alle necessarie rettifiche nel
sistema.
Si ricorda che entro il 30 settembre 2021 gli utenti interessati
dovranno procedere obbligatoriamente all'associazione con SPID
, altrimenti non potranno verificare l'iter della propria istanza e
conoscere le comunicazioni importanti che lo riguardano
IO APP disponibile per i richiedenti la cittadinanza
Io APP è a disposizione per gli aspiranti cittadini, è possibile
quindi interagire facilmente anche con la DLCI del Ministero
dell'Interno. Per conoscere lo stato delle istanze presentate on
line è sufficiente scaricare l'APP sul proprio smartphone. IO APP
consente un immediato contatto assicurando la massima trasparenza
ed efficienza in tutte le fasi del procedimento per diventare
cittadino italiano
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI (art. 9)
Per verificare la propria pratica di cittadinanza e leggere le
comunicazioni ricevute si deve accedere all'area riservata.
I richiedenti la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 della
legge n. 91/1992, possono inoltre chiedere informazioni e
chiarimenti chiamando i seguenti numeri telefonici nei giorni a
fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12
3346909996 lunedì'
06/46539955 mercoledì'
3316536673 venerdì'
DECRETO DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, a firma del
Prefetto (art. 5) o del Ministro dell'Interno o Sottosegretario
delegato (art. 9), verrà notificato dalla Prefettura in forma
digitale TRAMITE APPLICATIVO CIVES nell'ambito della procedura
informatizzata.
Entro 6 mesi dalla comunicazione/notifica del decreto
, presso il Comune di residenza, dovrà essere prestato giuramento "
alla Repubblica, alla Costituzione e alle leggi dello Stato
" e la cittadinanza italiana sarà acquisita dal
giorno successivo al giuramento
.
In mancanza di giuramento nei termini indicati il decreto non
produrrà alcun effetto (art. 10 L 91/92).
Riferimenti normativi:
Legge 5 febbraio 1992, n. 91
D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
Legge 15 luglio 2009 n. 94
D.L. 4 ottobre 2018 n. 113
Modelli e Circolari Scaricabili:
Dichiarazione responsabilità requisito lingua italiana
Decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113
Circolare n. 12208 del 7/3/2012 - Trasferimento ai Prefetti della competenza ad emanare i provvedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio.
Circolare n. 15006 del 13/4/2012 - Applicazione delle novelle introdotte dall'art. 15, l. 183 del 2011 in materia certificazione.
Avvertenze documentazione richiesta
Documenti Cittadinanza per timbro apostille
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 25/05/2022 alle 11:20
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