Comunicazioni
la Prefettura U.T.G. provvede al rilascio delle certificazioni antimafia
VICEPREFETTO:Dott. Giuseppe DINARDO
Email: giuseppe.dinardo(at)interno.it
Addetto: Dott.ssa Daniela Alfonsi, Sig.ra Maria Antonietta Grasso, Sig.ra Anna De Santis --
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Simonetti, 36
Telefoni:
Email: giuseppe.dinardo(at)interno.it
Antimafia
Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe DinardoAddetto: Dott.ssa Daniela Alfonsi, Sig.ra Maria Antonietta Grasso, Sig.ra Anna De Santis --
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Simonetti, 36
Telefoni:
Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del
D. Lgs. 159/2011, inerenti alla documentazione antimafia, i
soggetti di cui all'
art.
97 comma 1
acquisiscono d'ufficio
, tramite la Banca dati nazionale unica, la documentazione
antimafia (comunicazioni ed informazioni).
Non saranno istruite le istanze che perverranno dai soggetti
privati (società).
A tal riguardo, si avvisano gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti
e, più in generale, i soggetti di cui all'
art.
97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, che dal
07/01/2016
la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia è
pienamente operativa.
Di conseguenza, la documentazione antimafia (comunicazione ed
informazione antimafia) dovrà essere acquisita mediante
consultazione della Banca dati nazionale da parte dei soggetti di
cui all'
articolo 97
comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati.
Le richieste di documentazione antimafia che perverranno a questa
Prefettura mediante modalità differenti dalla consultazione della
Banca dati nazionale saranno restituite.
MODALITA' DI ACCREDITAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA
DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA.
I soggetti aventi sede ad Ascoli Piceno e provincia, indicati dall'
art.
97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, potranno chiedere
all'Ufficio Antimafia gli accrediti per la consultazione della
Banca dati nazionale, attraverso la modulistica scaricabile
dall'apposita sezione contenuta nel sito della Prefettura di Ascoli
Piceno alla sezione Banca Dati nazionale unica Antimafia.
COMUNICAZIONI ANTIMAFIA
(ex
art.
87 e seguenti
D. Lgs.
06/09/2011, n. 159)
La
comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della
sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione
o di divieto di cui all'
art.
67 del D. Lgs n. 159 del 06/09/2011 (
art.
84, co. 2
D.
Lgs.
159/2011).
Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (
art.
67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011):
▪ provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di
prevenzione di cui all'
art.
5 del D. Lgs. 159/2011;
▪ condanne con sentenza definitiva o confermata in appello
per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'
art.
51, comma 3-bisc.p.p.
CHI PUO' FARE LA RICHIESTA (
art.
83 commi 1 e 2
D. Lgs.
159/2011).
La documentazione antimafia è acquisita mediante consultazione
della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia da
parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D. Lgs.
159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente
accreditati.
DOVE FARE LA RICHIESTA (
art.
87 comma 2 lett. a) e b) D
. Lgs.
159/2011).
Le comunicazioni antimafia dovranno essere acquisite dagli Enti
Pubblici/Stazioni Appaltanti esclusivamente mediante la
consultazione della Banca dati nazionale.
N.B.
Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema
informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di
rilascio della documentazione antimafia.
La comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto soltanto nei
seguenti casi:
- a) qualora dalla consultazione della banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 e gli esiti delle verifiche diano esito negativo (in caso contrario verrà adottata una comunicazione antimafia interdittiva);
- b) qualora la consultazione della banca dati nazionale sia eseguita per un soggetto che risulti non censito.
In tali casi, competente è il prefetto della provincia in cui
hanno:
- residenza le persone fisiche;
- sede legale le imprese, le associazioni o i consorzi;
- sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello
Stato le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;
- sede gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (soggetti
richiedenti),nel caso di società costituite all'estero, prive di
una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello
Stato.
QUANDO FARE LA RICHIESTA
La comunicazione antimafia deve essere richiesta nei seguenti casi:
licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed
autorizzazioni al commercio;
concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché
concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per
l'esercizio di attività imprenditoriali;
concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la
pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di
valore superiore a 150.000,00 € e inferiore alla soglia
comunitaria;
concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune,
a prescindere dal loro valore complessivo
, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo
acquisiti, che usufruiscono di fondi europei;
iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e
servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della
Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e
nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio,
concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività
imprenditoriali, comunque denominati;
contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte
dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità' europee, per
lo svolgimento di attività' imprenditoriali;
contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo
superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 5.548.000,00
(iva esclusa);
contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a
€ 150.000,00 ma inferiore a € 221.000,00 (iva esclusa);
contratti relativi ai c.d. servizi sociali di cui all'
art.
35 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 all. IX, di importo superiore
a 150.000,00 € ma inferiore a 750.000,00 € (iva esclusa);
per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi
postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal
Regolamento UE n. 1251/2011):
◘ Opere e lavori pubblici di importo inferiore a €
5.548.000,00;
◘ Forniture e servizi: inferiore a € 443.000,00.
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici
aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (
art.
20 Direttiva 2004/17/CE).
E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle
concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere
l'applicazione della predetta normativa.
LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA NON VA RICHIESTA NEI SEGUENTI CASI
(
art.
83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011):
in tutti i casi in cui deve essere richiesta l' informazione
antimafia;
per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore
complessivo non superi i 150.000,00 euro;
per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni,
enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente
pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o
da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di
servizi pubblici, contraenti generali di cui all'
art.
194 del Dlgs. N. 50/2016;
per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed
altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e
quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano
sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla
verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere
la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di
decadenza previste dall'
art.
67 del D. Lgs. 159/2011;
per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di
polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di
pubblica sicurezza;
per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione
di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e
professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore
di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche
previsti dall'
art.
80, comma del D. Lgs. n. 50/2016.
VALIDITA'
La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data
di acquisizione (
art.
86 comma 1 D. Lgs. 159/2011)
I soggetti di cui all'
articolo 83
, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di
data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto
e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se
il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data
successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione
antimafia (co. 5
art.
86
D. Lgs.
159/2011).
AUTOCERTIFICAZIONE (
art.
89
D.
Lgs.
159/2011)
La comunicazione antimafia può essere sostituita da apposita
dichiarazione sottoscritta con le modalità di cui all'
art.
38 del
D.P.R.
n. 445/2000 qualora si tratti di (vedi modello 1)
- 1 . contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti;
- provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
- 3 . attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla A. competente;
- 4 . attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con P.R. 26.4.1992, n. 300 e successive modificazioni (vedi modello autocertificazione comunicazione antimafia).
La comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione
anche nel caso in cui la Banca dati nazionale unica antimafia non
sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi
eccezionali
.
PROCEDIMENTO DI RILASCIO
Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la
sussistenza di cause ostative ex
art.
67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario
effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è
rilasciata entro
30 giorni
dalla data consultazione della banca dati nazionale unica se gli
esiti degli accertamenti siano negativi.
Decorso il termine suddetto, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti
procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa
acquisizione dell'autocertificazione di cui all'
art.
89 del D. Lgs. 159/2011.
In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le
altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto
condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai
contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già
eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso si applicano anche quando la sussistenza
delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del
contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al
subcontratto.
Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1,
lettera g) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da
parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,
della comunicazione antimafia liberatoria.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Lgs. 06/09/2011, n. 159;
Lgs. 15/11/2012, n. 218;
D. Lgs.
13/10/2014 n. 153:
Legge 17 ottobre 2017, n. 161.
Data pubblicazione il 20/09/2006
Ultima modifica il 18/06/2020 alle 12:29
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