Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento
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F.A.Q.

Argomenti disponibili

  • Immigrazione - Cittadinananza

  • [30/06/2021 10:15] DOMANDE FREQUENTI:

    Come posso comunicare con l’Ufficio?

    • Per comunicazioni e/o informazioni dirette al Ministero dell'Interno, utilizzare il seguente indirizzo P.E.C.: cittadinanza@pecdlci.interno.it   (specificando nell'oggetto il codice di riferimento della propria pratica (K10).
    • Per comunicazioni e/o informazioni dirette all'Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Agrigento, utilizzare  il seguente link:
      https://forms.gle/UNta9SfXFTM1GxAA7
      attraverso il quale sarà possibile anche chiedere un appuntamento oppure scrivere alle seguenti mail: sui.pref_agrigento@interno.it
      In ogni caso sarà necessario precisare la tematica per la quale si chiedono informazioni o si chiede l’appuntamento (se si sceglie tra le tematiche “cittadinanza”, nel corpo della richiesta è necessario indicare il numero di pratica K10) e la problematica.
    • Si fa presente che le comunicazioni inviate ad altri account di posta elettronica dell'Ufficio non potranno essere evase.

     

    Come posso richiedere l’accesso agli atti?

    Eventuali istanze di accesso agli atti, dovranno essere indirizzate, accompagnate da copia di un documento di riconoscimento o di eventuale mandato/delega a terzi - al seguente indirizzo pec:   protocollo.prefag@pec.interno.it

    Si fa presente che le comunicazioni inviate ad altri account di posta elettronica dell'Ufficio non potranno essere evase.

     

    Quali sono i giorni e gli orari di ricevimento dello Sportello Informativo?

    Gli utenti, previa lettura delle informazioni presenti sul sito, possono chiedere di essere ricevuti  esclusivamente  tramite  il seguente link: https://forms.gle/UNta9SfXFTM1GxAA7

    I giorni di ricevimento al pubblico sono il  LUNEDÌ e MERCOLEDÌ DALLE ORE 9.00-12.00  

    E’ possibile richiedere informazioni telefoniche esclusivamente il lunedì e il mercoledì dalle ore 12.00 alle ore 13.30 ai seguenti numeri: 0922-483670 e 0922483671.

     

    CITTADINANZA

    Come si presenta l’ istanza per l’acquisto della cittadinanza?

    La domanda diretta all’acquisto della cittadinanza italiana va presentata esclusivamente in modalità telematica, collegandosi all’apposita piattaforma del Ministero dell’Interno. Il cittadino straniero deve quindi presentare domanda di concessione della cittadinanza italiana esclusivamente    on- line, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link: https://cittadinanza.dlci.interno.it.

    La registrazione può essere effettuata tramite SPID , oppure con mail e password; si raccomanda di tenere a memoria le credenziali di accesso (mail e password) , le quali serviranno per consultare la pratica una volta inoltrata.

    Eseguita la registrazione, occorre compilare accuratamente il modulo telematico di domanda in tutte le sue parti, prestando particolare attenzione alla correttezza dei dati anagrafici e alle date della residenza, nonché alla cifra dei redditi dichiarati (se necessario), e ai dati dei componenti del nucleo familiare.

    Una volta compilato il modulo bisogna allegare i file corrispondenti ai documenti richiesti ponendo  estrema attenzione a scansionare (utilizzare formato PDF) ed allegare correttamente tutti i documenti necessari. Ciascun documento deve essere composto da un  unico file, in formato PDF , e tutte le relative pagine devono essere scansionate  fronte-retro.

    E’ necessario selezionare il modello per l’art.5 , nel caso di richiesta per matrimonio con cittadino italiano, e il mod. art. 9 nel caso di richiesta per residenza.

    Successivamente alla presentazione dell’istanza il richiedente verrà convocato presso l’ufficio al fine di fargli sottoscrivere la domanda, consegnare gli originali dei documenti ed effettuare un colloquio.

    Affinché la domanda possa essere accettata è necessario che  non vi sia difformità tra i  dati anagrafici contenuti nei vari documenti presentati e che il richiedente sia in possesso di documentazione attestate la conoscenza della lingua a livello B1 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento.

     

    Attenzione le domande incomplete o comunque non corrispondenti a quanto di seguito indicato saranno rifiutate in fase iniziale per mancanza dei requisiti essenziali.

     

    Ho presentato la domanda di acquisto della cittadinanza prima di avere lo SPID. Cosa devo fare?

