Legalizzazione documenti
Attestazione qualità legale Pubblico Ufficiale che appone la firma su un documento
Area IV
VICEPREFETTO: Dott.ssa Grazia Branca
Responsabile del procedimento:
è il dirigente dell'area
Addetti:
Funzionario Dr Giuseppe Lusuriello
sig. Gabriele Domenichelli
sig.a Antonella Scanu
sig. Gabriele Domenichelli
sig.a Antonella Scanu
Ubicazione dell'Ufficio:
Via Matteotti n.46
Email dell'ufficio per informazioni: cittadinanza.pref_ancona(at)interno.it
Email dell'ufficio per informazioni: cittadinanza.pref_ancona(at)interno.it
Domicilio digitale Prefettura:
protocollo.prefan(at)pec.interno.it
Telefono PER INFORMAZIONI :
071/2282632
Giorni ed orari di ricevimento telefonico:
- Lunedì dalle 11:00 alle 13:00
- Mercoledì dalle11:00 alle 13:00
- Giovedì dalle 11:00 alle 13:00
Il pubblico viene ricevuto
esclusivamente su prenotazione il GIOVEDI dalle 8.30 alle 13.00
, da effettuarsi con le seguenti modalità:
- tramite richiesta all'indirizzo e-mail cittadinanza.pref_ancona(at)interno.it ;
- telefonicamente, al numero 071/2282632, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, ore 11:00/13:00.
Le agenzie funerarie,
per adempimenti urgenti
vengono ricevute previo appuntamento telefonico
almeno un giorno antecedente l'utilizzo dell'atto
al numero 071/22821, avendo cura di inviare copia documenti
all'indirizzo
cittadinanza.pref_ancona(at)interno.it
con recapito telefonico per eventuali comunicazioni d'ufficio.
In alternativa, è possibile utilizzare il servizio postale,
trasmettendo per posta o corriere la documentazione da legalizzare
o
apostillare
, avendo cura di indicare un recapito telefonico e di specificare
lo Stato estero di destinazione (nel caso si tratti di
documentazione italiana da valere all'estero)
e di allegare una busta affrancata (in base al peso dei documenti)
e indirizzata (in mancanza della quale non si potrà procedere alla
restituzione)
, oltre alle eventuali marche da bollo necessarie (basandosi
sull'apposita
guida al trattamento fiscale
).
Non è possibile ottenere la rispedizione tramite corriere,
Raccomandata, Poste Deliverybox e in generale qualunque forma che
comporti per l'Ufficio Legalizzazioni operazioni diverse
dall'imbucare nella cassetta postale la busta inviata per la
restituzione
.
L'indirizzo per la spedizione è il seguente:
Prefettura-U.T.G. di Ancona
Ufficio Legalizzazioni
Via Matteotti n. 46
60121 - ANCONA (aggiungere ITALIA, se si scrive dall'estero)
Prefettura-U.T.G. di Ancona
Ufficio Legalizzazioni
Via Matteotti n. 46
60121 - ANCONA (aggiungere ITALIA, se si scrive dall'estero)
È anche possibile consegnare la documentazione da legalizzare o
apostillare
(confezionata insieme alla busta affrancata e indirizzata per la
restituzione, al recapito telefonico e all'indicazione dello Stato
estero di destinazione) alla sede centrale della Prefettura-U.T.G.
di Ancona, sita in Piazza del Plebiscito n. 13, 5° piano (
e non alla sede in Via Matteotti n. 46
).
*******************
Chi può fare la richiesta:
Chiunque debba far valere all'estero davanti ad autorità estere atti e documenti formati in Italia.
Chiunque debba far valere in Italia atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia.
Tempi di erogazione del servizio:
La riconsegna (nel caso di appuntamento) o rispedizione (nel caso
di invio a mezzo posta, con le modalità specificate sopra) degli
atti e documenti legalizzati o
apostillati
, avviene nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta
giorni dalla ricezione (art. 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n.
241, decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284,
Tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 ottobre 2012, n. 214).
I termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un
periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità
non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione
stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni (art. 2, comma 7, legge n. 241/1990).
GENERALITA'
La legalizzazione di firma è definita come "l'attestazione
ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma
sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità
della firma stessa" (art. 1, comma 1, lettera
l), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come sostituito
dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137):
nel seguito, verranno utilizzati con lo stesso significato i
termini "atto", "certificato", "documento" e "documentazione".
