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Rating legalità

Agevolazioni nell'accesso al credito bancario ed ai finanziamenti pubblici per lo sviluppo alle quali possono accedere le imprese "virtuose" che soddisfano i criteri del rating di legalità.
L'istituto del "rating di legalità" è stato introdotto dall'art. 5-ter comma I dei D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1- c.d. decreto "Cresci Italia" - convertito con 1nodificazioni dalla Legge 24 Marzo 2012, n. 27, al fine di pro1nuovere l'inserimento di principi etici nei comportamenti aziendali nonché di favorire - secondo modalità da stabilirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze e dello Sviluppo Economico - l'accesso delle imprese al credito bancario ed ai finanziamenti erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.
Le inodalità attuative per l'attribuzione del suddetto rating alle imprese aventi un fatturato minimo di due milioni di euro sono state disciplinate dal Regolamento adottato il 14 Novembre 2012 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in raccordo con il Ministero dell'Interno ed il Dicastero della Giustizia (All. 1).
Il 20 Febbrai o 2014 è stato adottato il Decreto n. 57 dei Ministri dell'Economia e Finanze e dello Sviluppo Economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 Aprile 2014 (All. 2), che ha individuato le modalità in base alle quali si tiene conto del rating attribuito alle imprese in sede di concessione di finanziamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 3) e di accesso al credito bancario (artt. 4,5 e 6).
In patiicolare, il suddetto Decreto chiarisce all'ati. 1 che per "concessioni di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni" sono da intendersi gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive di cui al D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 123 (All. 3) da erogarsi attraverso una delle modalità indicate ali'art. 7 dello stesso Decreto Legislativo (credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia,
contributo in conto capitale, contributo in conto interessi e finanziamento agevolato).
Al fine di snellire gli oneri burocratici per i soggetti a cui è stato attribuito il rating di legalità, l'art. 3 co. 2 del Decreto Intermin isteriale n. 5712014 esonera le imprese richiedenti il beneficio economico sopra indicato dall'obbligo d i dichiarare il possesso dei requ isiti soggettivi elencati dall'art. 2 co. 2 del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Conconenza e del Mercato ma impone alla Pubblica Amministrazione di verificare, prima dell'erogazione del contributo richiesto, la permanenza del requ isito dell'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei soggetti in possesso del rating di legalità pubblicato sul sito dell'Autorità.
L'esigenza di semplificazione, tuttavia, incontra un limite nella necessità di evitare qualsiasi possibile rischio di infiltrazione mafiosa e, a tal fine, l'articolo in esame fa, comunque, salva l'applicazione delle disposizioni del Codice antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni.
Per la graduazione delle richieste di concessione dei benefici economici in questione il successivo comma 3 del medesimo aiiicolo 3 introduce specifici sistemi di premi alità (preferenza in graduatoria, attribuzione di punteggio aggiuntivo e riserva di quota delle risorse finanziarie allocate) che le Pubbliche Amministrazioni prescelgono in considerazione della natura, dell'entità e delle finalità del finanziamento nonché dei destinatari e della proced ura per l'erogazione. Tali sistemi possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito dall'impresa richiedente in sede di attribuzione del rating (art. 3, co. 4).
Il O.I. n. 57/2014 concede alle Amministrazioni erogatrici (Stato, Regioni, Enti locali) un termine di 120 giorni, che scadrà il 7 agosto 2014, entro il quale applicare le citate disposizioni (art. 3, co. 5).
Per quanto concerne le modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese in sede di accesso al credito bancario, l'attribuzione del rating viene valorizzata nella istruttoria per la concessione del finanziamento ai fini di una riduzione dei tempi e dei relativi costi (art. 4, co. 1), nonché nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione (art. 4, co. 3).
Si tratta tuttavia di indicazioni non vincolanti per gli Istituti di Credito i quali possono decidere di non tenere in considerazione la circostanza che all'hnpresa richiedente il finanziamento sia stato attribuito il rating di legalità.
In tal caso però essi devono inviare alla Banca d'Itali a, cui compete la vigilanza sull'osservanza delle citate disposizioni (art. 5, co. 1), entro il 30 Aprile di ogni anno, una dettagliata relazione sui casi in cui il rating di legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione, illustrandone le ragioni sottostanti (mi. 6, co. l). Le informazioni così acquisite vengono utilizzate dalla Banca d'Italia per pubblicare annualmente, a fini statistici, dati aggregati relativi ai casi di omessa considerazione del rating di legalità.
Il Ministero dell'Interno ha colto, a livello nazionale, un significativo interesse manifestato dalle imprese verso il sistema premiale in argomento che emerge dai dati pubblicati sul sito dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dai quali si evince che tale riconoscimento è stato attribuito a 118 soggetti nel 2013 ed a 24 soggetti nel primo trimestre
2014.
L'auspicabile sempre più frequente ricorso agli strumenti sopra richiamati individuati dal legislatore consentirà di incentivare le imprese "sane" in una prospettiva di prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni criminali a tutela della economia legale.
 

Data pubblicazione il 08/01/2015
Ultima modifica il 08/01/2015 alle 11:37

 
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