Segnalazione del Prefetto all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Gestione credito a famiglie e imprese
In materia di accesso al credito, l'art.27-bis, comma 1-quinquies,
del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 , convertito con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, come modificato dal
decreto legge 24 marzo 2012, n.29 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 maggio 2012, n.62 , ha attribuito al
Prefetto la possibilità di segnalare all'Arbitro Bancario
Finanziario
(istituito ai sensi dell'art. 128-bis del Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia) specifiche problematiche relative
alle valutazioni del merito del credito della clientela nell'ambito
di operazioni di finanziamento,
su istanza del cliente e previa acquisizione di informazioni presso
la banca interessata.
La procedura di ricorso è avviata dal Prefetto che, a tal fine,
trasmette alla segreteria tecnica del collegio competente (Milano,
Roma e Napoli, a seconda del domicilio del cliente) una
segnalazione corredata da :
- Istanza dell'interessato, di carattere riservato, prodotta per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura;
- Invito rivolto dal Prefetto alla banca di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro 30 giorni, ovvero entro il diverso termine fissato dal Prefetto medesimo;
- Risposta di cui al precedente punto, contenente le osservazioni della banca anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;
- Una relazione del Prefetto, contenente l'oggetto del ricorso e l'esposizione delle ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la controversia all'ABF.
Gli interessati potranno trasmettere istanza al Prefetto,
utilizzando l'apposito modulo, esclusivamente al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata: prefettura.prefbr(at)pec.interno.it
.
Si precisa che
possono
essere oggetto di segnalazione da parte del Prefetto all'Arbitro
Bancario Finanziario (ABF) esclusivamente operazioni di
finanziamento riguardanti i rapporti con le banche e
non anche con le "società finanziarie"
.
Data pubblicazione il 06/11/2012
Ultima modifica il 09/04/2013 alle 11:21
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