Cittadinanza
Conferimento della cittadinanza italiana
Sul portale servizi cittadinanza del Ministero dell'Interno,
utilizzato dai richiedenti, è stato pubblicato il seguente
avviso:
"A partire dal 20 maggio prossimo è possibile effettuare il
pagamento dell'imposta di bollo e/o del contributo di 250 €
tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla
presentazione della domanda.
Sino al giorno 8 Luglio si potranno utilizzare in alternativa le
altre ordinarie modalità di pagamento, dopo tale data PagoPA sarà
l'unica modalità di pagamento."
*** Cittadinanza italiana: revisione del procedimento ***
Circolare 3250 del 12/05/2021
ASSOCIAZIONE PRATICA CON SPID
Qualora l'utente non riuscisse ad associare la sua precedente
domanda alle credenziali SPID, dovrà rivolgersi all'assistenza
cliccando sulla voce "Help Desk" in fondo alla pagina. Ove vi siano
discordanze anagrafiche tra SPID e i dati inseriti nella domanda
inviata, l'utente riceverà in risposta un messaggio, che lo
inviterà a produrre un'autodichiarazione (All. I) attestante le sue
esatte generalità alla Prefettura-Ufficio Cittadinanza, la quale,
effettuate le opportune verifiche, procederà ad autorizzare
l'HELP DESK alle necessarie rettifiche nel sistema. Si ricorda che
entro il 30 settembre 2021 gli utenti interessati dovranno
procedere obbligatoriamente all'associazione con SPID, altrimenti
non potranno verificare l'iter della propria istanza e conoscere le
comunicazioni importanti che lo riguardano
NUOVA APPLICAZIONE
Sul Portale
è stato pubblicato quanta segue: IO APP è a disposizione per gli
aspiranti cittadini, è possibile quindi interagire facilmente anche
con la DLCI dei Ministero dell'Interno. Per conoscere lo stato
delle istanze presentate on line è sufficiente scaricare I'APP sul
proprio smartphone. IO APP consente un immediato contatto
assicurando la massima trasparenza ed efficienza in tutte le fasi
dei procedimento per diventare cittadino italiano.
SCADENZA CERTIFICATI
Con D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (G.D. 30 aprile 2021, n.103)
vengono introdotte, ulteriori proroghe anche per quanta riguarda i
termini di validità di alcuni documenti. Per quanto sopra nei
procedimenti di cittadinanza tutti i certificati prodotti, in
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19,
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla
stessa dichiarazione di cessazione dell'emergenza. In atto 10 stato
di emergenza è fissato al 31.07.2021, salvo ulteriori proroghe.
NUMERI UTILI DA CHIAMARE PER INFORMAZIONI CIRCA LO STATO DELLE
PRATICHE
Per verificare la propria pratica di cittadinanza e leggere le
comunicazioni ricevute si deve accedere all'area riservata. I
richiedenti la cittadinanza italiana possono inoltre chiedere
informazioni e chiarimenti chiamando i seguenti numeri telefonici
nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12: 3346909996
lunedi' 06/46539955 mercoledi' 3316536673 venerdi'
________________________________
Richiesta di cittadinanza italiana, dal 18 maggio con un click
Stop ai modelli cartacei con il sistema informatizzato curato dal
dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero
dell'Interno (circolare n. 0003053 del 23/03/2015)
Si informa che dal 18 maggio 2015 è partito il nuovo servizio -
messo a punto dal dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione del ministero dell'Interno - per l'invio telematico
della domanda di conferimento della cittadinanza italiana.
I vantaggi dell'acquisizione on line consistono nello snellimento
della fase di inserimento nel sistema informatico 'Sicitt' e nella
scomparsa di modelli cartacei.
Cosa deve fare il cittadino
Il richiedente compila la domanda, utilizzando le credenziali
d'accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato,
e la trasmette in formato elettronico, unitamente ad un documento
di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di
origine (atto di nascita e certificato penale) ed alla ricevuta
dell'avvenuto pagamento del contributo di euro 250,00 previsto
dalla legge n. 94/2009 e dal successivo decreto legge n. 118/2018,
convertito in legge n. 132/2018.
