Revoca
Il Prefetto emette i provvedimenti di revoca della patente di guida
La patente di guida può essere revocata per:
Dirigente:
Dott.ssa Elisa Vaccaro
Responsabile del procedimento/Addetto:
Dott.re Giovanni Vaccaro
Orario di apertura al pubblico:
Lunedì - Mercoledì - 09:00 - 12:00
Giovedì dalle 15:00 alle 17:00
Indirizzo :
Via
Panoramica dei Templi
Telefono:
0922483111
Fax:
0922483666
Indirizzo di posta elettronica:
protocollo.prefag(at)pec.interno.it
Il Prefetto può disporre il provvedimento di revoca del
documento di guida per carenza di requisiti morali nei confronti
delle seguenti persone:
- delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
- coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3.8.1988 n.327 e dalla legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni
Il provvedimento di revoca della patente è disposto dal Prefetto
del luogo di residenza della persona priva dei requisiti
morali richiesti.
Al termine del periodo di applicazione delle misure di sicurezza o
prevenzione, occorre richiedere al Prefetto il nulla osta per il
conseguimento di una nuova patente di guida.
Cosa fare
Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il
titolare della patente di guida può presentare
ricorso al Ministro dell'Interno
(in bollo da 16,00 euro)
,
che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o
alternativamente
ricorso al T.A.R.
entro il termine di 60 giorni.
REVOCA PER
VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA
(art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S.
"servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S.
"competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni
personali gravi").
- Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 del C.d.S.)
La patente di guida può essere revocata anche nel caso di guida con
patente sospesa. Chiunque, durante il periodo di sospensione della
validità della patente, circola abusivamente, è punito con la
revoca della stessa.
Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.
L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che
sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto
definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3°bis
C.d.S.).
- Revoca per servizio di piazza senza licenza (art.86 C.d.S.)
Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza
licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta
tale violazione
per due volte in tre anni.
Cosa fare
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca
della patente, adottato ai sensi dell'art. 219 del C.d.S., è
ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del
luogo della commessa violazione.
Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di
sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di
condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale
conseguente sanzione amministrativa accessoria.
Cosa fare
Ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla
notifica del provvedimento di revoca o, in alternativa ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Data pubblicazione il 26/09/2006
Ultima modifica il 23/01/2017 alle 10:42
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