Come si vede dalla definizione, la legalizzazione (come anche
l'Apostille,
della quale si dirà nel seguito) è in sostanza un'autentica di
firma, che non certifica in alcun modo l'autenticità del contenuto
dell'atto legalizzato (o
apostillato).
Legalizzazione e
Apostille
si applicano solo agli atti e documenti pubblici, come definiti
dalla normativa nazionale e internazionale (comunitaria, pattizia,
etc.): pertanto non possono essere legalizzati o
apostillati
atti e documenti privati, se non previamente sottoposti a una
"trasformazione" in atti e documenti pubblici, nei modi consentiti
dalla legge (autentica, copia conforme, registrazione, data certa,
etc.).
Di seguito, verranno esaminati separatamente i casi degli atti e
documenti italiani da valere all'estero e di quelli esteri da
valere in Italia, spiegando le procedure relative e indicando
successivamente le particolarità alle quali prestare attenzione.
ATTI E DOCUMENTI ITALIANI DA VALERE ALL'ESTERO
In assenza di accordi internazionali più favorevoli, gli atti e
documenti formati in Italia e da valere all'estero, devono subire
di solito (cioè quando la legge dello Stato di destinazione lo
richiede) un doppio procedimento di legalizzazione, il primo da
parte dell'organo italiano competente (legalizzazione nazionale,
della quale si dirà nel seguito) e il secondo dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari competenti per l'Italia da parte dello
Stato di destinazione: dato però che, per la legge di quello Stato,
una o entrambe queste legalizzazioni potrebbero non essere
necessarie, si consiglia di informarsi preventivamente presso la
relativa rappresentanza diplomatica o consolare.
Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione
derivanti da leggi o da accordi internazionali (art. 33, comma 5,
D.P.R. n. 445/2000; devono intendersi altresì considerate le
normative comunitarie): il caso più importante è la sostituzione
della doppia legalizzazione con la formalità unica dell'
Apostille
.
L'
Apostille
è una speciale attestazione, prevista dalla
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
, che può essere apposta sotto forma di timbro, foglio allegato,
adesivo o altro ancora, purché esista una congiunzione materiale
fra l'atto o documento e la relativa
Apostille
(o la stessa venga apposta in forma elettronica: c.d.
e-Apostille): essa garantisce l'autenticità di un atto pubblico e
la qualità legale dell'Autorità rilasciante ed è valida solo fra
gli
Stati aderenti alla predetta Convenzione
, con le decorrenze per ciascuno Stato indicate
nell'apposita guida
.
Tutte le informazioni sull'
Apostille
(comprese le date di adesione alla Convenzione dei vari
Stati), si trovano nell'
Apostille Section
del sito internet della Conferenza dell'Aja sul Diritto Privato
Internazionale (HCCH)
.
Esistono tuttavia accordi e normative comunitarie più favorevoli,
che eliminano cioè anche la formalità dell'
Apostille:
i principali sono riportati nel seguito (sezione
Accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie
)
e anch'essi valgono ovviamente solo fra gli Stati aderenti e
con le relative decorrenze. Sia l'applicazione della Convenzione
dell'Aja che quella degli accordi più favorevoli eliminano sempre
la necessità della seconda legalizzazione da parte delle
rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per l'Italia da
parte dello Stato di destinazione.
La ripartizione delle competenze per l'apposizione dell' Apostille, in base alle designazioni effettuate dall'Italia presso l'HCCH , è la seguente:
- per gli atti giudiziali (in pratica, tutti quelli che provengono
dal Ministero della giustizia) e notarili (compresi quelli
rilasciati dagli Archivi notarili), è competente la Procura della
Repubblica presso il Tribunale al quale appartiene la
giurisdizione. Per la Provincia di Ancona la competenza appartiene
alla
Segreteria Civile della Procura presso il Tribunale di Ancona
(4° piano, Torre B, stanza n. 7 - Tel. 0715062319);
- per tutti gli altri atti, è competente la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente interessata (le funzioni prefettizie sono svolte nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol dai Commissariati di Governo per le Province di Trento e di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dalla Presidenza della Regione).
Se invece è necessaria la legalizzazione nazionale (ovvero in assenza di accordi internazionali più favorevoli e se la legge dello Stato di destinazione lo richiede), essa spetta ai competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o ad altri organi e autorità delegati dallo stesso (art. 33, comma 1, D.P.R. n. 445/2000): molti Ministeri hanno effettuato tali deleghe negli anni '70 e '80 del XX secolo, come si può vedere dalla relativa tabella, ma col tempo denominazioni e competenze ministeriali sono state profondamente modificate; tutto ciò rende non sempre agevole individuare l'organo competente per la legalizzazione.