    Ai sensi della Circolare M.I. nr. 3250 del 12/05/2021 tutti coloro che hanno già presentato istanza, ancora non definita con un provvedimento finale, dovranno procedere obbligatoriamente, entro il 30 Settembre 2021, ad associare la pratica pendente allo SPID con una semplice procedura attivabile nel sistema, acquisendo così le nuove credenziali che consentiranno di accedere al Portale dei servizi di cittadinanza, altrimenti non potranno verificare l'iter della propria istanza e  conoscere le comunicazioni importanti che li riguardano.

     

    Per consultare la domanda di cittadinanza inviata tramite SPID accedere e scegliere Cittadinanza-> Comunicazioni/stato pratica

    Per consultare la domanda inviata tramite un'utenza NO-SPID, una volta effettuato l'accesso con SPID, andare in Cittadinanza->Associa pratica-> cliccare su Associa pratica e inserire i dati richiesti e il Numero Pratica (ovvero il K10 o K10/C es: K10/0000001).

     

    Oggetto: associazione SPID a domanda già inviata

    Qualora l'utente non riuscisse ad associare la sua precedente domanda alle credenziali SPID, dovrà rivolgersi all'assistenza cliccando sulla voce "Help Desk" .

    Ove vi siano discordanze anagrafiche tra SPID e i dati inseriti nella domanda inviata, l'utente riceverà in risposta un messaggio, che lo inviterà a produrre un'autodichiarazione attestante le sue esatte generalità alla Prefettura competente, la quale, effettuate le opportune verifiche, procederà ad autorizzare l'HELP DESK alle necessarie rettifiche nel sistema. 

     

    Quali sono i requisiti per richiedere la cittadinanza italiana per residenza (art. 9 L. 91/92)?

    Possono presentare domanda di cittadinanza italiana i cittadini stranieri che abbiano maturato il requisito di residenza legale e continuativa, dunque ininterrotta, in Italia.


    Si fa presente che nel caso di cancellazione dell'iscrizione anagrafica, il decorso del periodo di effettiva residenza riprende ad essere computato da zero, senza che quindi si possano sommare eventuali periodi, anche se non continui tra loro, di residenza maturata in Italia.

    Gli anni di residenza necessari variano a seconda dei casi:

    • 10 anni di residenza per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f);
    • 4 anni di residenza per i cittadini dell'Unione europea (art. 9 lett. d);
    • 5 anni di residenza per gli apolidi ( 9 lett. e ) e i rifugiati politici (  16 c.2 );
    • 5 anni di residenza per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani (art.9 lett. b);
    • 3 anni di residenza per gli ascendenti in linea retta di cittadini italiani e per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett. a);
    • 5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett. c).

    La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale.

    La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino al momento del giuramento. A tal fine sulla base delle disposizioni normative vigenti (parametri fissati dal D.L. 382/89, art.3, convertito in L. 8/1900, confermati dall'art. 2 della L. 549/1989), sono stati stabiliti i limiti di reddito quantificati nelle seguenti somme: € 8.263,31 richiesti per nucleo familiare composto da una persona, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516, 00 per ogni figlio a carico.

    Ai fini della domanda di cittadinanza possono concorrere al reddito del nucleo familiare, al fine del raggiungimento dei parametri imposti, i parenti di primo grado presenti sullo stato di famiglia.

    Alla data del giuramento dovranno permanere i requisiti di legge per la concessione della cittadinanza, la continuità della   residenza anagrafica legale sul territorio   italiano, e la capacità reddituale nella misura minima di cui prima.

    La mancanza dei sopracitati requisiti comporta il rigetto della domanda.

    Qualunque variazione di residenza deve essere comunicata all'Ufficio (modulo variazione residenza ALLEGATO).

     

     

    Quali documenti servono per richiedere la cittadinanza italiana per residenza (art. 9 L. 91/92)?

    IMPORTANTE: Molte richieste di cittadinanza vengono respinte per problemi con la documentazione. Presentare, quindi, documenti completi, aggiornati, autenticati.

    I documenti necessari per poter richiedere la cittadinanza italiana per residenza sono:

    1. Certificato di nascita:

    rilasciato dal proprio paese di origine tradotto in italiano (non ha scadenza).

    Sia l’originale che la traduzione devono essere legalizzati presso la rappresentanza diplomatico-consolare italiana presente sul territorio del paese di provenienza. Per i cittadini stranieri appartenenti a Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja i documenti andranno legalizzati con apposizione di “Apostille”.

