Comunicazioni
la Prefettura U.T.G. provvede al rilascio delle certificazioni antimafia
Email Dirigente dell'Area:
mailto
:
elisa.vaccaro(at)interno.it
Orari di ricevimento:
(da concordare via email con il Sig. Filippo Buhagiar, la Sig.ra
Gaglio o la Sig.ra Principato a seguito emergenza covid)
Per informazioni telefoniche contattare
esclusivamente nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì
dalle 12:00 alle 13:30
i seguenti numeri telefonici
0922483571 (sig. Buhagiar)
0922483521 (sig.ra Gaglio)
0922483673 (Sig.ra Principato)
Fax:
0922483666
Indirizzi di Posta Elettronica Certificata: sicurezza
.prefag(at)pec.interno.it
Il decreto legislativo 153/2014 ha apportato al codice antimafia le
sottonotate modifiche:
-
Competenza territoriale della Prefettura
Le
comunicazioni antimafia
sono rilasciate esclusivamente dal Prefetto della provincia
nella cui circoscrizione le persone fisiche, le imprese, le
associazioni o i consorzi risiedono o hanno sede.
Se l'impresa risulta soggetta a tentativi di infiltrazione mafiosa
il Prefetto emetterà un'
informazione antimafia interdittiva
, anche se non ricorrono le ostatività di cui all'art.67del
Codice antimafia.
- Termini per il rilascio della certificazione
antimafia
Le comunicazioni antimafia sono rilasciate entro il termine,
ordinatorio
(decorso il quale il Prefetto conserva il potere di
emettere la comunicazione antimafia), di 30 giorni dalla richiesta.
Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del
D. Lgs. 159/2011
, inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all'
art.
83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e
Aziende vigilati dallo stato o da altro ente pubblico, le società o
imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico,
concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti
generali di cui all'
art.
176 del
D. Lgs.
163/2006)
acquisiscono d'ufficio
, tramite le prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni
ed informazioni).
Non saranno istruite le istanze che perverranno dai soggetti
privati (società)
La comunicazione antimafia (art. 84 comma 2 del D. Lgs.
159/2011)
La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della
sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione
o di divieto di cui all'
art.
67 del
D. Lgs.
159/2011.
Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (
art.
67, commi 1 e 8 del
D. Lgs.
159/2011):
- Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all' 5 del 159/2011;
- Condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all' 51, comma 3- bis
La comunicazione antimafia va richiesta per ottenere:
1. Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune
ed autorizzazioni al commercio;
2. Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché
concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per
l'esercizio di attività imprenditoriali;
3. Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la
pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di
valore superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia
comunitaria;
4. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e
servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della
Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e
nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
5. Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
6. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio,
concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività
imprenditoriali, comunque denominati;
7. Licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito,
vendita e trasporto di materie esplodenti;
8. Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo
superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 5.000.000,00
(iva esclusa);
9. Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a
€ 150.000,00 ma inferiore a € 200.000,00 (iva esclusa);
10. Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi
postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal
Regolamento UE n. 1251/2011):
- Opere e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.000.000,00;
- Forniture e servizi: inferiore a € 400.000,00.
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici
aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (
art.
20 Direttiva 2004/17/CE).
E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle
concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere
l'applicazione della predetta normativa.
La comunicazione antimafia non va richiesta nei seguenti casi (art.
83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011):
- Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all' 176 del 163/2006;
- Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'
- Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
Non va richiesta, inoltre, per i rapporti fra privati e per le
verifiche di cui all'
art.
38 del D. Lgs. 163/2006.
In tutti i casi suddetti le richieste erroneamente presentate
saranno restituite.
Competenza al rilascio della comunicazione antimafia (art. 87.1
D. Lgs. 159/2011)
La comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della
provincia in cui hanno sede gli Enti pubblici/Stazioni Appaltanti
indicati nell'art 83 del
D. Lgs.
159/2011.
Per effetto delle nuove disposizioni non sarà più possibile
equiparare il certificato della C.C.I.A.A. munito della "dicitura
antimafia" alla comunicazione antimafia.
Procedimento di rilascio della comunicazione antimafia (artt. 89 e
99, comma 2 bis D. Lgs. 159/2011):
- Istanza di rilascio comunicazione antimafia ( art. 99, comma 2 bis D. Lgs. 159/2011) Gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti potranno richiedere alla Prefettura (in cui ha la sede l'Ente Pubblico/Stazione Appaltante) il rilascio della comunicazione antimafia (vedi modello 1).
La Prefettura provvederà ad istruire le istanze mediante l'utilizzo del collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'
La dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all' 67 del 159/2011 è equiparabile alla comunicazione antimafia nei casi previsti dall'art 89 del 159/2011 (vedi modello 2).
In tali casi, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti potranno acquisire dal soggetto interessato (persona fisica o società) al rilascio della comunicazione antimafia la dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all' 67 del 71 del
Le comunicazioni antimafia hanno una
validità di 6 mesi
dalla data dell'acquisizione.
Data pubblicazione il 20/09/2006
Ultima modifica il 10/03/2021 alle 13:21
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