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Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi
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Segnalazione del Prefetto all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

In materia di accesso al credito, l'art.27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 , convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n.29 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n.62 , ha attribuito al Prefetto la possibilità di segnalare all'Arbitro Bancario Finanziario (istituito ai sensi dell'art. 128-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) specifiche problematiche relative alle valutazioni del merito del credito della clientela nell'ambito di operazioni di finanziamento, su istanza del cliente e previa acquisizione di informazioni presso la banca interessata.
La procedura di ricorso è avviata dal Prefetto che, a tal fine, trasmette alla segreteria tecnica del collegio competente (Milano, Roma e Napoli, a seconda del domicilio del cliente) una segnalazione corredata da :
  • Istanza dell'interessato, di carattere riservato, prodotta per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura;
  • Invito rivolto dal Prefetto alla banca di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro 30 giorni, ovvero entro il diverso termine fissato dal Prefetto medesimo;
  • Risposta di cui al precedente punto, contenente le osservazioni della banca anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;
  • Una relazione del Prefetto, contenente l'oggetto del ricorso e l'esposizione delle ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la controversia all'ABF.
Gli interessati potranno trasmettere istanza al Prefetto, utilizzando l'apposito modulo, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: prefettura.prefbr(at)pec.interno.it .
Si precisa che possono essere oggetto di segnalazione da parte del Prefetto all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) esclusivamente operazioni di finanziamento riguardanti i rapporti con le banche e non anche con le "società finanziarie" .

Data pubblicazione il 06/11/2012
Ultima modifica il 09/04/2013 alle 11:21

 
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