    ATTENZIONE: le cittadine straniere che in virtù delle leggi vigenti nel paese di origine hanno acquisito, a seguito del matrimonio,  il cognome del coniuge e che intendano ottenere la cittadinanza italiana con quel cognome, devono segnalarlo all’ufficio e produrre un certificato di nascita recante a margine l’attestazione di avvenuto cambio del cognome a seguito del matrimonio. In mancanza di tale documento la cittadinanza sarà concessa con il cognome da nubile.

    Note:

    Sono esonerati dalla produzione di tale certificato i cittadini stranieri nati in Italia.

    Attualmente Albania, Bolivia, Cile, Colombia e Macedonia consentono il rilascio di tale certificato dal proprio Consolato in Italia.

    I cittadini nigeriani, oltre al certificato di nascita devono produrre la Dichiarazione giurata d'età.

    I certificati di nascita redatti secondo il modello multilingue sono esenti da traduzione.

     

    1. Certificato penale:

    del Paese d'origine e di eventuali paesi terzi ove il richiedente abbia avuto la residenza. Solo alcuni Paesi ammettono il rilascio di tale certificato dal proprio Consolato in Italia. (il certificato penale ha validità di 6 mesi, decorrenti dalla data di rilascio, salvo diverse indicazioni riportate sul certificato stesso)

    Questo certificato non è necessario se il cittadino è nato in Italia o se risiede nel nostro Paese da prima del compimento del 14° anno di età (il certificato deve essere legalizzato e tradotto come avvenuto per l’atto di nascita).

    ATTENZIONE: se il richiedente ha avuto la residenza legale in altri paesi, è necessario presentare il certificato penale per ognuno di questi paesi.

        Note:

    Sono esonerati dalla produzione di tale certificato i cittadini stranieri nati in Italia e che ivi abbiano sempre soggiornato

    Solo alcuni Paesi ammettono il rilascio di tale certificato dal proprio Consolato in Italia, tali Paesi sono: Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Perù, Repubblica Dominicana (nel solo Consolato di Genova), Romania.

     

          

    Si precisa che tali documenti per essere validi in Italia devono essere legalizzati nelle forme di rito . È richiesto il timbro dell'Autorità italiana (Ambasciata o Consolato) presente nel Pese dove il certificato è stato rilasciato, oppure, per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja , il timbro Apostille. I certificati rilasciati da Paesi dell'Unione sono esenti da legalizzazione.

     

    1. Marca da bollo da 16 euro;
    2. Fotocopia del passaporto o della carta di identità

    È necessaria una fotocopia del passaporto o della carta di identità in corso di validità.

    1. Fotocopia del permesso di soggiorno

    È necessaria una fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità.

    *i cittadini provenienti dall’UE dovranno invece richiedere e presentare il certificato di soggiorno permanente (viene rilasciato dal comune di residenza).

    1. Certificato storico di residenza

    Per poter richiedere la cittadinanza è necessario essere residenti in Italia ininterrottamente da almeno 10 anni per i cittadini extracomunitari e da almeno 4 anni per i cittadini comunitari. Per i titolari di permesso per asilo e per i figli stranieri adottati da cittadini italiani sono sufficienti 5 anni di residenza.

    La discontinuità di residenza è uno dei motivi per cui vengono spesso respinte le domande.

    1. Stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza
    2. Modello CU, Unico e modello 730

    A seconda della posizione lavorativa del richiedente, andranno presentati Modello CU, Unico e modello 730 relativi ai redditi percepiti negli ultimi 3 anni.

    Colf, badanti e collaboratori domestici dovranno invece presentare l’estratto conto INPS.

    In caso di impossibilità o insufficienza dei redditi degli ultimi tre anni, sarà possibile integrarlo, eventualmente, con il reddito di altri familiari conviventi con il richiedente.

    1. Conoscenza della lingua italiana a livello non inferiore a B1 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento.

