Circolari e decreti dal Ministero dell'Interno
Novità dal Ministero dell' Interno
Decreto flussi 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020
concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori non
comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2020.
Si informa che è stato registrato dalla Corte dei Conti e sarà
pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2020 il decreto del Presidente
del Consiglio dei
Ministri del 7 luglio 2020, concernente la programmazione
transitoria dei flussi
d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e
non stagionale nel
territorio dello Stato per l'anno 2020 che, ad ogni buon fine, si
allega in copia (all.
1).
Al riguardo, acquisito l'avviso del Ministero degli Affari Esteri e
della
Cooperazione Internazionale in data 25 agosto 2020, si adottano le
seguenti
disposizioni attuative.
LAVORO NON STAGIONALE E AUTONOMO
A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori non
comunitari per l'anno 2020, sono ammessi in Italia, per motivi di
lavoro subordinato
stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non
comunitari entro
una quota massima di
30.850
unità (art. 1 del decreto).
Nell'ambito della quota massima indicata all'art.1, sono ammessi in
Italia, per
motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini
non comunitari entro
una quota di
12.850
unità (art. 2 del decreto), comprese le quote da riservare alla
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per
lavoro autonomo
di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, di cui una
quota di
6.000
ingressi
per lavoro subordinato non stagionale nei settori
dell'autotrasporto, dell'edilizia e
turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno
sottoscritto o stanno per
sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (art.3
del decreto).
La
quota di 12.850
è così ripartita:
- Nell'ambito della quota indicata all'articolo 2, sono ammessi in Italia 100
cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che
abbiano completato
programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi
dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
- Nell'ambito della quota indicata all'art.2 è consentito l'ingresso in Italia
nell'anno 2020, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e
di lavoro
autonomo, di
100
lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei
genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza,
residenti in
Venezuela.
- Nell'ambito della quota di cui all'art. 2, come previsto dall'art. 3 del decreto,
sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non
stagionale nei
settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e
turistico
alberghiero,
6.000
cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per
sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia
migratoria, così
ripartiti:
a)
4500
lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania,
Algeria,
Bangladesh, Bosnia - Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea),
Costa
d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana,
Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova,
Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del
Nord,
Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
b)
1500
lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i
quali nel
corso dell'anno 2020 entrino in vigore accordi di cooperazione in
materia
migratoria.
Nell'ambito della quota prevista all'art 2, è altresì autorizzata
la conversione in
permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a)
4060
permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b)
1500
permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale;
c)
200
permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione
europea.
Nell'ambito della quota di cui all'art.2, è inoltre autorizzata la
conversione in
permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a)
370
permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale
b)
2
0
permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione
europea.
Le quote destinate alle conversioni (
6.150
unità) in permessi di soggiorno per
lavoro subordinato e autonomo, previste dal D.P.C.M., saranno ripartite
a livello
territoriale dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle
Politiche di
Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -
tramite il sistema
informatizzato SILEN - sulla base delle effettive domande che
perverranno agli
Sportelli Unici per l'immigrazione.
Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del D.P.C.M. nella
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote
significative non
utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità
riscontrate sul mercato
del lavoro.
E' consentito inoltre l'ingresso in Italia per motivi di lavoro
autonomo, nell'ambito
della quota di cui all'articolo 2, di
500
cittadini non comunitari residenti all'estero,
appartenenti alle seguenti categorie:
a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di
interesse per
l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non
inferiori a
500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione
almeno di tre
nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni
regolamentate o
vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello
nazionale da
associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo
espressamente
previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione
professionale, ingaggiati da
enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente
previsti dal
decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up
innovative» ai sensi
della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti
previsti dalla
stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura
autonoma con
l'impresa.
Tutte le informazioni nell'allegato decreto.
Data pubblicazione il 18/04/2019
Ultima modifica il 20/10/2020 alle 15:11
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