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Circolari e decreti dal Ministero dell'Interno

Decreto flussi 2020
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020
concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non
comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2020.
Si informa che è stato registrato dalla Corte dei Conti e sarà pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2020 il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 7 luglio 2020, concernente la programmazione transitoria dei flussi
d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel
territorio dello Stato per l'anno 2020 che, ad ogni buon fine, si allega in copia (all.
1).
Al riguardo, acquisito l'avviso del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale in data 25 agosto 2020, si adottano le seguenti
disposizioni attuative.
 
LAVORO NON STAGIONALE E AUTONOMO
A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non
comunitari per l'anno 2020, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato
stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro
una quota massima di 30.850 unità (art. 1 del decreto).
Nell'ambito della quota massima indicata all'art.1, sono ammessi in Italia, per
motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro
una quota di 12.850 unità (art. 2 del decreto), comprese le quote da riservare alla
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo
di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, di cui una quota di 6.000 ingressi
per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e
turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per
sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria (art.3 del decreto).
La quota di 12.850 è così ripartita:
  1. Nell'ambito della quota indicata all'articolo 2, sono ammessi in Italia 100
cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato
programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi
dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  1. Nell'ambito della quota indicata all'art.2 è consentito l'ingresso in Italia
nell'anno 2020, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro
autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei
genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in
Venezuela.
  1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 2, come previsto dall'art. 3 del decreto,
sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei
settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico
alberghiero, 6.000 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per
sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così
ripartiti:
               a) 4500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria,
Bangladesh, Bosnia - Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa
d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana,
Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova,
Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord,
Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
                 b) 1500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel
corso dell'anno 2020 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia
migratoria.
Nell'ambito della quota prevista all'art 2, è altresì autorizzata la conversione in
permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
              a) 4060 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
              b) 1500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale;
              c) 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione
europea.
Nell'ambito della quota di cui all'art.2, è inoltre autorizzata la conversione in
permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
              a) 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale
              b) 2 0 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione
europea.
Le quote destinate alle conversioni ( 6.150 unità) in permessi di soggiorno per
lavoro subordinato e autonomo, previste dal D.P.C.M., saranno ripartite a livello
territoriale dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di
Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - tramite il sistema
informatizzato SILEN - sulla base delle effettive domande che perverranno agli
Sportelli Unici per l'immigrazione.
Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del D.P.C.M. nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora vengano rilevate quote significative non
utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato
del lavoro.
E' consentito inoltre l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito
della quota di cui all'articolo 2, di 500 cittadini non comunitari residenti all'estero,
appartenenti alle seguenti categorie:
                     a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per
l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a
500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre
nuovi posti di lavoro;
                    b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o
vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da
associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
                    c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente
previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
                    d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da
enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal
decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
                    e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi
della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla
stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con
l'impresa.
 
Tutte le informazioni nell'allegato decreto.
 
 

Data pubblicazione il 18/04/2019
Ultima modifica il 20/10/2020 alle 15:11

 
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