    Può essere dimostrata attraverso il possesso di un titolo di studio conseguito in Italia di livello pari o superiore alla licenza media o attraverso la certificazione di conoscenza della lingua  rilasciata da un ente convenzionato con gli enti certificatori nazionali (Istituto Dante Alighieri, Università Roma 3, Università per stranieri di Pisa e Università per stranieri di Siena)

    Certificato non necessario solo per i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

    1. Copia del versamento del contributo di € 250,00

    Bisogna effettuare un versamento di € 250,00 sul c/c n.809020 intestato a: Ministero Interno D.L.C.I. cittadinanza – con la causale: cittadinanza – contributo di cui all’art. 1 co. 12, legge 15 luglio 2009 n. 94 e ss. mm.. Copia della ricevuta di versamento va allegata alla documentazione

    Come da disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno, il limite temporale di utilizzo del bollettino di versamento del contributo di Cittadinanza è nell'anno di esercizio finanziario del versamento, un anno dalla data del versamento. Rimane fatta salva la facoltà di richiedere il rimborso della somma versata e non utilizzata mediante apposita istanza al Ministero dell'Interno per il tramite di questa Prefettura (vedasi al riguardo la sezione documenti scaricabili: "Richiesta rimborso contributo Cittadinanza").

     

    Qualora vi siano discordanze anagrafiche tra i vari documenti, italiani e del proprio paese, è necessario produrre una dichiarazione consolare.

    Qualora sia stato cambiato cognome a seguito di matrimonio, e quest'ultimo non risulti sul certificato di nascita, è necessario produrre un certificato di matrimonio dal proprio paese, tradotto e legalizzato nelle forme di rito, oppure una dichiarazione consolare.

     

     

    Quali sono i requisiti per richiedere la cittadinanza italiana per matrimonio (art. 5 L. 91/92)?

    Possono presentare domanda di cittadinanza i coniugi di cittadini italiani. Per presentare la domanda ex art.5 è necessario che siano intercorsi:

    • - 2 anni di residenza legale e continuativa in Italia dalla data del matrimonio;
    • - 3 anni dalla data del matrimonio, se residente all'estero;
    • - 2 anni dalla data del giuramento e dalla data del matrimonio, in caso di coniuge naturalizzato italiano.

     I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

    Al momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non vi deve essere scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale.

    La domanda è rigettata, oltre che per carenza dei sopracitati requisiti, anche in caso di gravi motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica e in caso di condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per i reati di cui all'art. 6 della L. 91/1992.

    Ai fini del conferimento della cittadinanza, è necessario che il matrimonio sia stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.

    Lo straniero che risiede all'estero deve presentare domanda alla competente Autorità Consolare italiana.

    Qualunque variazione di residenza, anche all'estero, deve essere comunicata all'Ufficio (scarica: modulo variazione residenza)

     

    Quali documenti servono per richiedere la cittadinanza italiana per matrimonio(art. 5 L. 91/92)?

    1. Certificato di nascita:

    rilasciato dal proprio paese di origine tradotto in italiano (non ha scadenza).

    Sia l’originale che la traduzione devono essere legalizzati presso la rappresentanza diplomatico-consolare italiana presente sul territorio del paese di provenienza. Per i cittadini stranieri appartenenti a Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja i documenti andranno legalizzati con apposizione di “Apostille”.

    Note:

    Sono esonerati dalla produzione di tale certificato i cittadini stranieri nati in Italia.

    Attualmente Albania, Bolivia, Cile, Colombia e Macedonia consentono il rilascio di tale certificato dal proprio Consolato in Italia.

    I cittadini nigeriani, oltre al certificato di nascita devono produrre la Dichiarazione giurata d'età.

    I certificati di nascita redatti secondo il modello multilingue sono esenti da traduzione.

     

     

    1. Certificato penale:

    del Paese d'origine e di eventuali paesi terzi ove il richiedente abbia avuto la residenza. Solo alcuni Paesi ammettono il rilascio di tale certificato dal proprio Consolato in Italia. (il certificato penale ha validità di 6 mesi, decorrenti dalla data di rilascio, salvo diverse indicazioni riportate sul certificato stesso)

    Questo certificato non è necessario se il cittadino è nato in Italia o se risiede nel nostro Paese da prima del compimento del 14° anno di età (il certificato deve essere legalizzato e tradotto come avvenuto per l’atto di nascita).

    ATTENZIONE: se il richiedente ha avuto la residenza legale in altri paesi, è necessario presentare il certificato penale per ognuno di questi paesi.

    Note:

    Sono esonerati dalla produzione di tale certificato i cittadini stranieri nati in Italia e che ivi abbiano sempre soggiornato

    Solo alcuni Paesi ammettono il rilascio di tale certificato dal proprio Consolato in Italia, tali Paesi sono: Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Perù, Repubblica Dominicana (nel solo Consolato di Genova), Romania.

