White List - Modelli
Modelli relativi all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List)
White List contro le infiltrazioni mafiose
Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
L'
art.
1, commi 52-57, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, c.d.
Legge anticorruzione, ha previsto l'istituzione presso ogni
Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori, operanti in settori "sensibili" non soggetti a
rischio di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List".
Tale elenco ha lo scopo di rendere più efficaci i controlli
antimafia nei confronti dei soggetti economici operanti nei settori
maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa, attraverso
un'azione preventiva di contrasto alla criminalità organizzata.
Con il
D.P.C.M.
18 aprile 2013, successivamente modificato dal
D.P.C.M.
24 novembre 2016, sono state disciplinate modalità per
l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco in questione e per lo
svolgimento delle correlate attività di verifica.
Ai sensi dell'
art.
1, comma 52 della Legge 190/2012, le stazioni Appaltanti,
prima di sottoscrivere, autorizzare un contratto o un subcontratto,
di qualsiasi importo, relativi alle attività elencate dall'
art.
1, comma 53 della citata Legge, dovranno
obbligatoriamente
acquisire, la comunicazione e l'informazione antimafia mediante
consultazione delle White List.
Il catalogo dei settori maggiormente esposti a rischio di
infiltrazione mafiosa, individuati dall'
art.
1, comma 53, della Legge n. 190/2012, è stato di recente
modificato dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con
Legge 5 giugno 2020, n. 40, articolato secondo le seguenti sezioni:
Sez. I
Estrazione, fornitura e trasporto di terra
e materiali inerti;
Sez. II
Confezionamento, fornitura e trasporto di
calcestruzzo e di bitume;
Sez. III
Noli a freddo di macchinari;
Sez. IV
Fornitura di ferro lavorato;
Sez. V
Noli a caldo;
Sez. VI
Autotrasporto per conto terzi;
Sez. VII
Guardiania dei cantieri;
Sez. VIII
Servizi funerari e cimiteriali;
Sez. IX
Ristorazione, gestione delle mense e catering;
Sez. X
Servizi ambientali, comprese le attività di
raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per
conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché
le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi
connessi alla gestione dei rifiuti.
L'iscrizione nell'elenco ha natura volontaria e tiene luogo della
comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai
fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o
subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali
essa è stata disposta, sempre che permangano inalterate,
relativamente ai soggetti e alla composizione del capitale sociale,
le seguenti condizioni:
- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all' art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.
L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta,
salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
PREFETTURA COMPETENTE
Competente a ricevere la richiesta di iscrizione è la Prefettura
della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede
legale.
Se l'impresa è costituita all'estero, è competente la Prefettura
della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'
art.
2508
C.C.
Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel
territorio dello Stato, è competente la Prefettura nel cui elenco è
richiesta l'iscrizione.
PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE
Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale
rappresentante della società deve presentare istanza alla
Prefettura di Biella specificando il settore o i settori di
attività per cui chiede l'iscrizione, avvalendosi del "Mod. B -
Presentazione istanza".
L'istanza dovrà essere corredata con la "Dichiarazione
sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A." concernente:
1) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio
contenente l'indicazione di TUTTI i componenti che ricoprono
cariche all'interno della società
(per le società di capitali la dichiarazione dovrà riportare
l'indicazione dei soci e dei titolari di diritti su quote e
azioni);
2) generalità complete del direttore tecnico e/o responsabile
tecnico, ove previsti;
3) organo di vigilanza di cui al D. Lgs. n. 231/2011, ove
presente, con indicazione delle generalità dei singoli componenti.
Per ciascuno dei soggetti indicati all'
art.
85 del D. Lgs. n. 159/2011 sarà altresì necessario allegare
la "Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi" concernente le
generalità complete dei familiari conviventi di maggiore età.
Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la richiesta è
integrata con:
- dichiarazione del rappresentante legale nella quale siano
indicati tutti i consorziati, con le relative generalità, che
detengano una partecipazione pari almeno al 5%.
- copia delle dichiarazioni sostitutive dei
certificati di iscrizione alla Camera di Commercio, riferite alle
singole società consorziate.
L'istanza dovrà essere trasmessa per posta elettronica certificata
all'indirizzo
protocollo.prefbi(at)pec.interno.it
, specificando nell'oggetto "Richiesta iscrizione in White List".
La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad
accertare l'insussistenza delle condizioni ostative, dispone
l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano
condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione
dandone notizia all'interessato.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA
L'impresa iscritta nell'elenco ha l'onere di comunicare alla
Prefettura le modifiche intervenute successivamente all'ammissione
alle white list riguardanti i propri assetti proprietari e gli
organi sociali nel termine di 30 giorni dalla data dell'adozione
dell'atto o della stipula del contratto che le ha determinate. Le
società di capitali quotate in mercati regolamentati hanno l'onere
di comunicare le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal
testo unico di cui al
D. Lgs.
n. 24 febbraio 1998, n. 58.
Per l'effettuazione di tali comunicazioni potrà essere utilizzato
l'allegato "Mod. C -Comunicazione modifiche assetti proprietari e
organi sociali".
La mancata comunicazione comporta la cancellazione
dall'elenco.
RICHIESTA DI RINNOVO DELL'ISCRIZIONE
Almeno trenta giorni prima della data di scadenza dell'iscrizione,
l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla Prefettura
l'interesse a permanere nell'elenco. Detta comunicazione può
riguardare anche settori di attività ulteriori o diversi da quelli
per cui l'impresa risulta già iscritta purché ricompresi nel
catalogo dei settori maggiormente esposti a rischio di
infiltrazione mafiosa.
Per l'effettuazione di tali comunicazioni potrà essere utilizzato
l'allegato "Mod. D - Interesse a permanere nell'elenco"
Modelli:









Data pubblicazione il 23/08/2013
Ultima modifica il 15/07/2022 alle 10:35
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