In linea di massima, in base alle deleghe, la ripartizione di competenze già vista per l'apposizione delle Apostille è valida anche per la legalizzazione, ma con alcune eccezioni: la più rilevante per la materia qui trattata è quella delle Camere di commercio, che sono state delegate alla legalizzazione con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 12 luglio 2000 (diramato con Circolare del 13 luglio 2000 Prot. 651623 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corrispondente all'attuale Ministero delle imprese e del made in Italy) e che pertanto provvedono direttamente alla legalizzazione dei loro atti (la Camera di commercio delle Marche ha pubblicato, come molte altre , un'apposita pagina web ).
Le rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per l'Italia
sono dunque invitate a rispettare la ripartizione di competenze
previste dalla legge italiana (e cioè ad esempio a non richiedere
la legalizzazione prefettizia quando la competenza appartiene
invece alla Procura presso il Tribunale, come
nel caso delle traduzioni asseverate):
in particolare, sono invitate ad accettare la legalizzazione delle
Camere di commercio, senza richiedere una successiva legalizzazione
prefettizia, che la normativa italiana non prevede.
È invece, come detto, di competenza prefettizia l'apposizione delle Apostille sugli atti e documenti delle Camere di commercio, valide ovviamente solo per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
È invece, come detto, di competenza prefettizia l'apposizione delle Apostille sugli atti e documenti delle Camere di commercio, valide ovviamente solo per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
Gli atti e documenti dei Comuni sono legalizzati dalla
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nella cui provincia
ricade il Comune.
Sebbene la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo abbia una competenza territoriale solitamente limitata su base provinciale, in caso di comprovata necessità e a insindacabile giudizio del personale incaricato del servizio (in quanto si tratta di atto non dovuto), può legalizzare o apostillare anche atti e documenti formati fuori dalla sua provincia, purché gli uffici competenti provvedano a trasmettere gli specimen di firma necessari: tuttavia questa procedura è necessariamente più lunga e non sempre è possibile condurla a buon fine, nel qual caso il richiedente dovrà allora rivolgersi alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Nella pagina web del Servizio Cittadinanza è disponibile una Guida allo scambio fra Italia ed estero di atti e documenti pubblici, nonché alle procedure per il loro riconoscimento, in particolare per la richiesta della cittadinanza italiana (cosiddetta Supertabella) a seconda dello Stato di provenienza: tale guida può comunque essere utilmente impiegata a fini orientativi anche per altre tipologie di documentazione e per l'utilizzo all'estero di atti e documenti italiani, stante la puntuale indicazione di convenzioni e accordi internazionali applicabili.
Sebbene la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo abbia una competenza territoriale solitamente limitata su base provinciale, in caso di comprovata necessità e a insindacabile giudizio del personale incaricato del servizio (in quanto si tratta di atto non dovuto), può legalizzare o apostillare anche atti e documenti formati fuori dalla sua provincia, purché gli uffici competenti provvedano a trasmettere gli specimen di firma necessari: tuttavia questa procedura è necessariamente più lunga e non sempre è possibile condurla a buon fine, nel qual caso il richiedente dovrà allora rivolgersi alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Nella pagina web del Servizio Cittadinanza è disponibile una Guida allo scambio fra Italia ed estero di atti e documenti pubblici, nonché alle procedure per il loro riconoscimento, in particolare per la richiesta della cittadinanza italiana (cosiddetta Supertabella) a seconda dello Stato di provenienza: tale guida può comunque essere utilmente impiegata a fini orientativi anche per altre tipologie di documentazione e per l'utilizzo all'estero di atti e documenti italiani, stante la puntuale indicazione di convenzioni e accordi internazionali applicabili.
ATTI E DOCUMENTI ESTERI DA VALERE IN ITALIA
Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità
estere e da valere in Italia, sono legalizzate dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero (cosiddetta
legalizzazione diplomatica o consolare) competenti per lo Stato di
provenienza,
senza necessità di ulteriore legalizzazione
(art. 33, comma 2, D.P.R. n. 445/2000) e devono essere
debitamente tradotte in italiano (successivo comma 3), sempre fatte
salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della
traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali (come già
visto sopra a proposito dell'
Apostille
e degli accordi più favorevoli): le rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane competenti possono essere
individuate tramite
gli elenchi aggiornati dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale italiano
La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo provvede invece alla legalizzazione delle firme sugli atti e documenti da valere in Italia e rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia (art. 33, comma 4, D.P.R. n. 445/2000), sempre fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali (come già visto sopra a proposito dell' Apostille e degli accordi più favorevoli).