     

     

    Si precisa che tali documenti per essere validi in Italia devono essere legalizzati nelle forme di rito . È richiesto il timbro dell'Autorità italiana (Ambasciata o Consolato) presente nel Pese dove il certificato è stato rilasciato, oppure, per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja , il timbro Apostille. I certificati rilasciati da Paesi dell'Unione sono esenti da legalizzazione.

     

    1. Marca da bollo da 16 Euro
    2. Fotocopia del passaporto o della carta di identità

    È necessaria una fotocopia del passaporto o della carta di identità in corso di validità.

    1. Fotocopia del permesso di soggiorno

    È necessaria una fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità.

    *i cittadini provenienti dall’UE dovranno invece richiedere e presentare il certificato di soggiorno permanente (viene rilasciato dal comune di residenza).

    1. 6. Copia autenticata dell’atto integrale di matrimonio

    è una fotocopia autenticata della pagina del registro comunale in cui è stato trascritto l’atto originale di matrimonio. Su questo documento sono riportate integralmente tutte le informazioni presenti nella pagina del registro di stato civile.

    1. Copia del versamento del contributo di € 250,00

    Bisogna effettuare un versamento di € 250,00 sul c/c n.809020 intestato a: Ministero Interno D.L.C.I. cittadinanza – con la causale: cittadinanza – contributo di cui all’art. 1 co. 12, legge 15 luglio 2009 n. 94. Copia della ricevuta di versamento va allegata alla documentazione.

     

    1. Conoscenza della lingua italiana a livello non inferiore a B1 secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo.

    Può essere dimostrata attraverso il possesso di un titolo di studio conseguito in Italia di livello pari o superiore alla licenza media o attraverso la certificazione di conoscenza della lingua  rilasciata da un ente convenzionato con gli enti certificatori nazionali (Istituto Dante Alighieri, Università Roma 3, Università per stranieri di Pisa e Università per stranieri di Siena)

    Certificato non necessario solo per i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

    1. Documentazione completa dei certificati di residenza con lo storico (rilasciato dal comune italiano di residenza)

    .

    1. Stato di famiglia (rilasciato dal comune italiano di residenza)

     

    1. Certificato di cittadinanza italiana del coniuge e data del giuramento (se il coniuge è naturalizzato)

     

    Documentazione aggiuntivi per casi particolari:

    - Certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato (art.9, c. 1, lett. e – at. 16 c. 2)
    Sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale  (art. 9, c.1, lett. b)

    - Documentazione relativa alla prestazione del servizio – anche all’estero – alle dipendenze dello stato (art. 9, c.1, lett. c)

     

    Quali sono i titoli attestanti la conoscenza della lingua italiana?

    L'art. 14 del Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. Decreto Sicurezza), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 c.1 della L. 132/2018, ha introdotto il requisito di un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

    Pertanto, i richiedenti sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto  dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

    Gli Enti certificatori sono quattro:

    • - Università per Stranieri di Perugia;
    • - Università per stranieri di Siena;
    • - Università di Roma Tre;
    • - Società Dante Alighieri.

     Inoltre tale certificazione può essere prodotta da Istituzioni ed Enti convenzionati a livello nazionale ed internazionale con i suindicati Enti certificatori, rintracciabili nelle informazioni pubblicata sui siti dei suddetti Ministeri e degli Enti certificatori.

    Sono esclusi i richiedenti che abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del T.U. di cui al D. Lgs. 286/98, o che siano titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo - UE, di cui all'art. 9 del suddetto T.U., i quali dovranno indicare gli estremi della sottoscrizione dell'accordo o del permesso di soggiorno in corso di validità, nonché scansionarne copia

     

    Quali sono le modalità di traduzione degli atti che devono essere presentati per richidere la cittadinanza?

    • Traduzione nel Paese d'origine e conseguente legalizzazione della traduzione nelle forme di rito;
    • Traduzione presso l'Ambasciata o Consolato italiani presenti nel Paese d'origine;
    • Traduzione presso il Tribunale, con relativo verbale di asseverazione;
    • Traduzione presso il proprio Consolato in Italia, e successiva legalizzazione in Prefettura. Sono esenti da legalizzazione prefettizia i documenti provenienti da consolati di Paesi aderenti alla Convenzione di Londra del 07/06/1968. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lichtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito.

     

     

    RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

    Come presentare domanda di ricongiungimento familiare?