Per la compilazione e l'invio online della domanda di cittadinanza
è possibile utilizzare il link
https://cittadinanza.dlci.interno.it
, fino a quando non sarà emanato il D.P.C.M. di cui all'art.
3 bis del decreto legislativo n. 82/2005 detto Codice
dell'Amministrazione Digitale (CAD), il quale disciplinerà
l'acquisizione delle istanze esclusivamente con il Sistema Pubblico
per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese
(SPID)
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius
sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da
padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso
di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio
1992 e successive modifiche e integrazioni.
In base a questi è possibile individuare due tipologie di
concessione:
- CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
- CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )
1) Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani
Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino
italiano può chiedere di acquistare, ai sensi dell'art. 5 della
legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni,
la cittadinanza italiana.
Puoi fare la richiesta se:
- risiedi legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio; (*)
- sei residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.
(*) Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
Cosa fare:
L'invio on-line della domanda di cittadinanza (Mod. A.) va
inoltrato alla Prefettura del luogo di residenza. Se risiedi
all'estero, puoi inoltrare la domanda alla competente Autorità
diplomatico-consolare.
Documentazione richiesta:
Alla domanda devi allegare i seguenti documenti:
- estratto dell'atto di nascita tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda;
- certificato penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi di residenza , debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
- titolo di soggiorno o fotocopia del certificato attestante la regolarità del soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea ;
- eventuale certificato del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide
- certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 (QCER). A dimostrazione di tale conoscenza, si può produrre: 1) un titolo di studio rilasciato da un istituto d'istruzione pubblico o parietario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione; 2) una certificazione rilasciata da uno degli enti riconosciuti dai predetti Ministeri: università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università di Roma Tre; Società Dante Alighieri; 3) Una certificazione rilasciata dalla connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.
- ricevuta di versamento del contributo di euro 250,00;
- marca da bollo da euro 16,00
Se sei
rifugiato e non puoi produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o
il certificato penale
, puoi produrre un atto di notorietà in sostituzione dell'atto di
nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui
attesti la posizione giudiziaria nel tuo Paese.
Se al momento della presentazione dell'istanza la documentazione è irregolare e/o incompleta, la Prefettura o l'Autorità diplomatico-consolare ti inviterà a regolarizzarla, fissandoti un termine, perché tu provveda all' integrazione.
Se non provvederai nei termini richiesti, la Prefettura o l'Autorità diplomatico-consolare dichiarerà inammissibile la tua domanda.
Il termine per la definizione del procedimento è di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa.
Conclusasi favorevolmente l'istruttoria con l'acquisizione del parere della Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza.
Il decreto ti sarà notificato dalla Prefettura del luogo dove risiedi, ovvero se risiedi all'estero dall'Autorità diplomatico-consolare.
Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento devi prestare giuramento al Comune di residenza in Italia o presso l'Autorità diplomatico-consolare all'estero e dal giorno successivo acquisterai la cittadinanza italiana.
Se al momento della presentazione dell'istanza la documentazione è irregolare e/o incompleta, la Prefettura o l'Autorità diplomatico-consolare ti inviterà a regolarizzarla, fissandoti un termine, perché tu provveda all' integrazione.
Se non provvederai nei termini richiesti, la Prefettura o l'Autorità diplomatico-consolare dichiarerà inammissibile la tua domanda.
Il termine per la definizione del procedimento è di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa.
Conclusasi favorevolmente l'istruttoria con l'acquisizione del parere della Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza.
Il decreto ti sarà notificato dalla Prefettura del luogo dove risiedi, ovvero se risiedi all'estero dall'Autorità diplomatico-consolare.
Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento devi prestare giuramento al Comune di residenza in Italia o presso l'Autorità diplomatico-consolare all'estero e dal giorno successivo acquisterai la cittadinanza italiana.
casi per cui è previsto il rigetto della domanda:
- per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica;
- per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per reati di particolare gravità.
