Rating legalità
Rating legalità e allegati
Agevolazioni nell'accesso al credito bancario ed ai finanziamenti
pubblici per lo sviluppo alle quali possono accedere le imprese
"virtuose" che soddisfano i criteri del rating di legalità.
L'istituto del "rating di legalità" è stato introdotto dall'art.
5-ter comma I dei D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1- c.d. decreto "Cresci
Italia" - convertito con 1nodificazioni dalla Legge 24 Marzo 2012,
n. 27, al fine di pro1nuovere l'inserimento di principi etici nei
comportamenti aziendali nonché di favorire - secondo modalità da
stabilirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze e dello
Sviluppo Economico - l'accesso delle imprese al credito bancario ed
ai finanziamenti erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.
Le inodalità attuative per l'attribuzione del suddetto rating alle
imprese aventi un fatturato minimo di due milioni di euro sono
state disciplinate dal Regolamento adottato il 14 Novembre 2012
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in raccordo
con il Ministero dell'Interno ed il Dicastero della Giustizia (All.
1).
Il 20 Febbrai o 2014 è stato adottato il Decreto n. 57 dei Ministri
dell'Economia e Finanze e dello Sviluppo Economico, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 Aprile 2014 (All. 2), che ha
individuato le modalità in base alle quali si tiene conto del
rating attribuito alle imprese in sede di concessione di
finanziamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 3) e
di accesso al credito bancario (artt. 4,5 e 6).
In patiicolare, il suddetto Decreto chiarisce all'ati. 1 che per
"concessioni di finanziamenti da parte delle pubbliche
amministrazioni" sono da intendersi gli interventi di sostegno
pubblico per lo sviluppo delle attività produttive di cui al D. Lgs.
31 Marzo 1998 n. 123 (All. 3) da erogarsi attraverso una delle
modalità indicate ali'art. 7 dello stesso Decreto Legislativo
(credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia,
contributo in conto capitale, contributo in conto interessi e
finanziamento agevolato).
Al fine di snellire gli oneri burocratici per i soggetti a cui è
stato attribuito il rating di legalità, l'art. 3 co. 2 del Decreto
Intermin isteriale n. 5712014 esonera le imprese richiedenti il
beneficio economico sopra indicato dall'obbligo d i dichiarare il
possesso dei requ isiti soggettivi elencati dall'art. 2 co. 2 del
Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Conconenza e del
Mercato ma impone alla Pubblica Amministrazione di verificare,
prima dell'erogazione del contributo richiesto, la permanenza del
requ isito dell'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei soggetti in
possesso del rating di legalità pubblicato sul sito dell'Autorità.
L'esigenza di semplificazione, tuttavia, incontra un limite nella
necessità di evitare qualsiasi possibile rischio di infiltrazione
mafiosa e, a tal fine, l'articolo in esame fa, comunque, salva
l'applicazione delle disposizioni del Codice antimafia di cui al
D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni.
Per la graduazione delle richieste di concessione dei benefici
economici in questione il successivo comma 3 del medesimo aiiicolo
3 introduce specifici sistemi di premi alità (preferenza in
graduatoria, attribuzione di punteggio aggiuntivo e riserva di
quota delle risorse finanziarie allocate) che le Pubbliche
Amministrazioni prescelgono in considerazione della natura,
dell'entità e delle finalità del finanziamento nonché dei
destinatari e della proced ura per l'erogazione. Tali sistemi
possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito
dall'impresa richiedente in sede di attribuzione del rating (art.
3, co. 4).
Il O.I. n. 57/2014 concede alle Amministrazioni erogatrici (Stato,
Regioni, Enti locali) un termine di 120 giorni, che scadrà il 7
agosto 2014, entro il quale applicare le citate disposizioni (art.
3, co. 5).
Per quanto concerne le modalità di considerazione del rating di
legalità delle imprese in sede di accesso al credito bancario,
l'attribuzione del rating viene valorizzata nella istruttoria per
la concessione del finanziamento ai fini di una riduzione dei tempi
e dei relativi costi (art. 4, co. 1), nonché nella determinazione
delle condizioni economiche di erogazione (art. 4, co. 3).
Si tratta tuttavia di indicazioni non vincolanti per gli Istituti
di Credito i quali possono decidere di non tenere in considerazione
la circostanza che all'hnpresa richiedente il finanziamento sia
stato attribuito il rating di legalità.
In tal caso però essi devono inviare alla Banca d'Itali a, cui
compete la vigilanza sull'osservanza delle citate disposizioni
(art. 5, co. 1), entro il 30 Aprile di ogni anno, una dettagliata
relazione sui casi in cui il rating di legalità non ha influito sui
tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di
erogazione, illustrandone le ragioni sottostanti (mi. 6, co. l). Le
informazioni così acquisite vengono utilizzate dalla Banca d'Italia
per pubblicare annualmente, a fini statistici, dati aggregati
relativi ai casi di omessa considerazione del rating di legalità.
Il Ministero dell'Interno ha colto, a livello nazionale, un
significativo interesse manifestato dalle imprese verso il sistema
premiale in argomento che emerge dai dati pubblicati sul sito
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dai quali si
evince che tale riconoscimento è stato attribuito a 118 soggetti
nel 2013 ed a 24 soggetti nel primo trimestre
2014.
2014.
L'auspicabile sempre più frequente ricorso agli strumenti sopra
richiamati individuati dal legislatore consentirà di incentivare le
imprese "sane" in una prospettiva di prevenzione della corruzione e
delle infiltrazioni criminali a tutela della economia legale.
Data pubblicazione il 08/01/2015
Ultima modifica il 08/01/2015 alle 11:37
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