    Il cittadino straniero deve richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare allo Sportello Unico per l’Immigrazione (S.U.I.) – U.T.G. della Prefettura del luogo di dimora. La procedura da seguire è esclusivamente informatica e prevede l’obbligo di registrazione sul sito del Ministero dell’Interno, e la successiva compilazione e spedizione online del modulo di richiesta del nulla-osta al ricongiungimento, l’invio della domanda di nulla osta può essere eseguita solamente se il richiedente è munito di identità digitale c.d. SPID, anche avvalendosi dell'ausilio dei patronati.

     

    Quali sono i documenti da caricare?

    DOCUMENTI ANAGRAFICI

    • pagine del passaporto del richiedente e dei familiari all’estero dove siano visibili il numero e i dati anagrafici (unico file);
    • carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero, permesso scaduto, con allegata ricevuta di presentazione dell’istanza di rinnovo;
    • codice fiscale del richiedente;
    • certificato di stato famiglia del richiedente rilasciato dal comune di residenza (anche in autocertificazione)
    • certificato di stato di famiglia relativo alle persone che abitano nell’alloggio ove dimoreranno i familiari ricongiunti rilasciato dal comune di residenza con la dicitura “uso immigrazione” (anche in autocertificazione);

     DOCUMENTAZIONE PER L’ALLOGGIO SE IN AFFITTO:

    1. contratto di affitto che deve essere di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda con ricevuta di registrazione e/o rinnovo;
    2. certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune per finalità di ricongiungimento familiare
    3. dichiarazione redatta dal titolare/i dell’appartamento su mod. “S2”, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti;
    4. documento d’identità del titolare/i dell’alloggio, debitamente firmata dal medesimo/i; in caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato di idoneità alloggiativa può essere sostituito dalla copia del contratto di affitto e dalla dichiarazione di ospitalità del titolare/i dell’appartamento redatta su mod. “S1”, oltre a fotocopia del documento d’identità del dichiarante/i, debitamente firmata dal medesimo/i. In questo caso non va inviato il modello “S2”.

     

     

    DOCUMENTAZIONE PER IL REDDITO LAVORATORI DIPENDENTI:

    1. in caso di attività intrapresa da oltre un anno: ultima dichiarazione dei redditi, oppure, ultimo CUD o modello UNICO; in caso di attività intrapresa da meno di un anno, devono essere allegate tutte le buste paga;
    2. contratto di lavoro/lettera di assunzione (Unilav);
    3. ultime tre buste paga (facoltativo se sono state allegate tutte le buste paga);
    4. autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello “S3” con data non anteriore di mesi 1,, da cui risulti l’attualità del rapporto di lavoro e la retribuzione mensile corrisposta;
    5. documento d’identità del datore di lavoro, debitamente firmato dal medesimo;

    LAVORATORI DOMESTICI:

    1. ultima dichiarazione dei redditi, oppure, ultimo CUD o modello UNICO, ove prevista; in caso di attività intrapresa da meno di un anno, devono essere allegate tutte le buste paga;
    2. comunicazione di assunzione all’INPS;
    3. ove previsti, ultimi 3 bollettini di versamento dei contributi INPS con attestazione dell’avvenuto pagamento;
    4. autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello “S3”, con data non anteriore di mesi 1 da cui risulti l’attualità del rapporto di lavoro e la retribuzione mensile corrisposta;
    5. documento d’identità del datore di lavoro, debitamente firmata dal medesimo;

     

     

    TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI:

    1. certificato di iscrizione alla Camera di commercio non anteriore a trenta giorni;
    2. certificato di attribuzione P. IVA;
    3. licenza comunale, ove prevista;
    4. se l’attività è stata avviata da più di 1 anno: a. ultima dichiarazione dei redditi, oppure, ultimo CUD o modello UNICO con allegata ricevuta di presentazione telematica b. bilancino, relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso, alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto; c. copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell’ordine;
    5. se l’attività è stata avviata da meno di 1 anno: a. bilancino, relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso, alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto; b. copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell’ordine;

     

     

    LIBERI PROFESSIONISTI:

    1. iscrizione all’albo del libero professionista
    2. se l’attività è stata avviata da più di 1 anno: a. ultima dichiarazione dei redditi, oppure, ultimo CUD o modello UNICO con allegata ricevuta di presentazione telematica b. bilancino, relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso, alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto con allegata copia del documento di identità dello stesso e del tesserino dell’ordine;
    3. se l’attività è stata avviata da meno di 1 anno: a. bilancino, relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso, alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto con allegata copia del documento di identità dello stesso e del tesserino dell’ordine;

     

    Com’è disciplinata la domanda presentata da straniero titolare di permesso per asilo politico/protezione sussidiaria?