La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo provvede invece alla legalizzazione delle firme sugli atti e documenti da valere in Italia e rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia (art. 33, comma 4, D.P.R. n. 445/2000), sempre fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali (come già visto sopra a proposito dell' Apostille e degli accordi più favorevoli).
Deve comunque ammettersi la validità degli atti e documenti formati
in uno Stato estero che presentino la legalizzazione diplomatica o
consolare anche quando sarebbe stata possibile l'apposizione dell'
Apostille
(mentre ovviamente non è vero il contrario): in ogni caso, né
la legalizzazione diplomatica o consolare né l'
Apostille
inficiano la validità degli atti e documenti che sarebbero
stati esenti da entrambe; deve altresì ammettersi la validità degli
atti e documenti da valere in Italia e rilasciati da una
rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia,
che presentino la legalizzazione prefettizia anche quando ne
sarebbero stati esenti.
Le circoscrizioni consolari estere in Italia possono essere
individuate tramite
gli elenchi curati dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale italiano.
ATTENZIONE
La legalizzazione e l'
Apostille
di per sé non hanno scadenza (e dunque è superfluo apporne una
seconda allo stesso atto o documento), mentre può averla l'atto o
documento legalizzato o
apostillato,
in base alle leggi dello Stato di destinazione.
Gli atti e documenti scolastici di qualsiasi tipo e data rilasciati
dalle scuole elementari, medie e superiori, pubbliche e private,
con sede nella provincia di Ancona, devono essere preventivamente
autenticati
dall'
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Ufficio III - Ambito
territoriale di Ancona
(
ex
Provveditorato agli studi di Ancona e successivamente Ufficio
Scolastico Provinciale di Ancona), con sede in Via XXV Aprile n. 19
- Ancona, avendo cura di avvertire il personale di quell'ufficio
che gli atti e documenti sono poi destinati alla Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo per il successivo utilizzo all'estero.
In ogni caso, è esclusa la possibilità di legalizzare o
apostillare
atti e documenti non firmati in originale (ad esempio fax o stampe
di e-mail).
La
Circolare n. 5/12 del 23 maggio 2012 del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
ha
previsto che sui certificati rilasciati dalle Pubbliche
amministrazioni italiane da valere all'estero venga apposta la
dicitura «Ai sensi dell' art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
il presente certificato è rilasciato solo per l'estero»: si
raccomanda pertanto di precisare la destinazione per l'estero
all'atto della richiesta di qualsiasi certificato da utilizzare al
di fuori dell'Italia (e dunque normalmente da legalizzare o
apostillare
), controllando che venga apposta esattamente la dicitura suddetta
(che viene omessa solo nel caso si tratti di modelli internazionali
o comunque non suscettibili di alcuna modifica).
Il trattamento fiscale (ovvero l'imposta di bollo) di
legalizzazione e
Apostille
dipende dalla natura e dalla finalità degli atti e documenti da
legalizzare o
apostillare
: si può consultare
una breve guida sull'argomento
.
La traduzione degli atti e documenti in e dall'italiano non è di competenza della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo: è stata comunque predisposta una guida orientativa sull'argomento .
Riferimenti normativi e prassi (Circolari, testi ufficiali, etc.):
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), specialmente l'art. 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero)
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127)
- Massimario per l'Ufficiale di Stato Civile (l'ultima edizione è del 2012)
- Circolare del Ministro per la funzione pubblica 20 dicembre 1988, n. 26779, con allegata la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 778/8/8/1 del 21 ottobre 1968
- Apostille Handbook e The ABCs of Apostilles , curati dall'HCCH
Accordi, convenzioni internazionali e normative comunitarie
(in ordine cronologico crescente):
- Convenzione di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e San Marino, conclusa a Roma il 31 marzo 1939, come modificata dall'Accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939, in materia di assistenza amministrativa, doppia cittadinanza e leva militare, con scambio di lettere tra l'Italia e San Marino, firmato a San Marino il 28 ottobre 1980
- Accordo tra l'Italia ed il Belgio relativo al reciproco rilascio gratuito degli atti di stato civile ed alla abolizione della loro legalizzazione concluso a Roma, a mezzo scambio di Note, il 24 ottobre 1950
- Convenzione per il rilascio di alcuni estratti di atti dello stato civile destinati all'estero, firmata a Parigi il 27 settembre 1956
- Convenzione per il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazioni degli atti di stato civile e allegato, firmata a Lussemburgo il 26 settembre 1957
- Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 (attenzione: la Convenzione non si applica ai documenti compilati da agenti diplomatici o consolari e ai documenti amministrativi concernenti direttamente una operazione commerciale o doganale)
- Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio, concluso a Berna il 16 novembre 1966
- Convenzione europea (n. 63) relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti formati da agenti diplomatici o consolari, adottata a Londra il 7 giugno 1968
- Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969
- Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, firmata a Vienna l'8 settembre 1976
- Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977
- Convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti, firmata ad Atene il 15 settembre 1977
- Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980
- Accordo tra la Repubblica italiana e la Spagna sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Madrid il 10 ottobre 1983
- Convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987
- Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Roma il 9 dicembre 1987
- Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio, firmato a Vienna il 29 marzo 1990
- Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
Per ulteriori ricerche, si può comunque utilizzare il motore di
ricerca
dell'Archivio dei Trattati internazionali Online ATRIO
, predisposto e aggiornato dal Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale italiano.
