Segnalazione del Prefetto all'Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione delle controversie riguardanti operazioni bancari e finanziari
L'Arbitro Bancario Finanziario, istituito ai sensi dell'art.
128-bis del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, è un sistema stragiudiziale di risoluzione delle
controversie riguardanti operazioni e servizi bancari e finanziari,
tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari.
L'articolo 27 - bis comma 1 quinques del decreto legge 24 gennaio
2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012
n. 27, come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012 n. 29,
convertito, con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012 n. 62, ha
attribuito al Prefetto la possibilità di segnalare all'Arbitro
Bancario Finanziario specifiche problematiche relative alle
valutazioni del merito del credito della clientela nell'ambito di
operazioni di finanziamento, su istanza del cliente e previa
acquisizione di informazioni presso la banca interessata.
La procedura di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario è avviata
dal Prefetto che, a tal fine, trasmette alla segreteria tecnica del
collegio competente a seconda del domicilio del cliente (per i
clienti domiciliati in Sicilia la sede è quella di Napoli), una
segnalazione corredata :
a) dall'istanza dell'interessato, di carattere riservato, prodotta
per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo alle spese
di procedura;
b) dall'invito rivolto al Prefetto alla banca di fornire una
risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro 30
giorni, ovvero entro in diverso termine fissato dal Prefetto
medesimo;
c) dalla risposta di cui al precedente punto b), contenente le
osservazioni della banca anche sugli eventuali rilievi formulati
dal cliente o dal Prefetto;
d) da una relazione del Prefetto, contenente l'oggetto del ricorso
e l'esposizione delle ragioni per le quali ritiene necessario
sottoporre la controversia all'Arbitro Bancario Finanziario.
Il Prefetto, qualora intenda formulare richieste o indicare fatti
sui quali la banca non ha potuto esprimersi nella risposta di cui
al punto c), acquisisce le relative controdeduzioni della banca, le
trasmette alla segreteria tecnica insieme alla cennata
documentazione, tenendone conto nella redazione della propria
relazione.
La segnalazione del Prefetto all'Arbitro Bancario Finanziario, che
dovrà essere inviata contestualmente anche all'interessato e alla
banca, potrà essere effettuata entro 60 giorni successivi alla
ricezione della domanda, anche in caso di mancata risposta di
quest'ultima all'invito di cui al punto b) entro il termine ivi
menzionato.
Nei 30 giorni successivi alla ricezione la segreteria tecnica
sottopone la segnalazione con il fascicolo da essa formato
all'esame del collegio per la decisione, salvo eventuali
sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i
30 giorni.
La relativa decisione sarà comunicata alle parti, e, per
conoscenza, al Prefetto.
Gli interessati potranno trasmettere le istanze esclusivamente al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.prefct(at)pec.interno.it, utilizzando la modulistica
presente su questo sito.
Data pubblicazione il 10/01/2013
Ultima modifica il 15/09/2016 alle 11:56
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