Per approfondimenti LINK alla pagina cittadinanza del sito M.I.
2) Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri residenti in Italia
I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere,
ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n.
91, comma 1, e successive modifiche e integrazioni
(comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009,
n.94), la cittadinanza italiana che verrà concessa con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'Interno.
puoi fare la richiesta se:
- sei nato in Italia e vi risiedi legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
- sei figlio o nipote in linea retta di cittadini itlaiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
- sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) ;
- hai prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorità consolare) (art.9, c.1, lett.c);
- sei cittadino U.E. e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
- sei apolide o rifugiato e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);
- sei cittadino straniero e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).
Cosa devi fare:
L'invio on-line della domanda di cittadinanza (Mod.B) va inoltrato
alla Prefettura del luogo di residenza.
Documentazione richiesta:
Alla domanda devi allegare:
- estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenuta del modello di domanda *;
- certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenuta del modello di domanda *;
- titolo di soggiorno o fotocopia del certificato attestante la regolarità del soggiorno per i cittadini europei;
- eventuale certificato dello status di rifugiato o dello status di apolide;
- redditi percepiti negli ultimi tre anni (certificati da Certificazione Unica- Modello Unico- 730) per tutti è necessario produrre l'estratto Conto INPS.
- certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 (QCER). A dimostrazione di tale conoscenza, si può produrre: 1) un titolo di studio rilasciato da un istituto d'istruzione pubblico o parietario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione; 2) una certificazione rilasciata da uno degli enti riconosciuti dai predetti Ministeri: università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università di Roma Tre; Società Dante Alighieri; 3) Una certificazione rilasciata dalla connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori
- certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell'ascendente in linea retta fino al II°grado (art.9 ,c.1, lett.a);
- sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art.9, c.1, lett.b);
- documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9, c.1, lett.c);
- certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato (art.9, c.1, lett.e) e art.16, c.2).
- ricevuta di versamento di euro 250,00
- marca da bollo da euro 16,00
*
Se sei stato riconosciuto
rifugiato e non
puoi produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato
penale, puoi produrre un atto di notorietà in sostituzione
dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di
certificazione in cui attesti la posizione giudiziaria nel
tuo Paese.
Se al momento della presentazione dell'istanza la documentazione è irregolare e/o incompleta la Prefettura o l'Autorità diplomatico-consolare ti inviterà a regolarizzarla, fissandoti un termine, perché tu provveda all' integrazione.
Se non provvederai nei termini richiesti, la Prefettura o l'Autorità diplomatico-consolare dichiarerà inammissibile la tua domanda. Il termine per la definizione del procedimento è di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa.
Se al momento della presentazione dell'istanza la documentazione è irregolare e/o incompleta la Prefettura o l'Autorità diplomatico-consolare ti inviterà a regolarizzarla, fissandoti un termine, perché tu provveda all' integrazione.
Se non provvederai nei termini richiesti, la Prefettura o l'Autorità diplomatico-consolare dichiarerà inammissibile la tua domanda. Il termine per la definizione del procedimento è di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda, se questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa.
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole il decreto
di conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente
della Repubblica viene notificato dalla Prefettura - U.T.G. entro 6
mesi dalla notifica, deve prestare giuramento presso il Comune di
residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno
successivo al giuramento.
Casi di rigetto dell'istanza:
La legge attribuisce un ambito di discrezionalità nella valutazione
degli elementi in possesso dell'Amministrazione. Il diniego può
essere determinato oltre che dai motivi inerenti la sicurezza della
Repubblica, anche da mancanza del periodo di residenza legale,
insufficienza dei redditi del nucleo familiare, presenza di
precedenti penali, insufficiente livello di integrazione e scarsa
conoscenza della lingua italiana.
(scarica il modello)
: Modello B
Modelli Scaricabili:
Riferimenti normativi:
- Legge 5 febbraio 1992, n° 91
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n° 572
- D.P.R. 18 aprile 1994, n° 362
- Legge 15 luglio 2009 n° 94
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 25/05/2022 alle 09:48
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