ESENZIONI
Per gli atti e documenti pubblici o gli atti e documenti consolari
presentati negli Stati membri dell'UE a decorrere dal 16.02.2019, è
vigente il
Regolamento (UE) 2016/1191
, che prevede l'esenzione da legalizzazione e
Apostille
per talune tipologie di documenti pubblici in ambito comunitario,
oltre a semplificazioni ulteriori in materia di copie autentiche e
traduzioni (principalmente attraverso moduli standard opzionali
multilingue).
Da notare che - a differenza da quanto previsto dalle suddette
convenzioni di Bruxelles, Roma, Budapest e Londra - il Regolamento
2016/1191 ha un ambito di applicazione ristretto ad alcune
tipologie di documenti. Si sottolinea inoltre la mancanza di valore
legale autonomo dei moduli standard opzionali multilingue: è bene
dunque valutare caso per caso se non sia preferibile utilizzare la
certificazione rilasciata ai sensi delle predette Convenzioni di
Vienna dell'8 settembre 1976 (che dovrebbe essere accettata senza
legalizzazione e
Apostille
anche dagli Stati membri che non vi aderiscono, nonché senza
traduzione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento
2016/1191) e di Monaco del 5 settembre 1980 (quest'ultima solo in
caso di adesione dello Stato di destinazione, in quanto specifica
per materia), nonché degli altri accordi, convenzioni
internazionali o normative comunitarie (come il
Regolamento 2201/2003
), che prevedono il rilascio di certificazione ugualmente esente da
legalizzazione e
Apostille
, ma con valore legale autonomo.
Per un approfondimento, è possibile consultare
la guida sull'argomento
.
Per le altre esenzioni da ogni forma di legalizzazione e dall'
Apostille
, conseguente ad accordi, convenzioni internazionali o normative
comunitarie, si deve fare riferimento alla sopra menzionata
Supertabella
,
facendo attenzione alle decorrenze
, illustrate al punto 1 della NOTA ESPLICATIVA in essa contenuta.
L'esenzione dalla legalizzazione o dall'
Apostille
può anche dipendere dalla normativa interna dello Stato di
destinazione: ad esempio la Spagna, per il riconoscimento delle
qualifiche professionali ai sensi della
Direttiva 2005/36/CE
, ha stabilito nella norma di recepimento
(REAL DECRETO 1837/2008, de 8 de noviembre),
all'articolo 67.7, "No se exigirá legalización por vía diplomática
ni «apostilla» del Convenio de La Haya a los documentos oficiales
expedidos por las autoridades de otros Estados miembros" (in
castigliano) o "No s'exigeix legalització per via diplomàtica ni
«postil·la» del Conveni de l'Haia als documents oficials expedits
per les autoritats d'altres estats membres" (in catalano) o "Non se
exixirá legalización por vía diplomática nin «apostila» do Convenio
da Haia aos documentos oficiais expedidos polas autoridades doutros
Estados membros" (in gallego).
Si invitano gli interessati preventivamente ad effettuare controlli
riguardo eventuali esenzioni da legalizzazioni ed apostille presso
il destinatario finale del documento
Avviso per le Autorità estere
Allo scopo di agevolare il controllo da parte delle Autorità estere
interessate, si pubblica il
quadro degli specimen
di firma del personale delegato alla legalizzazione e al rilascio
delle
Apostille,
nonché dei timbri a olio utilizzati: ognuno dei quattro timbri
riprodotti è da ritenersi perfettamente valido.
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 17/01/2024 alle 14:56
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