    Il cittadino straniero, al quale è stata riconosciuta la protezione internazionale e dunque rilasciato il permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria, può presentare domanda di nulla-osta al ricongiungimento familiare, per i medesimi familiari previsti per tutte le altre categorie di richiedenti ricongiungimento (art. 29-bis,comma 1, T.U. Immigrazione;art.22, D. Lgs. 19 novembre 2007, n.251). Può quindi presentare domanda di ricongiungimento familiare anche per il partner dello stesso sesso unito civilmente. Inoltre, se il beneficiario della protezione internazionale è un minore non accompagnato, può presentare richiesta di ricongiungimento del genitore (art. 29-bis comma 3, T.U. Immigrazione; art.22, D. Lgs. 19 novembre 2007, n.251).

     

    Entro quanto tempo dall’invio della domanda deve pervenire una risposta dallo Sportello Unico?

    Ai sensi dell’art. (art. 29, comma 3,T.U. Immigrazione) lo Sportello Unico Immigrazione, acquisito dalla Questura il parere obbligatorio sulla mancanza dei motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio e verificata l’esistenza dei requisiti richiesti, entro 90 giorni (io ricordavo 180) dalla presentazione della domanda potrà:

    • rilasciare il nulla-osta al ricongiungimento.
    • disporre, con decreto motivato e comunicato all’interessato, il diniego del nulla-osta contro il quale è possibile proporre ricorso al Tribunale.

     

    Diniego nulla osta al ricongiungimento familiare?

    Nel caso in cui lo sportello Unico dovesse negare il rilascio del nulla osta, il decreto motivato verrà comunicato all’interessato il quale potrà, trattandosi di atti che incidono su un diritto soggettivo, rivolgersi al giudice ordinario (senza termini di decadenza), tramite l’assistenza di un Avvocato immigrazione.

     

    Cos'è l'Accordo di integrazione?

    L' Accordo di integrazione, previsto dal Testo Unico per l'Immigrazione (articolo 4-bis del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998), è disciplinato dal Regolamento (DPR n. 179 del 14 settembre 2011).
    L'accordo comporta per lo straniero l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno ed è articolato per crediti. Per produrre l'accordo bisogna inviare al SUI la copia del passaporto riportante la data e la frontiera di ingresso  sul territorio Italiano avendo cura di indicare anche un indirizzo mail e un numero di cellulare per le comunicazioni

    Chi deve sottoscrivere l'accordo?

    I cittadini stranieri di età superiore ai 16 anni che fanno ingresso per la prima volta nel territorio nazionale dopo l'entrata in vigore del Regolamento (il 10 marzo 2012) e presentano domanda di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. L'accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno.

    Quando e come si sottoscrive?

    Deve essere richiesto dai familiari arrivati in Italia a seguito di ricongiungimento familiare presso lo sportello Unico (Ufficio Immigrazione) della Prefettura.
    L'accordo è redatto in duplice originale di cui uno è consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o se ciò non è possibile in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Per lo Stato, l'accordo è stipulato dal Prefetto o da un suo delegato.
    Se l'accordo ha come parte un minore di età compresa tra i 16 e i 18 anni, questo è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.

     

     

     

     Quali sono i riferimenti normativi?

    • Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (legge sulla cittadinanza);
    • R. 12 ottobre 1993, n. 572 (regolamento di esecuzione della legge);
    • R. 18 aprile 1994, n. 362 (regolamento sui procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana);
    • -Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 1, commi 11 e 12), che dall'8 agosto 2009 ha modificato i requisiti per la richiesta di cittadinanza per matrimonio e introdotto un contributo per le domande di cittadinanza;
    • Legge 12 novembre 2011, n. 183 (art. 15), che ha introdotto l'obbligo dell'autocertificazione (applicabile anche alle richieste di cittadinanza);
    • Direttiva del Ministro dell'Interno 7 marzo 2012, che dal 1° giugno 2012 ha attribuito ai prefetti la competenza per i provvedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio;
    • Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (art. 14), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha operato le modifiche indicate nell'avviso di cui alla prima pagina. 

 
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